Marzo 2012
accertamento |
Il decreto semplificazioni in Gazzetta È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è in vigore, il D.L. n.16/12. Tra le principali novità fiscali, si segnalano le seguenti:
(D.L. 2 marzo 2012, n.16, G.U. 2 marzo 2012 n.52) |
milleproroghe |
La Legge di conversione del D.L. n.216 del 29 dicembre 2011 - c.d. Decreto Milleproroghe – è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n.36 alla Gazzetta Ufficiale n.48 del 27 febbraio 2012.
Si propone di seguito la sintesi con i relativi differimenti delle disposizioni di interesse, evidenziando le modifiche apportate nell’iter di conversione, rispetto alla versione originaria del decreto.
D.L. n.216 |
PROROGA |
FISCO |
art.29, co.2 lett.a e b e co.3 |
1/01/2012 norma interpretativa |
Nuova aliquota 20% rendite finanziarie Viene chiarito che il nuovo prelievo si applicherà agli interessi che derivano da conti correnti, depositi bancari i postali maturati a partire dal 1° gennaio 2012. Sugli interessi calcolati fino al 31/12/11, continuerà ad applicarsi il 27%. Per i pronti contro termine stipulati fino al 31/12/11 di durata nonsuperiore a un anno, il 20% si applicherà dal giorno successivo alla scadenza del contratto (fino alla scadenza rimane la ritenuta del 12,5%). Infine, si chiarisce che l'abrogazione delle maggiorazioni avvenuta con la modifica dell'art.26, co.1 e 3 del DPR n.600/73 e della L. n.323/96 viene circoscritta ai soli proventi e interessi maturati dal 1° gennaio 2012. |
art.29, co.4 |
31/12/2013 |
Inesigibilità ruoli Per i ruoli consegnati alle società del gruppo Equitalia fino al 30/12/10 le comunicazioni di inesigibilità potranno essere presentate fino al 31/12/13. |
art.29, co.6 |
2/04/212 |
Partite Iva inattive Si riapre la possibilità per i titolari di partita Iva di utilizzare la procedura agevolata per estinguere le violazioni derivanti dalla mancata comunicazione di cessazione attività. La procedura era stata introdotta dal D.L. n.98/11, art.23, co.23. È necessario versare €129 entro il 2/04/12 (lascadenza naturale cade sabato 31/03/12). |
art.29, co.7 |
1/01/2014 |
Modello 770 mensile Ennesima proroga al 1 gennaio 2014 per l’obbligo dei sostituti di imposta di comunicare mensilmente i dati retributivi e le informazioni per il calcolo di ritenute, contributi e retribuzioni. |
art.29, co.15 e 15-bis |
16/07/2012 |
Calamità La Spezia, Massa Carrara, Genova E Messina Vengono prorogati i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che scadono nel periodo 1/10/11 – 30/06/12, per i contribuenti interessati dagli eventi calamitosi nelle province di La Spezia e Massa Carrara, e 4/11/11 – 30/06/12, per i contribuenti interessati dagli eventi calamitosi nella provincia di Genova. Nessun rimborso verrà erogato per chi ha già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga dovrà essere effettuato a decorrere dal 16/07/12, in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. |
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Analoghe disposizioni sono previste in sede di conversione per i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22/11/11 a Messina. Con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno individuati i soggetti beneficiari. |
Art.29, co.16-bis |
2/04/12 |
Riapertura liti fiscali pendenti Viene disposto (modificando l’art.39, co.2, D.L. n.98/11) che le liti fiscali di valore non superiore a € 20.000, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle Commissioni tributarie, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme previste dall’art.16, Le somme dovute sono versate in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2012 (quindi il 2 aprile 2012). La norma è stata introdotta in sede di conversione del decreto. |
Art.29, co.16-decies |
31/12/13 |
Esaurimento contenzioso presso la CTC Viene prorogato al 31 dicembre 2013 il termine per l'esaurimento del contenzioso tributario pendente davanti alla Commissione tributaria centrale, concernente ricorsi iscritti a ruolo in primo grado da oltre 10 anni, per i quali l'amministrazione finanziaria risulti soccombente nei primi due gradi di giudizio. In caso di soccombenza, anche parziale, dell'A.F., la mancata riforma nei successivi gradi di giudizio determina l'estinzione della controversia e il conseguente passaggio in giudicato. La norma è stata introdotta in sede di conversione del decreto. |
Art.29, co.16-sexies |
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Tassazione dei redditi frontalieri Viene riscritto il comma 204 dell'art.1 della Finanziaria n.244/07: I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo: a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l'importo eccedente €8.000; b) per l'anno 2012, per l'importo eccedente €6.700. La modifica non rileva sul calcolo dell'acconto dell’Irpef dovuto per il 2013. La norma è stata introdotta in sede di conversione del decreto. |
D.L. n.216 |
PROROGA |
TERRITORIO E AMBIENTE |
art.29, co.8 |
30/06/2012 |
Riconoscimento della ruralità per i fabbricati È prorogato al 30 giugno 2012 il termine per presentare una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categorie A/6 o D/10, ai fini del riconoscimento della ruralità. Il termine iniziale del 30 settembre 2011 era stato previsto dal D.L. n.70/11, (art.7 co.2-bis). La domanda va presentata seguendo le indicazioni del D.M. del 14 settembre 2011. La nuova scadenza è stata introdotta in sede di conversione. |
art.13, co.3 e 4 |
30/06/2012 2/07/2012 |
Sistri È stata fissata al prossimo 30 giugno 2012, l’entrata in operatività del Sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti, ad eccezione delle piccole imprese agricole, rispetto a cui parte dal 2 luglio 2012. La nuova scadenza è stata introdotta in sede di conversione. |
art.9 |
31/12/2012 |
Pesca Il programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura slitta al 31 dicembre 2012, in modo da consentire l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento n.404/11, attuativo del Regolamento CE n.1224/09. |
D.L. n.216 |
PROROGA |
ENTI NON PROFIT |
art.21, co.3 |
31/12/2013 |
Agevolazioni tariffarie postali Slitta al 31 dicembre 2013 la facoltà per Poste Italiane di concedere agevolazioni nelle tariffe postali per le organizzazioni senza scopo di lucro. |
D.L. n.216 |
PROROGA |
LAVORO |
art.6, co.1 lett. a, b, c |
31/12/2012 |
Ammortizzatori sociali Sono prorogati per tutto il 2012 alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali, ai sensi del D.L. n.185/08, per i lavoratori precari, gli apprendisti e i collaboratori coordinati e continuativi, nonché in materia di lavoro occasionale accessorio. |
art.10, co.2 |
30/06/2012 |
Intramoenia Prorogata fino al 30 giugno 2012 la possibilità per i medici di svolgere la libera professione intramuraria al di fuori delle strutture pubbliche. La nuova scadenza è stata introdotta in sede di conversione. |
art.6, co.2 |
31/12/2012 |
Lavoro con i voucher Prorogato fino a fine 2012 il termine che consente ai lavoratori part time e percettori di prestazioni a sostegno del reddito di svolgere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di €3.000 per anno solare. |
Art.6, co.2-septies |
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Congedo per i genitori che assistono i figli disabili - benefici Con la modifica dei commi 14 e 15 dell'art.24 del D.L. n.201/11, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici continuano ad applicarsi anche ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultino essere in congedo per assistere figli con disabilità grave, a condizione che maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. La norma è stata introdotta in sede di conversione del decreto. |
iva |
Chiarimenti sull’effettuazione delle liquidazioni dell’imposta con cadenza trimestrale Possono effettuare i versamenti con cadenza trimestrale anziché mensile dell’Iva i contribuenti che nell’anno solare precedente al periodo d’imposta in corso hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 400.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni ovvero a € 700.000, per le imprese aventi per oggetto altre attività. L’applicazione di tale regime di liquidazione trimestrale ai fini Iva è opzionabile per le imprese e i professionisti che rispettino i limiti suesposti (e non vi abbiano già provveduto nei periodi di imposta precedenti) nella dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta in cui è stata esercitata (se esercitata dal 1° gennaio 2012 andrà compilato il quadro VO nella dichiarazione Iva 2013).
