Febbraio 2012
contribuzione socio amministratore |
L’amministratore socio di Srl paga i doppi contributi La Corte Costituzionale ha chiarito che il socio di una Srl commerciale, nell’ipotesi in cui rivesta anche la carica di amministratore, è tenuto al pagamento dei contributi alla gestione commercianti Inps per l’attività di socio, e alla Gestione separata collaboratori per l’attività di amministratore. La Corte ha quindi ripercorso le tappe della vicenda a partire dalla L. n.335/95, che ha disposto l’obbligo di iscrizione presso la Gestione separata Inps dei lavoratori autonomi, e dalla L. n.662/96 che ha previsto, per coloro che esercitano contemporaneamente varie attività autonome, l’iscrizione alla gestione relativa all’attività esercitata in misura prevalente. Sull’interpretazione di tale normativa si è sviluppato un notevole contenzioso che ha portato la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.3240/10, a risolvere la questione con l’applicabilità del principio della prevalenza anche per coloro che, contemporaneamente, fossero soci e amministratori di Srl. Con il D.L. n.78/10, art.12, co.11, tuttavia, il Legislatore è intervenuto con una norma di interpretazione autentica della L. n.662/96, disponendo che il principio della prevalenza si applica solo per determinate attività autonome, dalle quali restano esclusi i rapporti di lavoro che richiedono l’iscrizione alla gestione separata. È in questo quadro normativo che si inserisce l’attuale sentenza della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.12, co.11, del D.L. n.78/10, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 102, 111 e 117 Cost., ritenendo tra l’altro che la disposizione abbia efficacia retroattiva. (Corte Costituzionale, sentenza n.15, 26/01/2012) |
durc |
Confermata la non autocertificabilità da parte delle imprese del Durc Con una nota congiunta di Inail e Inps viene confermato che le modifiche apportate all’art.44-bis del DPR n.445/00 non impattano sulla mancata possibilità di autocertificare il Documento Unico di Regolarità Contributiva. La nota precisa, dunque, che l'attuale disciplina relativa al Durc deve intendersi immutata e che, pertanto, per i lavori privati e per i lavori pubblici si ha la seguente situazione: Lavori Privati: le Pubbliche Amministrazioni hanno la possibilità di acquisire il Durc da parte del soggetto interessato per poi valutarne i contenuti con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni. Lavori Pubblici: l'Inps e l'Inail precisano che resta confermato l'obbligo di acquisire d'ufficio il Durc da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni procedenti e che le fattispecie in cui è consentito all'impresa di presentare una dichiarazione in luogo del Durc sono solo quelle espressamente previste dal legislatore (art. 38, comma 1 lett. i) e comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e art. 4, comma 14-bis della L. n.106/11, per contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house). Dette dichiarazioni restano soggette a verifica ai sensi dell'art. 71, del D.P.R. n. 445/00, tramite l'acquisizione d'ufficio del Durc da parte dell'Amministrazione che le riceve. Ora, con la nota in commento, si precisa che, dal 13 febbraio 2012, potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti, la richiesta del Durc per: appalto, subappalto, affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi; contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto; agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni. (Inail-Inps, Nota congiunta n.573, 26/01/2012)
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appalti pubblici |
Nuovi chiarimenti sui contratti assoggettati agli obblighi di tracciabilità Considerate le numerose richieste di chiarimenti pervenute, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha emanato ulteriori indicazioni per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. n.136/10. In particolare, vengono delineati sotto forma di domande e risposte alcuni dei concetti base della normativa introdotta dalla L. n.136/10, quali le finalità del codice CIG semplificato, le fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG, la gestione di più conti correnti dedicati, le fattispecie di tracciabilità attenuata. (AVCP, Aggiornamento Faq, Sito web 23/11/2011) |
schede carburante |
È dichiarazione fraudolenta compilare le schede carburanti con dati non veritieri Commette reato di dichiarazione fraudolenta, ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. n.74/00, chi “gonfia” la scheda carburante riportando dati non veritieri. Dagli accertamenti effettuati, infatti, era risultato che gran parte della documentazione utilizzata per giustificare l’esistenza di costi portati in deduzione e relativi ad acquisto di carburante era risultata falsa. In particolare nella scheda carburante non erano riportati i chilometri percorsi, l’esame documentale attestava la percorrenza ben diversa dal consumo medio dichiarato dalla casa costruttrice della vettura, i soci dell’impianto di rifornimento della benzina avevano disconosciuto le proprie firme e la propria calligrafia e il rifornimento risultava effettuato in date in cui l’impianto, privo di erogatori self service, era chiuso. (Corte di Cassazione, Sentenza n.912, 13/01/2012) |