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.15, 13/02/2012) |
accertamento |
Vendita di immobili a prezzo inferiore ai valori OMI L’Agenzia delle Entrate può accertare con metodo induttivo l’impresa che ha venduto immobili a valore notevolmente più basso di quelli rilevati dall’Osservatorio immobiliare italiano (OMI). (Corte di Cassazione, Ordinanza n.1972, 10/02/2012) |
conai |
Pubblicata la Guida per la gestione degli adempimenti inerenti il contributo ambientale È stata pubblicata al link http://www.conai.org/hpm00.asp la nuova guida a disposizione delle imprese che producono o utilizzano imballaggi e che, perciò, devono versare il periodico contributo ambientale per il finanziamento del sistema di raccolta e gestione dei rifiuti. La guida è rivolta a tutti i consorziati Conai, cioè a coloro che sono tenuti a qualche forma di adempimento in riferimento agli imballaggi. La guida ha recepito alcune modifiche di Regolamento e Statuto del Conai e, inoltre, contiene la modulistica in funzione delle:
(Conai, Guida all’adesione e all’applicazione del contributo ambientale 2012, sito web) |
canone rai imprese |
Chiarimenti sulla natura delle apparecchiature che determinano il pagamento del canone La Rai ha reso noto che non ha richiesto il pagamento del canone per il mero possesso di un personal computer collegato alla rete, dei tablet e degli smartphone e che la lettera inviata alle imprese dalla Direzione Abbonamenti Rai si riferisce esclusivamente al canone speciale dovuto da imprese, società ed enti nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori (digital signage), fermo restando che il canone speciale non va corrisposto nel caso in cui tali imprese, società ed enti abbiamo già provveduto al pagamento per il possesso di uno o più televisori. Il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito, ulteriormente, che il canone speciale di abbonamento Rai è dovuto da “chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni”. La nota fornisce una definizione tecnica degli apparecchi “atti o adattabili” a ricevere trasmissioni radiotelevisive: “atto” se dispone di sintonizzatore (o tuner) in grado di operare sulle bande del segnale radio/tv, decodificatori e trasduttori; “adattabile“, se dispone di un sintonizzatore, ma non di decodificatori e trasduttori. I personal computer, pertanto, rimangono esclusi dall’assoggettamento al canone speciale Rai, a meno che non siano dotati di un apposito sintonizzatore radio/tv. (Ministero dello Sviluppo economico, Nota n.12991, 22/02/2012) |
indice dei prezzi al consumo di gennaio 2012 |
L’Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l’indice mensile L’Istat ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 2012, pubblicato ai sensi dell’art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell’art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L’indice è pari a 104,4. La variazione dell’indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell’anno precedente, è pari a +3,2%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2011, per il mese di gennaio 2012 è pari 0,413462. (Istat, Comunicato, 22/02/2012) |
irpef |
Tassazione delle indennità e compensi per cessazione del rapporto di lavoro Con la circolare n.3/E del 28 febbraio, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle nuove disposizioni contenute nell’art.24, co.3, del D.L. n.201/11, che introduce la tassazione ordinaria sulle somme spettanti per la cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, per la parte che eccede il milione di euro. La nuova regola si applica per le indennità e i compensi, il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011. Concorrono alla formazione del monte di un milione di euro che fa scattare la tassazione ordinaria invece di quella separata, sia il trattamento di fine rapporto sia le indennità equipollenti e tutte le altre indennità e somme percepite una tantum in relazione alla cessazione del rapporto lavorativo. Inoltre, il documento di prassi detta le istruzioni secondo cui la singola tipologia di reddito deve essere inserita prioritariamente nel reddito complessivo. Anche i contribuenti che hanno cessato un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa rientrano nell’ambito applicativo della norma, in relazione alle indennità e alle altre somme e valori percepiti in virtù della risoluzione dei rapporti. Sono compresi i compensi e le indennità, incluse le stock options, percepiti per la cessazione degli uffici di amministratore di società. La circolare chiarisce, poi, che non si applica agli eredi la tassazione ordinaria sulle somme superiori a un milione di euro spettanti per la cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa. Per il 2011, i sostituti d’imposta devono liquidare distintamente l’imposta dovuta a titolo di tassazione separata, quella dovuta a titolo di tassazione ordinaria, nonché l’imposta eventualmente dovuta ad altro titolo. (Agenzia delle Entrate, Circolare n.3, 28/02/2012) |
Contributo di solidarietà all’appello con il saldo Irpef di giugno Contributo di “solidarietà” alla cassa entro il prossimo 18 giugno insieme al saldo Irpef. L’imposta straordinaria del 3% sui redditi sopra i €300.000 può essere versata anche tramite compensazione e a rate fino al mese di novembre. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.4/E del 28 febbraio, illustra, anche con esempi pratici, ambito di applicazione, modalità di calcolo e di versamento ed effetti sull’Irpef del contributo introdotto per il 2011, il 2012 e il 2013 dalla “Manovra di ferragosto” (D.L. n.138/11). Si precisa che per determinare la somma da versare bisogna prendere in considerazione il reddito complessivo al lordo delle deduzioni e applicare l’imposta straordinaria del 3% alla sola parte eccedente i €300.000. Restano fuori dal calcolo i redditi esenti, soggetti a tassazione separata, a ritenuta d’imposta o a imposte sostitutive dell’Irpef, come ad esempio i redditi da locazione in caso di opzione per la “cedolare secca” sugli affitti. (Agenzia delle Entrate, Circolare n.4, 28/02/2012) |
impronta archivio informatico |
Comunicazione dell’impronta dei documenti informatici: le risposte delle Entrate Con la circolare n.5/E del 29 febbraio, l’A.F. scioglie i dubbi applicativi degli operatori sulla comunicazione dell’impronta relativa ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari regolata dal provvedimento del 25/10/10. In particolare, nel caso di più archivi, il contribuente può scegliere se effettuare un’unica comunicazione dell’impronta complessiva oppure tante comunicazioni quanti sono gli archivi. Possono comunicare direttamente l’impronta sia il contribuente, sia il responsabile della conservazione o il soggetto eventualmente delegato da quest’ultimo. Non è obbligatorio l’invio dell’impronta dei documenti relativi a periodi già prescritti ai fini dell’accertamento. Vengono, quindi, chiariti gli aspetti relativi alla generazione dell’impronta, all’individuazione dei soggetti abilitati all’invio ed ai termini entro cui l’invio deve essere perfezionato. (Agenzia delle Entrate, Circolare n.5, 29/02/2012) |
catasto |
Rendita catastale presunta attribuita d’ufficio: modalità di versamento I tributi speciali catastali e i relativi accessori, interessi e sanzioni, nonché le sanzioni e degli oneri dovuti per l’inosservanza della normativa catastale possono essere pagati tramite modello F24. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio del 24 febbraio 2012, è stata estesa la modalità di versamento unitario prevista dall’art.17 del D.Lgs. n.241/97 anche alle suddette somme dovute per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta di cui all’art.19, co.10 del D.L. n.78/10, con l’esclusione della possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti derivanti dai versamenti eccedenti le predette somme. A seguito del provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio, con risoluzione n.19 del 27 febbraio 2012, sono stati, inoltre, istituiti i codici tributo per il versamento, tramite F24, dei tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e oneri accessori per l’attribuzione della rendita presunta. I codici istituiti sono: “T001” per la rendita presunta; “T002” per le sanzioni, “T003” per gli interessi e “T004” per gli oneri accessori connessi. (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Provvedimento, 24/02/2012) |
riscossione |
Equitalia: le nuove indicazioni sulle rateazioni Con la direttiva n.7 del 1 marzo 2012, Equitalia detta le nuove disposizioni in materia di rateazione. Viene elevato da €5.000 a €20.000 la soglia di debito fino alla quale la rateazione potrà essere concessa a semplice istanza di parte, senza necessità che sia allegata la documentazione comprovante la obiettiva difficoltà economica. Per importi fino a €20.000 viene elevato a 48 il numero massimo di rate mensili concedibili che, salvo situazioni particolari, dovranno essere di importo minimo di €100. Per quanto riguarda le imprese, invece, l’indice Alfa che, insieme all’indice di liquidità, servono per esaminare la situazione di obiettiva difficoltà, non deve più essere considerato in termini di soglia di accesso, ma per la determinazione del numero massimo di rate concedibili. (Equitalia, direttiva n.7, 1/03/2012) |
SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CONTRATTI CON IL SISTEMA BANCARIO
L’accordo raggiunto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo economico, dall’ABI e dalle Associazioni dei rappresentanti delle imprese lo scorso 28 febbraio 2012 permette alle piccole e medie imprese di richiedere alle banche ed agli intermediari finanziari interessati (comprese le società di leasing) aderenti all’accordo:
- la sospensione per 12 mesi delle quote capitale delle rate di mutuo, per 12 mesi o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing immobiliare o mobiliare, a condizione che i contratti di mutuo o leasing non abbiano già fruito della moratoria prevista dall’Avviso del 3 agosto 2009;
- l’allungamento della durata dei contratti di mutuo, a condizione che tali contratti di mutuo non abbiano già fruito dell’allungamento previsto dall’accordo del 16 febbraio 2011;
- l’allungamento delle scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa fino a 270 giorni;
- l’allungamento delle scadenze del credito agrario di conduzione per un massimo di 120 giorni;
- il finanziamento proporzionale all’incremento di mezzi propri realizzati dall’impresa.
Condizioni soggettive per le imprese che vogliano accedere alla moratoria
Le piccole e medie imprese interessate alle misure previste devono essere operanti in Italia e avere:
- un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità;
- un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale di attivo di bilancio minore di 43 milioni di euro).
È stato stabilito che possano accedere alle iniziative le PMI che alla data di presentazione della domanda non abbiano posizioni classificate dalla banca o dall’intermediario finanziario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate, esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni ovvero procedure esecutive in corso. La generica formulazione procedure esecutive in corso comprende tutte le procedure immobiliari e mobiliari sia su iniziativa della banca/intermediario sia su iniziativa di terzi. |
Le richieste per l’attivazione di uno degli strumenti descritti nell’accordo dovranno essere presentate dalle imprese entro il prossimo 31 dicembre 2012, utilizzando il modulo predisposto dalle singole banche sulla base del modello che sarà elaborato dall’ABI. Le banche devono fornire una risposta all’impresa entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Alle PMI non verranno addebitate spese o oneri aggiuntivi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento.
I mutui e i leasing oggetto della sospensione delle quote capitale
Possono beneficiare della sospensione della quota capitale delle rispettive rate tutti i mutui (chirografari ed ipotecari) e i leasing finanziari (non quelli operativi) immobiliari e mobiliari in essere alla data del 28 febbraio 2012, che non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell’Avviso del 3 agosto 2009.
L’impresa dovrà dichiarare di non avere rate scadute (non pagate o pagate parzialmente) da non più di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora vi siano rate in mora scadute la sospensione delle quote capitale avrà effetto dalla prima delle rate rimaste impagate:
- durante la sospensione l’impresa pagherà rate di soli interessi, al tasso contrattualmente pattuito;
- al termine della sospensione (di 6 mesi per i leasing mobiliari ovvero di 12 mesi per i leasing immobiliari e i mutui) l’impresa riprenderà il piano di ammortamento del contratto originario di leasing o di mutuo, che pertanto prevederà una scadenza dilazionata del periodo di sospensione goduto.
L’allungamento della durata dei contratti di mutuo e del credito a breve termine
Alternativamente alla richiesta di moratoria del pagamento della quota capitale per 12 mesi, per i soli contratti di mutuo, è prevista la facoltà di richiedere un allungamento della durata degli stessi, qualora i medesimi mutui non abbiano già fruito di un allungamento della durata degli stessi ai sensi dell’Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011. Il periodo massimo di allungamento dei mutui in essere alla data del 28 febbraio 2012 è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento. È prevista, però, una soglia massima all’allungamento della durata, pari a 2 anni per i mutui chirografari e a 3 anni per i mutui ipotecari.
Possono fruire dell’allungamento della durata anche i contratti di mutuo che abbiano già fruito della sospensione del pagamento delle quote capitale per 12 mesi ai sensi dell’Avviso del 3 agosto 2009. |
Le operazioni di allungamento fino ad un massimo di 270 giorni delle anticipazioni su crediti certi ed esigibili potranno essere richieste in relazione ad insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.
LA SOPPRESSIONE DELLA TENUTA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA
L’articolo 45 del D.L. n.5/12, c.d. Decreto “semplificazioni”, ha abrogato l’art.34, comma 1, lett. g) e il comma 1-bis del D.Lgs. n.196/03, sopprimendo l’obbligo di redazione o aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza, a decorrere già dalla prossima scadenza del 31 marzo 2012. È stata eliminata anche la necessità di indicare nella relazione accompagnatoria al bilancio d’esercizio l’adozione o l’aggiornamento del citato D.P.S.. Tale novità non impatta sull’obbligo di adozione delle misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy (che rimangono in vigore) ma solamente sugli obblighi di rendicontazione annuale dell'adozione delle medesime misure di sicurezza. Imprese, professionisti, enti privati e pubblici ed in generale chi tratta dati personali (anche solo di tipo comune, non necessariamente dati sensibili o giudiziari) devono rispettare le misure minime di sicurezza previste dall’art.34, co.1 del D.Lgs. n.196/03.
L’adempimento principale della normativa introdotta dal D.Lgs. n.196/03 era costituito dalla tenuta e dall’aggiornamento del Documento programmatico sulla Sicurezza, che implicava per imprese e professionisti il sostenimento di costi gestionali per predisporre la stesura del rendiconto annuale delle misure di sicurezza adottate. Tutti coloro che trattano dati personali devono predisporre adeguati controlli in materia di sicurezza, sulla base di uno specifico protocollo previsto dal c.d. Disciplinare Tecnico della norma (allegato B del citato D.Lgs. n.196/03).
La norma obbliga alla realizzazione di diversi adempimenti, tra cui:
- la nomina del titolare del trattamento dei dati, che generalmente coincide con la Società, nella persona del suo Legale rappresentante;
- la nomina dei responsabili del trattamento dei dati;
- la nomina degli incaricati al trattamento dei dati;
- la nomina dell’amministratore di sistema;
- il rilascio di apposita informativa;
- la preventiva richiesta del consenso al trattamento dei dati;
- la notificazione al Garante della Privacy, quando ricorra l’obbligo;
- l’adozione di idonee misure di sicurezza, per garantire che i dati personali vengano custoditi e controllati in modo da ridurre ad un ragionevole margine, il rischio di:
- sottrazione, alterazione, perdita degli stessi,
- di accesso non autorizzato da parte di terzi,
- trattamento di dati non consentito e non conforme a quanto normativamente previsto.