agenti immobiliari |
L’agente immobiliare deve conservare i contratti preliminari di compravendita L’art.10 del D.Lgs. n.74/00, sanziona l’occultamento o la distruzione totale o parziale, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l’evasione a terzi, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Per quanto attiene alla figura dell’agente immobiliare, è pacifico che la conclusione dell’affare ed il conseguente diritto alla provvigione per il mediatore coincide con la conclusione del contratto preliminare e non del rogito notarile, con la conseguenza, per quanto attiene agli aspetti fiscali, che quanto corrisposto da coloro che hanno concluso l’affare ha natura di costo deducibile e, per l’agente immobiliare, di ricavo imponibile. Può dunque affermarsi che, per quanto riguarda la responsabilità penale in caso di occultamento o distruzione di documenti contabili, il contratto preliminare sia da ricomprendere tra la documentazione di cui è obbligatoria la conservazione. (Corte di Cassazione, Sentenza n.1377, 17/01/2012) |
spesometro abruzzo |
Invio della comunicazione “spesometro” al 16 marzo 2012 per l’Abruzzo Per i residenti nel cratere del sisma del 6 aprile 2009, slitta al 16 marzo 2012 il termine per l’invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, relativa all’anno 2010, da effettuarsi ai sensi dell’art.21 del D.L. n.78/10. (Agenzia Entrate, comunicato, 1/02/2012) |
indice dei prezzi al consumo dicembre 2011 |
L’Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l’indice mensile L’Istat ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 2011, pubblicato ai sensi dell’art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell’art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L’indice è pari a 104,0. La variazione dell’indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell’anno precedente, è pari a +3,2%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, per il mese di dicembre 2011 è pari 3,880058. (Istat, Comunicato, 16/01/2012) |
RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA RELATIVO ALL’ANNO 2011
Dallo scorso anno – a seguito della soppressione del modello VR da presentare all’agente della riscossione – i contribuenti che intendono richiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale devono compilare il quadro VR contenuto nella dichiarazione medesima.
Per poter effettuare tempestivamente la richiesta di rimborso del credito Iva annuale, pertanto, sarà necessario compilare e trasmettere in via telematica la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma.
Con Provvedimento del 28 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha definito la tempistica con la quale – in caso di richiesta del rimborso in conto fiscale - l’agente della riscossione pretenderà dal contribuente la documentazione relativa alla prestazione della garanzia:
- entro 10 giorni dall’invio telematico della dichiarazione annuale Iva contenente il quadro VR, l’Agenzia delle Entrate dovrà inoltrare all’agente della riscossione i dati relativi alla richiesta di rimborso;
- nei successivi 10 giorni, il concessionario della riscossione richiederà al contribuente la garanzia (normalmente la polizza fideiussoria) ovvero in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i contribuenti virtuosi che non devono fornire garanzie (si veda oltre).
La dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2011 può essere presentata a partire dal 1° febbraio 2012 e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva (1° ottobre 2012).
Chi è interessato al rimborso Iva
In via generale, la procedura di rimborso è consigliata esclusivamente a coloro che si trovino strutturalmente a credito Iva e tale credito sia superiore ai versamenti che presumibilmente essi dovranno effettuare nel corso dell’anno 2012, per cui non riusciranno ad esaurire tale credito tramite la compensazione.
Va rammentato, peraltro, che la compensazione dei crediti Iva è soggetta a importanti limitazioni:
sia in termini di momento a partire dal quale utilizzare detto credito |
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per importi superiori ad €10.000 |
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sia con riferimento ai controlli necessari per l’apposizione del visto di conformità |
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per importi superiori ad €15.000 |
Società di comodo e nuova ipotesi di soggetti in perdita sistematica
Non possono chiedere il rimborso dell’Iva le società considerate non operative c.d. “di comodo”.
Si ricorda, altresì, che tali soggetti hanno anche preclusa la possibilità di utilizzare tale credito in compensazione e, trascorsi 3 anni, detto credito viene definitivamente perso.
Tra le ipotesi per cui una società è considerata “di comodo” va segnalata la nuova previsione introdotta dall’art.2 del D.L. n.138/11 che considera tale la società che ha presentato dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta. La predetta società verrà considerata “di comodo” a partire dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo. Per esemplificare, una società in perdita fiscale nei periodi d’imposta 2009-2010-2011 verrà considerata non operativa per il periodo d’imposta 2012.