È quanto mai opportuno ricordare che chi non adempie a questi obblighi si espone al rischio di vedersi condannato, oltre che a pesanti sanzioni anche di natura penale, all’eventuale risarcimento dei danni che i terzi potrebbero lamentare come conseguenza dell’inefficiente controllo dell’attività di trattamento dei dati personali.
Il Legislatore, in relazione all’obbligo generale di protezione dei dati personali, ha previsto un livello minimo di sicurezza cui corrispondono le c.d. misure minime, tra le quali vi era anche la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza quando il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici e riguarda dati “sensibili” (ossia idonei a rivelare l’origine etnica e razziale, le convinzioni religiose, politiche, filosofiche, l’appartenenza a partiti e sindacati, nonché quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), o “giudiziari”. |
Fino alla scadenza del 31 marzo 2011, le modalità per redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza erano, alternativamente e a seconda delle tipologie di dati personali trattati, le seguenti:
- la modalità ordinaria di tenuta del D.P.S., con la quale rendicontare l’elenco analitico di tutti i trattamenti di dati effettuati;
- la modalità semplificata di tenuta del D.P.S., facoltà che era prevista per imprese e professionisti che trattano quali unici dati sensibili quelli relativi a dipendenti o collaboratori esclusivamente per finalità amministrative;
- l’autocertificazione sostitutiva del D.P.S., se gli unici dati sensibili e giudiziari detenuti erano quelli relativi ai dipendenti, collaboratori o loro parenti.
Già dalla prossima scadenza del 31 marzo 2012, pertanto, non vi è più alcun obbligo di rendicontare mediante l’aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza la corretta adozione delle misure minime di sicurezza. Si ritiene, in ogni caso, consigliabile per imprese e professionisti che negli anni precedenti hanno già predisposto il D.P.S. in quanto assoggettati all’obbligo normativo, aggiornare tale documento con cadenza annuale, di modo da verificare la corretta adozione delle misure minime di sicurezza obbligatorie ai sensi del Codice della privacy. |
Conseguentemente, non è più obbligatorio fare riferimento nella relazione accompagnatoria al bilancio d’esercizio dell’avvenuta redazione o aggiornamento del D.P.S., in quanto è stato abrogato anche il numero 26 dell’Allegato B al D.Lgs. n.196/03. Tale obbligo riguardava le società di capitali tenute alla predisposizione della relazione annuale sulla gestione degli amministratori, allegata al bilancio di esercizio. Le società di capitali tenute al deposito annuale del bilancio d’esercizio presso il Registro delle Imprese, anche se non obbligate alla redazione della relazione sulla gestione, menzionavano l’avvenuta predisposizione o aggiornamento del D.P.S. nella nota integrativa al bilancio di esercizio. A decorrere dai bilanci approvati dalla data del 10 febbraio 2012, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n.5/12, pertanto, tale indicazione non è più obbligatoria.
Rimangono in vigore tutte le altre misure minime previste dal D.Lgs. n.196/03, tra le quali le principali riguardano l’individuazione dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali.
Le principali figure da identificare sono:
- gli incaricati del trattamento dei dati personali;
- i responsabili del trattamento di dati personali;
- l’amministratore di sistema.
COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AL REGISTRO IMPRESE PROROGATA AL 30/06/2012
Il D.L. n.185/08 aveva previsto che entro il 29 novembre 2011 tutte le imprese costituite in forma societaria dovessero comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata, qualora non vi avessero già provveduto all’atto di iscrizione in Camera di Commercio. L’articolo 37 del D.L. n.5/12 ha, ora, disposto la proroga al 30 giugno 2012 del termine inizialmente fissato al 29 novembre 2011 per tutte le società che, alla data di entrata in vigore del decreto (cioè alla data del 10 febbraio 2012) non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese. L’indirizzo PEC risulterà visibile da una qualsiasi visura di ciascuna società.
L’obbligo di dotarsi e comunicare l’indirizzo PEC riguarda le imprese costituite in forma societaria:
- Società di persone;
- Società di capitali;
- Società semplici;
- Società cooperative;
- Società in liquidazione;
- Società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.
Rimangono, pertanto, escluse da tale obbligo le imprese individuali.
La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento tradizionale. Pertanto, tutte le società costituite in data antecedente al 29 novembre 2008 dovranno, qualora non via abbiano già provveduto entro lo scorso 29 novembre 2011:
1. dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
2. comunicarlo al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente entro il 30 giugno 2012.
Per quanto riguarda le società costituite dal 29 novembre 2008 ad oggi, l’iscrizione iniziale al Registro delle Imprese era già vincolata al possesso di un indirizzo PEC: pertanto, tali società non sono interessate all’adempimento in scadenza, in quanto l’indirizzo è già in possesso delle Camere di Commercio competenti.
IL SINDACO UNICO DI SPA E SRL DOPO IL D.L. SEMPLIFICAZIONI
La Legge di stabilità per il 2012 (L. n.183 del 12/11/11), aveva introdotto notevoli modifiche nella disciplina degli organi di controllo delle Spa ed Srl, prevedendo la possibilità, al ricorrere di determinate condizioni, di sostituire il Collegio sindacale inteso come organo collegiale con un Sindaco unico.
L’intervento normativo, tuttavia, era alquanto lacunoso e, conseguentemente, si è reso necessario perfezionare le disposizioni con un nuovo intervento legislativo, dato dall’art.35 del D.L. n.5/12. Riassumiamo, quindi, quali sono gli attuali scenari che consentono alle società di capitali di introdurre la figura di un organo di controllo monocratico al posto di quello collegiale.
Le modifiche nelle Spa
Va ricordato che, nella Spa, prima delle recenti modifiche legislative, la nomina del Collegio sindacale e del Revisore legale era obbligatoria a prescindere da qualsiasi parametro dimensionale. Il D.L. semplificazioni, ferma restando l’obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo, consente di nominare il Sindaco unico alle c.d. piccole Spa in assenza di una disposizione statutaria che non consenta di adottare la figura dell’organo monocratico.
Quindi, nelle Spa, la nomina del Sindaco unico è possibile se:
- lo statuto non contiene una diversa disposizione, cioè non deve impedire la nomina del Sindaco unico, vale a dire prevedere il solo Collegio sindacale;
- la società deve trovarsi nelle condizioni di predisporre il bilancio in forma abbreviata.
Si ricorda che il bilancio in forma abbreviata può essere predisposto quando, nel primo esercizio, ovvero per due esercizi consecutivi, non vengono superati due dei tre seguenti limiti:
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totale attivo stato patrimoniale |
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€ 4.400.000 |
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2 |
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ricavi delle vendite e prestazioni |
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€ 8.800.000 |
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3 |
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dipendenti occupati in media |
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50 |
Quindi, per poter nominare il Sindaco unico, oltre ai requisiti dimensionali appena indicati, è necessario che lo statuto non impedisca l’adozione di questa forma dell’organo di controllo. Resta che la funzione di revisione legale può essere attribuita al Sindaco unico (o al Collegio sindacale), se lo statuto contiene un'esplicita previsione in tal senso.
Le modifiche nelle Srl
Il D.L. semplificazioni ha cercato di definire un insieme di norme che, con maggiore precisione, portino ad avere che, nella Srl, la figura preferenziale di organo di controllo è data dal Sindaco unico. Anche in questo caso, tuttavia, è prevista una certa flessibilità statutaria, poiché è ammesso che lo statuto disponga diversamente.
In definitiva, nel silenzio dello statuto, e a prescindere da un qualsiasi limite dimensionale, la figura dell’organo sindacale sarà data dal Sindaco unico, potendosi comunque prevedere la nomina del Collegio sindacale o, ancora, demandando di volta in volta all’assemblea la scelta dell’una o dell’altra figura.
Si ricorda che la Srl è obbligata alla nomina dell’organo di controllo (oggi da intendersi come Collegio sindacale o Sindaco unico), al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
- il Capitale sociale è pari o superiore a € 120.000;
- per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre seguenti paramenti:
1. ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000;
2. attivo dello Stato patrimoniale: € 4.400.000;
3. dipendenti impiegati in media: 50 unità;
- la società è obbligata a redigere il bilancio consolidato;
- la società esercita il controllo su un’altra società obbligata alla revisione legale dei conti.
Appurato l’obbligo di nomina dell’organo di controllo, la Srl dovrà quindi verificare se il suo statuto non impedisce la nomina del Sindaco unico; se è così, si potrà optare per questa figura.
Probabilmente a causa di un errore nella modifica delle norme, la situazione attuale non consente, a differenza del passato, di attribuire automaticamente la funzione di revisione legale all’organo di controllo. Quindi, sarà opportuno che lo statuto contenga questa previsione, venendosi così a creare una situazione identica a quella appena vista per la Spa.
Si attende la Legge di conversione per avere infine chiarezza su un altro punto: l’attuale testo dell’art.2477 del c.c. sembrerebbe ammettere una perfetta alternatività tra organo sindacale e Revisore legale, dimenticando che l’organo sindacale può svolgere le funzioni del secondo ma che non è possibile il contrario. In altre parole non pare sostenibile che in una Srl, a prescindere dalle dimensioni, sia soppressa la funzione di vigilanza di legalità potendosi mantenere la sola revisione legale dei conti.
La decorrenza delle nuove norme
Le nuove norme si applicano dal 1° gennaio 2012, ed è stato confermato che i Collegi sindacali già in carica a tale data non decadono ma vanno alla loro scadenza naturale. Conseguentemente, la prima occasione in cui si dovranno applicare per la prima volta le disposizioni in tema di Sindaco unico sarà rappresentata dall’assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011.
ENTRO IL 30 MARZO 2012 OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 55%
I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d’imposta Irpef/Ires del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono obbligatoriamente comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute nel periodo d’imposta 2011 entro il prossimo 30 marzo 2012, qualora gli interventi non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2011. |
La comunicazione deve essere inviata quando sono state sostenute delle spese anteriormente alla data del 31 dicembre 2011 ed i lavori proseguano anche nel periodo di imposta 2012.
La comunicazione NON deve essere inviata quando:
- ii lavori sono iniziati e si sono conclusi nel periodo d’imposta 2011;
- nel periodo d’imposta 2011 non sono state sostenute spese;
- i lavori sono iniziati anteriormente al 2011 e si sono conclusi nel corso del 2011.
Le regole di presentazione
La detrazione del 55% per la realizzazione di interventi volti al risparmio energetico degli edifici è attualmente in vigore per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 per:
- interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
- interventi sull’involucro di edifici esistenti;
- interventi di installazione di pannelli solari;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Sul sito web dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili:
- il modello IRE da inviare in via telematica;
- le istruzioni per la compilazione.
Le istruzioni per la compilazione del modello specificano che lo scopo dell’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate è quello di comunicare l’ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d’imposta per consentire il monitoraggio dell’onere a carico di ogni bilancio erariale derivante dalla detrazione di imposta Irpef/Ires del 55%.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione entro il 90° giorno successivo al termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese per interventi non ancora conclusi a quella data. |
Modalità di trasmissione
La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica entro il 30 marzo 2012 direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. Si evidenzia che l’adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l’ulteriore obbligo previsto per fruire della detrazione del 55% consistente nella trasmissione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito web http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/, dei dati relativi agli interventi realizzati. Si tratta, infatti, di adempimenti che hanno due diverse finalità.
Inadempimento
L’Agenzia delle Entrate nella C.M. n.21/E/10 esamina le conseguenze nel caso di mancata presentazione della comunicazione. In particolare, atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell’adempimento, si ritiene che la mancata osservanza del termine stabilito e l’omesso invio del modello non possano comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento: deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa
(da €258 ad €2.065) prevista per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.
ENTRO IL 31 MARZO VANNO COMUNICATI I BENI UTILIZZATI DAI SOCI
Come già comunicato in precedenza, il D.L. N.138/11 (art.2 co.36-terdecies e seguenti) ha stabilito che:
- dal 2012 i soci e i familiari dell’imprenditore che utilizzano un bene intestato alla società o alla ditta, pagando un corrispettivo inferiore al valore normale di utilizzo, devono dichiarare un reddito diverso pari a tale differenza;
- dal 2012, al verificarsi della situazione di cui al punto precedente, i costi sostenuti per il bene dato in utilizzo al socio o al familiare risultano del tutto indeducibili;
- infine è necessario inviare un'apposita comunicazione telematica all’Amministrazione Finanziaria con la quale comunicare quali sono i beni utilizzati da soci e familiari. All’interno di tale comunicazione vanno anche comunicati i finanziamenti che i soci hanno effettuato nei confronti della società (tale secondo adempimento non riguarda le ditte individuali)
La comunicazione
Mentre le prime due disposizioni esplicano i propri effetti a decorre dal 2012 (seppur se ne debba tenere conto già in sede di determinazione degli acconti 2012, quindi in sede di redazione del prossimo modello UNICO 2012), al contrario l’obbligo di comunicazione deve essere reso già con riferimento al periodo d’imposta 2011: la prima scadenza da rispettare è quindi quella, davvero prossima, del 31 marzo 2012.
Malgrado ci si trovi ormai a ridosso di questa scadenza, l’Agenzia delle Entrate non ha ancora diffuso alcuna circolare esplicativa per descrivere esattamente quali siano gli elementi da inserire all’interno di tale comunicazione. Anzi, le prime indicazioni fornite (in maniera informale) negli incontri con la stampa specializzata, hanno in parte reso ancora più interlocutorio tale adempimento:
- Con riferimento ai finanziamenti i chiarimenti (informali) avrebbero ampliato a dismisura la platea dei soggetti obbligati: è stato affermato l’obbligo di monitorare anche i finanziamenti concessi a favore di società che non hanno concesso alcun bene in uso ai soci. Peraltro tale obbligo riguarderebbe non solo quelli effettuati nel 2011 ma anche quelli semplicemente in corso in tale periodo d’imposta (quindi effettuati anche molti anni addietro). Devono poi essere monitorati, oltre ai finanziamenti, anche le capitalizzazioni (quindi anche i versamenti a titolo di capitale di rischio). Sarebbero inoltre interessati da tale adempimento tutte le società, quindi anche le società in contabilità semplificata (per le quali il monitoraggio dei finanziamenti è oltremodo complicato), così come le società di grandissime dimensioni (per le quali versamenti e capitalizzazioni potrebbero interessare un’ampia platea di soci). Inoltre i chiarimenti informali dell’Agenzia delle Entrate parrebbero aver altresì imposto la necessità di evidenziare nella comunicazione i finanziamenti ricevuti dai soci (elemento non previsto dalla norma di riferimento).