Con riferimento alle previste limitazioni all’utilizzo del credito Iva (rimborso, compensazione orizzontale, cessione del credito) non è ad oggi chiaro se, nell’esempio riportato, le stesse riguardino il credito emergente dalla dichiarazione Iva 2012 (relativa al periodo d’imposta 2011) oppure l’eventuale credito maturato nell’anno in cui la società è considerata non operativa (quello cioè emergente dalla dichiarazione Iva 2013 relativa al periodo d’imposta 2012).
Considerato che la prima soluzione, nel caso esaminato, produrrebbe effetti già a partire dal 1° gennaio 2012 (per le compensazioni) e considerato che dal 1° febbraio 2012 è possibile compilare il quadro VR e presentare telematicamente la dichiarazione annuale Iva per la richiesta del credito a rimborso, si consiglia di prestare particolare attenzione qualora si versi nella nuova ipotesi prevista dal D.L. n.138/11. In attesa degli opportuni chiarimenti ufficiali, si consiglia, quindi, di contattare lo Studio al fine di effettuare le opportune valutazioni.
Importo minimo
È importante precisare, prima di tutto, che il rimborso compete solo se il credito annuale è di importo superiore ad € 2.582,28. Tale limite non vale:
- nei casi di cessazione attività, nel qual caso il rimborso compete qualunque sia la somma che risulta a credito;
- nel caso di rimborso della minor eccedenza detraibile nel triennio.
Interessi
Nei casi di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme erogate si ha diritto al riconoscimento di un interesse annuo.
I casi in cui è possibile richiedere il rimborso annuale dell’Iva.
Cessazione dell’attività |
All’erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare. |
L’aliquota media |
È il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Nel calcolo occorre tenere conto della seconda cifra decimale. Le operazioni attive da considerare sono:
Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell’imposta, esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili. |
Operazioni non imponibili |
Per operazioni non imponibili si intendono quelle di cui:
effettuate per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2011. Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori dell’Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall’art.74-ter (vedasi la RM VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n.41/95. |
Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche |
Il rimborso compete per l’acquisizione dei beni ammortizzabili, realizzati anche tramite contratti di appalto. Non è possibile invece chiedere il rimborso nel caso di acquisto tramite contratti di locazione finanziaria (R.M. n.392/E/07) in quanto soggetto legittimato al rimborso è la società di leasing anche nell’ipotesi di contabilizzazione del leasing secondo l’impostazione prevista dai principi contabili internazionali (IAS 17) (R.M. n.122/E/11). Il rimborso non spetta con riferimento all’imposta pagata in relazione ad un preliminare di acquisto ed alla realizzazione di spese incrementative su beni di terzi (R.M. n.179/E/05). |
Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli |
Tale ipotesi di rimborso riguarda i produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A – parte prima, ai sensi dell’art.8, co.1, dell’art.38-quater e dell’art.72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi. Il rimborso compete per l’ammontare corrispondente all’Iva (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2011 ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione in sede di dichiarazione annuale. L’importo rimborsabile, così come quello detraibile, deve essere calcolato mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza. |
Minor eccedenza detraibile |
Il rimborso dell’Iva compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2009-2010-2011) risultino eccedenze d’imposta a credito anche se inferiori ad €2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24). |
Le garanzie
Per ottenere il rimborso, il contribuente deve prestare apposita garanzia (fideiussioni e polizze fideiussorie). Tali garanzie hanno effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’azione accertatrice dell’Ufficio.
Per i seguenti soggetti, non è necessario presentare la garanzia:
- coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore ad €5.164,57 (anche se il credito Iva vantato è di importo superiore);
- coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati;
- i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore ad €258.228,40;
- le imprese c.d. “virtuose” (si veda oltre).
I contribuenti virtuosi
SI definiscono “virtuosi” (e non necessitano garanzie per il rimborso dell’Iva) i contribuenti che:
- sono strutturalmente a credito (per aliquota media, esercizio di attività non imponibili o non territoriali);
- sono in attività da almeno 5 anni;
- non abbiano ricevuto avvisi di accertamento Iva “significativi”.
Si precisa che tali soggetti dovranno comunque presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (secondo le modalità previste dal Provvedimento direttoriale n.5822/2011 del 28/01/2011) dove si attesta che:
- il Patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% dall’ultimo bilancio approvato;
- non sono stati venduti beni immobili per oltre il 40% rispetto a quelli riportati nell’attivo dell’ultimo bilancio approvato, escluso per le società immobiliari;
- l’attività non è cessata o non si è ridotta a seguito di cessioni di rami di aziende;
- non sono state cedute azioni per oltre il 50% del capitale, escluse le società quotate;
- sono stati eseguiti tutti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.
Inoltre, l’ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente (per tale requisito si veda la C.M. n. 10/E/11).