- Con riferimento ai beni utilizzati, mancano ancora indicazioni per individuare il valore di mercato (tariffe di noleggio per le autovetture? Valori OMI di locazione per gli immobili?); unico chiarimento riguarda il fatto che per le autovetture utilizzate da amministratori / dipendenti soci ai quali sia imputato il fringe benefit ai sensi dell’art. 51 TUIR corrispondente all’utilizzo privato, tale addebito costituirebbe il valore normale di utilizzo della vettura anche ai fini delle presente disposizione (quindi escludendo ogni ulteriore tassazione in capo al socio a titolo di reddito diverso). Resta poi da chiarire se debbano essere inclusi nella comunicazione solo i beni per i quali i soci / familiari pagano un corrispettivo inferiore al valore normale del bene, ovvero (come appare oggi più probabile) debbano essere comunicati tutti i beni, anche se viene pagato un corrispettivo in linea con il corrispondente valore normale di utilizzo.
Allo stato attuale la situazione è talmente confusa che non è ancora possibile procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per la compilazione di tale comunicazione, pena il fatto di dover procedere ad un'immediata rettifica delle comunicazioni inoltrate, moltiplicando la gravosità dell’adempimento sia per lo Studio che per la clientela. Pertanto si provvederà, non appena le informazioni saranno disponibili, ad inoltrare alla gentile clientela specifica richiesta delle informazioni necessarie, in modo da ridurre al minimo il disagio per tutti. Evidentemente, a quel punto, occorrerà procedere con la massima tempestività alla consegna allo Studio delle informazioni necessarie per la compilazione della comunicazione. |
RINVIATO AL 16 MAGGIO IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE ATTIVITÀ SCUDATE
Con il Decreto fiscale n.16/12 è stato prorogato al 16 maggio p.v. il termine di versamento dell’imposta relativa alle attività oggetto di “scudo” fiscale in considerazione delle obiettive difficoltà operative rappresentate dagli intermediari finanziari tenuti al versamento dell’imposta.
Importo dell’imposta
L’imposta è determinata con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente nella misura del:
10 per mille |
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13,5 per mille |
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e 4 per mille |
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per il 2011 |
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per il 2012 |
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per gli anni successivi. |
Quanto al versamento relativo al 2011, va considerato il valore delle attività segretate al
6 dicembre 2011.
È prevista inoltre, per il 2012, un’imposta straordinaria per le attività finanziarie scudate che al 6 dicembre 2011 siano state prelevate, anche parzialmente dal deposito, nella misura del 10 per mille.
Soggetti obbligati al versamento
Appare importante ricordare che soggetti obbligati al versamento dell’imposta sono gli intermediari che hanno effettuato lo scudo (ovvero l’ultimo intermediario in caso di trasferimento del conto segretato presso altri), questi dovranno trattenere direttamente l’imposta dovuta dal deposito attivo ovvero provvedere a ricevere giusta provvista dal contribuente.
Nel caso in cui sia impossibile per l’intermediario applicare e versare l’imposta questi dovrà farne apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate provvederà, quindi, a riscuotere l’imposta di bollo attraverso iscrizione a ruolo. La sanzione applicata sarà pari all’imposta di bollo non versata.
Tale segnalazione evidentemente comporta la perdita della segretezza.
Il contribuente può evitare la segnalazione fornendo la provvista all’intermediario per il pagamento
delle imposte.
Si è comunque in attesa di conoscere il contenuto della circolare interpretativa delle Entrate visti i moltissimi punti dubbi che attengono all’applicazione delle disposizioni citate. Sarà quindi nostra cura provvedere a tenerVi aggiornati in merito alle possibili ulteriori evoluzioni del tema.
AL 31 MARZO LA COMUNICAZIONE ALLE DOGANE PER I POSSESSORI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Nell’ambito della gestione e del controllo fiscale delle accise demandato all’Agenzia delle Dogane, la stessa, con propria determinazione, ha stabilito che a partire dall’1/01/08 debbano essere presentate le dichiarazioni annuali di consumo di energia elettrica.
Questo adempimento trova applicazione anche per il fiorente mercato dell’energia prodotta dal settore fotovoltaico.
In particolare, sono soggetti obbligati alla presentazione di tale comunicazione i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Il termine di invio della comunicazione all’Agenzia delle Dogane è stabilito al 31 marzo di ogni anno con riferimento ai consumi dell’anno precedente. |
Il mezzo con cui effettuare tale comunicazione è esclusivamente telematico ed avviene attraverso il Servizio Telematico Doganale - EDI.
Per usufruire di tale servizio è necessario inviare preventivamente un’istanza elettronica di adesione attraverso il sito web dell’Agenzia delle Dogane per poi recarsi presso un ufficio doganale e ritirare l’abilitazione.
Una volta in possesso delle password di accesso, l’utente dovrà predisporre il file telematico secondo uno standard previsto dall’Agenzia, firmarlo elettronicamente ed inviarlo.
La gestione dell’adempimento in commento risulta essere complesso date le tipologie di informazioni che l’Agenzia delle Dogane richiede nella comunicazione; si ritiene, quindi, opportuno che il contribuente contatti per tempo l’Agenzia delle Dogane competente, nonché un tecnico, ad esempio ingegnere o geometra, al fine di poter ottemperare nei termini di legge.
MANCATA ISCRIZIONE AL VIES, CONSEGUENZE
L’assenza di iscrizione all’archivio Vies non consente al soggetto, pur munito di numero di partita Iva, di applicare o vedersi applicare il regime proprio delle operazioni intracomunitarie. |
L’Amministrazione Finanziaria, con C.M. n.39/E del 1° agosto 2011, ha chiarito che le operazioni attive (cessioni di beni o prestazioni di servizi) effettuate dopo il 28 febbraio 2010 da un soggetto passivo Iva non iscritto nel citato archivio (o escluso a seguito di un provvedimento di diniego o revoca) verso soggetti passivi Iva stabiliti in altri Paesi comunitari devono essere assoggettate a imposizione in Italia secondo le regole ordinarie (emissione di fattura con Iva e liquidazione della stessa).
Inoltre, l’Amministrazione ha anche precisato che, qualora il soggetto non iscritto al Vies assoggetti l’operazione al regime proprio delle cessioni di beni o prestazioni di servizi intracomunitarie (ad esempio, per le cessioni di beni, con emissione di fattura ex art.41 del D.L. n.331/93), trova applicazione la sanzione di cui all’art.6 del D.Lgs. n.471/97 prevista per le violazioni dell’obbligo di documentazione di operazioni imponibili.
- La sanzione comminata sarà pari ad un importo che va dal 100 al 200% dell’imposta omessa.
Si evidenzia però come, nella citata circolare, l’Amministrazione abbia precisato che “... nel rispetto dei principi di affidamento e buona fede del contribuente, il predetto trattamento sanzionatorio è comunque da ritenere non applicabile per eventuali violazioni commesse prima della emanazione della presente circolare”.
- Ne consegue che le sanzioni si applicheranno alle operazioni poste in essere dal 1° agosto 2011.
Per quanto concerne, invece, i modelli Intrastat, si ritiene che il soggetto passivo debba procedere ad una regolarizzazione degli stessi, eliminando l’operazione precedentemente segnalata e facendo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art.13 del D.Lgs. n.472/97 come previsto dalla Amministrazione Finanziaria nella R.M. n.20/E del 16 febbraio 2005:
“è possibile la regolarizzazione, ai sensi di detta disposizione, delle omesse presentazioni degli elenchi INTRA, qualora si provveda alla loro presentazione ed al versamento della relativa sanzione ridotta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione”. |
Nulla è stato detto dall’Amministrazione Finanziaria con riguardo alle operazioni passive.
Potrebbe accadere, infatti, che un operatore italiano non iscritto al Vies acquisti da un operatore UE che emette fattura senza Iva. Non essendoci da parte dell’Agenzia delle Entrate alcuna posizione ufficiale in merito, è oggi possibile fare solo delle ipotesi.
Sulla base di quanto detto sopra, l'operatore comunitario "dovrebbe" trattare l'operazione come imponibile nel suo Paese in quanto l’acquirente italiano non iscritto al Vies è per lui a tutti gli effetti un soggetto privato, ma se l’operatore comunitario rilasciasse fattura senza Iva?
L’operatore italiano non dovrebbe né integrare la fattura né metterla in intrastat, il giusto atteggiamento, anche se di difficile realizzazione, consisterebbe nel rinviare all’operatore comunitario il documento facendo richiesta di apposizione di imposta da versarsi poi allo stato comunitario.
Ad oggi manca però sul tema una posizione condivisa.
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS PER ARTIGIANI, COMMERCIANTI E SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
Con le Circolari n.14 e n.16 del 3 febbraio 2012 l’Inps ha definito le aliquote previste per il calcolo dei contributi IVS dovuti da artigiani e commercianti e per i contributi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui alla L. n.335/95 per l’anno 2012.
Con riferimento ai contributi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione separata, la Legge n.183 del 12 novembre 2011 (Legge di stabilità 2012), all’art.22, co.1, ha previsto che “Con effetto dal 1° gennaio 2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art.2, co.26, della L. n.335/95, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale”.
Artigiani e Commercianti
Il contributo dovuto dai soggetti iscritti nelle gestioni degli Artigiani e degli Esercenti attività commerciali si determina applicando sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza) le aliquote contributive con le seguenti caratteristiche:
- in misura fissa per la quota di reddito al più pari ad € 14.930;
- in misura percentuale sul reddito eccedente il minimale fino ad € 73.673 (fino ad € 96.149 per i soggetti privi di anzianità alla data del 31/12/95).
Il contributo per l’anno 2012 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2011 per la quota eccedente il minimale in base alle aliquote esposte in tabella. I redditi descritti corrispondono a limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa. Sono previste agevolazioni a favore dei coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni (riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote) e dei soggetti con più di 65 anni di età già pensionati (riduzione del 50% dei contributi dovuti). |
REDDITO DA € 14.930 FINO AD € 44.204 |
Artigiani |
Commercianti |
Titolari, soci e collaboratori di età superiore ai 21 anni |
21,30 % |
21,39 % |
Collaboratori di età non superiore ai 21 anni |
18,30 % |
18,39 % |
REDDITO DA € 44.204,01 FINO AD € 73.673 (oppure |
Artigiani |
Commercianti |
Titolari, soci e collaboratori di età superiore ai 21 anni |
22,30 % |
22,39 % |
Collaboratori di età non superiore ai 21 anni |
19,30 % |
19,39 % |
Tali versamenti a titolo di acconto per il periodo d’imposta 2012 avverranno mediante la compilazione del modello F24 in 4 quote fisse sulla base del reddito minimale (entro il 16 maggio 2012, 16 agosto 2012, 16 novembre 2012 e 16 febbraio 2013) e in due quote sulla base del reddito eccedente il minimale (16 giugno 2012 e 30 novembre 2012). Il conguaglio di tali versamenti effettuati a titolo di acconto avverrà in base a quanto dovuto sulla totalità dei redditi di impresa realizzati nell’anno 2012 entro il 16 giugno 2013.
Iscritti alla gestione separata
Sono tenuti all’obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata Inps i soggetti che hanno redditi derivanti da:
- collaborazione coordinata e continuativa, contratto a progetto o collaborazioni occasionali;
- attività di lavoro autonomo, cioè liberi professionisti privi di cassa previdenziale di categoria;
- attività di lavoro autonomo occasionale (se superano il limite di reddito di € 5.000 annui);
- vendite porta a porta, cioè incaricati alle vendite a domicilio (se superano il limite di reddito di € 6.410,26 annui);
- associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.
Aliquote Inps gestione separata anno 2012
Categoria |
Aliquota |
Collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro e i titolari di pensione di reversibilità |
18% (ex 10%) |
Collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata. Il contributo è comprensivo dell'aliquota dello 0,72% per finanziare l'indennità di maternità, l'assegno per il nucleo familiare e l’indennità di malattia |
27,72 % fino a € 93.622,00 |
Il minimale di reddito per l’anno 2012 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari ad € 14.930. |
Il contributo alla Gestione separata va versato all'Inps con il modello F24. Le metodologie di versamento variano a seconda che il versamento riguardi i professionisti o i collaboratori.
Professionisti |
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il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef (16 giugno 2012, 30 novembre 2012 e 16 giugno 2013 per il saldo), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti); |
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Collaboratori |
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il versamento è effettuato dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore; |
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Associati |
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il versamento è effettuato dall’associante entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il restante 45% a carico dell’associato. |
LA NUOVA SRL AD 1 EURO
Con il D.L. n.1/2012, c.d. “Decreto legge liberalizzazioni”, è stato introdotto nel codice civile l’art.2463-bis, che prevede la facoltà per le persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età di costituire una società a responsabilità limitata, con capitale sociale non inferiore ad 1 euro.
Si segnala, tuttavia, che molte Camere di Commercio (ad esempio, Milano, Torino, Roma e Venezia) hanno dichiarato di non accettare domande di iscrizione di Srl semplificate fino all’emanazione del decreto ministeriale che dovrà regolare lo statuto. |
Vediamo gli elementi di questa nuova tipologia societaria.
Requisiti di accesso e numero dei soci |
Tale forma societaria è riservata alle persone fisiche fino ai 35 anni. Questo requisito è essenziale solamente ai fini della costituzione della società, infatti il superamento di detta soglia di età non implica l’esclusione del socio o lo scioglimento della società nel caso in cui sia costituita con atto unilaterale, ossia da un unico socio (Srl semplificata unilaterale). Gli amministratori dovranno essere scelti tra i soci e non si potranno cedere le quote a soggetti terzi con più di 35 anni. |
Atto costitutivo |
La società dovrà essere costituita per atto pubblico gratuito (dunque esente da diritti di bollo, di segreteria e dagli onorari notarili) davanti a un notaio secondo uno statuto standard tipizzato che sarà emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (ossia entro il 24/03/12). Capitale sociale: questa nuova forma societaria permette ai giovani la costituzione di una Srl anche con Capitale sociale minimo di €1 e massimo di €10.000 che dovrà essere sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Conferimenti per la costituzione: possono avvenire solamente in denaro e devono essere versati all’organo amministrativo. Tuttavia, quelli successivi possono essere costituiti anche da prestazioni di servizi o beni in natura. |
Scioglimento della società |
I motivi che possono condurre allo scioglimento della società sono le normali cause indicate nell’art.2484, co.1 del codice civile, quindi anche la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale. |
Rinvio alle norme della Srl |
Per quanto non specificamente disciplinato dall’art.2463-bis, il Legislatore rimanda alla normativa sulla società a responsabilità limitata. |
Le questioni aperte
In attesa che venga definitivamente regolamentata, la nuova disciplina pone alcune questioni, in particolare nei rapporti con i creditori e relativamente alle possibilità di accesso al credito.
Nel primo caso, infatti, si può riscontrare una situazione di pericolo poiché da un lato manca il capitale che normalmente è utilizzato per la costituzione di Srl, dall’altro non sussiste la possibilità di aggredire i patrimoni personali come accade per le società di persone. Di conseguenza, è lecito pensare che molte di queste società non saranno destinate ad attività di impresa, ma ad attività di servizio, in cui non sono richiesti investimenti particolari.
Inoltre, una società che nasce con capitale di 1 euro difficilmente troverà banche e fornitori disposti a concederle credito, perciò i soci dovranno offrire garanzie e fideiussioni o possedere già in partenza mezzi propri.
PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 MARZO 2012 AL 15 APRILE 2012
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 marzo 2012 al 15 aprile 2012, con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art.7 del D.L. n.70/11. In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime. Si evidenzia che per effetto del decreto legge fiscale n.16/12, pubblicato in G.U. n.52 del 4 marzo 2012, viene differito il termine di presentazione dei dati delle dichiarazioni d’intento alla prima liquidazione nella quale confluiscono le operazioni effettuate senza applicazione dell’Iva e viene limitato l’obbligo di comunicazione black list alle operazioni di importo superiore a € 500. Per effetto D.L. n.216/12 Milleproroghe, definitivamente convertito in legge, e pubblicato in G.U. n.48 del 27 febbraio 2012, vengono riaperti i termini per la definizione delle liti fiscali pendenti al 31.12.11, di valore non superiore a € 20.000 in cui è parte l’Amministrazione finanziaria. |
SCADENZE PARTICOLARI |
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2 aprile |
§ Liti fiscali pendenti Scade oggi il termine, per i contribuenti interessati alla definizione delle liti fiscali pendenti, per la presentazione della domanda di definizione all’Agenzia delle Entrate.
Ai fini della definizione delle liti fiscali pendenti alla data del 31 dicembre 2011 di valore non superiore a € 20.000, scade oggi anche il termine per il versamento delle somme dovute e determinate ai sensi dell'art.16, L. n.289/02 (per effetto della riapertura introdotta con il D.L. n.216/12 - c.d. decreto Milleproroghe).
§ Beni di impresa concessi in godimento ai soci Scade oggi il termine per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai beni aziendali concessi in godimento dall'impresa ai soci o familiari dell'imprenditore.
§ Affrancamento titoli e quote Scade oggi il termine per optare e provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva del 12,50% in relazione all’affrancamento dei titoli, quote, diritti, ecc. alla data del 31 dicembre 2011. § Sanzione ridotta per chiusura partite Iva inattive Scade oggi il termine, per i titolari di partita Iva c.d. “inattiva” che pur obbligati non abbiano tempestivamente provveduto a presentare la dichiarazione di cessazione di attività, per sanare la violazione versando una sanzione ridotta pari ad € 129.
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SCADENZE FISSE |
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15 marzo |
§ Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad € 300,00. § Fatturazione differita Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
§ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. |
16 marzo |
§ Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio (codice tributo 6002). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.
§ Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2011, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell’Iva utilizzando il codice tributo 6099. La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, inoltre, si ricorda che il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo. Tutti i contribuenti (sia che presentino la dichiarazione in forma autonoma ovvero unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo, in tale ipotesi l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
§ Tassa annuale vidimazione libri sociali Scade oggi, per le società di capitali, il termine per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell’imposta è pari a €309,87. Qualora l’entità del Capitale sociale esistente al 1° gennaio 2012 sia superiore a 516.456,90, l’imposta è dovuta nella misura di €516,46. Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando il codice tributo 7085 anno 2012.
§ Dichiarazioni d’intento Scade oggi per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica Iva mensile l’invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di febbraio e per le quali sono state effettuate operazioni nello stesso mese (la modifica è stata apportata dall’art.2, co.4, D.L. n.16/12).
§ Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. |
16 marzo |
§ Autoliquidazione Inail Scade oggi il termine ultimo per procedere alla trasmissione in via telematica della denuncia delle retribuzioni per l’anno 2011.
§ Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. § Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
§ ACCISE - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.
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19 marzo |
§ Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 febbraio.
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20 marzo |
§ Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di febbraio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
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26 marzo |
§ Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
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30 marzo |
§ Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/03/12.
§ Trasmissione dei dati relativi agli interventi pluriennali di riqualificazione energetica (55%) Ultimo giorno utile per trasmettere, con l’apposito modello in via telematica, i dati relativi agli interventi pluriennali di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione del 55%. L’adempimento riguarda solo i soggetti che hanno sostenuto spese nel 2011, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2011. Nessun invio, invece, in caso di interventi iniziati e terminati nel medesimo periodo d’imposta. Si ricorda che i contribuenti interessati a beneficiare della detrazione del 55% sono comunque tenuti a trasmettere all'Enea, attraverso il sito internet dell'ente, i dati relativi agli interventi effettuati, entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
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2 aprile |
§ Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.
§ Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio. § Comunicazione black list - mensile Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. “black-list” scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni di importo superiore a €500,00 effettate nel mese precedente, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile (la modifica è stata apportata dall’art.2, co.8, D.L. n.16/12).
§ Enasarco contributo FIRR Scade il termine per il versamento delle somme dovute dalle ditte preponenti all’Enasarco per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto degli Agenti (FIRR).
§ Presentazione dichiarazioni richiesta rimborso e forfetizzazione contributo CONAI Scade oggi il termine di presentazione del modello 6.6 per la richiesta di rimborso/conguaglio per le esportazioni del 2011. Sempre entro oggi deve essere effettuato anche l’invio dei seguenti modelli: 6.5 per la richiesta plafond di esenzione; 6.14 richiesta forfetizzazione contributo per le etichette e 6.17 per la richiesta forfetizzazione contributo imballaggi di sughero. § Autotrasportatori, annotazione fatture Scade oggi il termine per l’annotazione delle fatture emesse nel trimestre solare precedente per le prestazioni di servizi rese dagli autotrasportatori iscritti all’albo di cose per conto terzi.
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15 aprile |
§ Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300,00.
§ Fatturazione differita Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
§ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro. |
CONSEGNA DEI DOCUMENTI ALLO STUDIO
Si sottolinea ulteriormente l’importanza del rispetto dei termini di consegna dei documenti contabili allo Studio, che sono i seguenti:
· entro il giorno 2 di ogni mese: Consegna oppure trasmissione via fax allo Studio, da parte degli utenti paghe, dei fogli presenza dipendenti dello scorso mese per l’elaborazione dei cedolini paga
· entro il giorno 5 di ogni mese: Consegna allo Studio, da parte dei contribuenti in regime IVA mensile, delle fatture emesse lo scorso mese e delle fatture di acquisto ricevute lo scorso mese, per la liquidazione dell’IVA
· entro il giorno 10 di ogni mese: Consegna allo Studio, da parte dei contribuenti in regime IVA trimestrale, delle fatture emesse lo scorso mese e delle fatture di acquisto ricevute lo scorso mese, per la liquidazione dell’IVA
· entro il giorno 20 di ogni mese: Consegna allo Studio, per gli utenti in contabilità ordinaria, di tutte le contabili bancarie, degli estratti conto, della prima nota cassa e delle ricevute fiscali relative al mese scorso
La puntuale consegna dei documenti allo Studio permette da un lato noi di poterci meglio organizzare e conseguentemente di poter dare ai clienti un servizio migliore. I clienti infatti possono in tal modo contare su dati contabili sempre aggiornati.
Dall’altro lato la puntuale consegna dei documenti salvaguarda il cliente da possibili sanzioni dovute al ritardo nella registrazione della contabilità a sua volta dovuto al ritardo della consegna dei documenti allo Studio per la registrazione.
Ricordo che tutte le operazioni contabili debbono essere registrate entro 60 giorni dalla data di effettuazione e che “la tenuta delle scritture contabili e documenti non in conformità alle norme fiscali” è punita con una sanzione amministrativa da € 1.032,00 a € 7.746,00.