I VINCOLI ALLE COMPENSAZIONI DEL CREDITO IVA ANNUALE: PRESENZA DI RUOLI SCADUTI E APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale, oltre all’applicazione delle regole conseguenti al superamento del limite dei 10 mila euro introdotto dal D.L. n.78/09 (oggetto di analisi in specifica informativa apparsa nella precedente circolare), occorre tenere presente altri due aspetti che possono comportare problemi nell’utilizzo del predetto credito:
- la presenza di debiti iscritti a ruolo;
- l’espletamento delle attività necessarie ai fini dell’apposizione del visto di conformità per gli utilizzi di credito annuale eccedenti i 15 mila euro.
Presenza di ruoli scaduti
Dal 1° gennaio 2011 l’art.31 del D.L. n.78/10 ha introdotto il blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali (tra cui anche i crediti Iva) qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore ad €1.500.
Posto che l’inosservanza di tale divieto viene punita con la sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato, si invita la gentile clientela a segnalare e nel caso consegnare allo Studio con la massima sollecitudine le cartelle relative a ruoli notificati ai fini delle verifiche necessarie.
In mancanza, lo Studio non potrà ritenersi responsabile delle sanzioni che saranno irrogate.
Si riportano, di seguito, i chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito (C.M. n.13/E/11) ai fini di una corretta applicazione della previsione in esame.
Natura del limite di € 1.500 |
· Tale limite è da intendersi come assoluto; pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore rispetto alle somme iscritte a ruolo e scadute non potrà essere effettuata compensazione alcuna fino a che non si provveda al pagamento del debito (ovvero ad un pagamento parziale, in modo che il residuo non superi la predetta soglia); |
Tributi cui sono applicabili le disposizioni |
Rilevano ai fini della determinazione delle somme a ruolo scadute: · Imposte dirette e relative ritenute alla fonte, a titolo d’imposta ed a titolo d’acconto (e si ritiene anche le imposte sostitutive delle precedenti) · Irap; · Addizionali ai tributi diretti; · Iva; · Altre imposte indirette (ad esempio l’imposta di registro). |
Individuazione degli importi a ruolo, e scaduti, che fanno scattare il divieto di compensazione |
· Vanno considerati gli interi importi risultanti dalla cartella scaduta, e, in presenza di più di un ruolo scaduto le somme vanno considerate cumulativamente; · Devono essere considerate tutte le cartelle scadute, indipendentemente dalla data di notifica e dalla data di scadenza. |
Modalità per sblocco degli eventuali crediti erariali |
· Gli eventuali crediti erariali potranno essere utilizzati solo dopo aver estinto i debiti scaduti (ovvero dopo un pagamento parziale, in modo che il residuo non superi la predetta soglia) mediante pagamento degli stessi all’agente della riscossione ovvero mediante compensazione attraverso il modello F24 accise. |
Modalità compensazione debiti a ruolo |
· Le compensazioni devono avvenire come stabilito con Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2011; · Con R.M. n. 18/E del 21 febbraio 2011 è stato istituito il codice tributo RUOL; · Nel procedere con la compensazione delle somme iscritte a ruolo, in presenza di differenti ruoli, si dovrà comunicare quale debito si intende estinguere; in assenza di tale precisazione l’agente della riscossione procederà secondo quanto disposto all’art.31, DPR n.602/73; · attraverso la compensazione possono essere pagate le intere somme iscritte a ruolo, ivi inclusi, ad esempio, i compensi di riscossione e le spese di notifica. |
Applicazione sanzioni |
· Le sanzioni per indebita compensazione non possono essere applicate finché sulla iscrizione a ruolo penda contestazione in sede giurisdizionale o amministrativa; in questo caso, i termini per l’applicazione delle sanzioni decorreranno dal giorno successivo alla definizione della contestazione. |
Correlazione con altre disposizioni |
· Restano ferme le disposizioni recate dall’art.10, D.L. n.78/10, circa l’utilizzo dei crediti Iva (preventiva presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito per compensazioni eccedenti 10.000 euro, e apposizione visto di conformità per compensazioni eccedenti 15.000 euro); · Resta fermo l’obbligo, per i titolari di partita Iva, di presentazione dei modelli F24 esclusivamente con modalità telematiche. |
L’obbligo di apposizione del visto di conformità
Per poter eseguire le compensazioni orizzontali del credito Iva annuale per importi superiori alla soglia di € 15.000, è necessario effettuare tramite soggetti appositamente abilitati i controlli previsti ai fini dell’apposizione nella dichiarazione annuale del “Visto di conformità”.
Nel caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva annuale eccedente i 15.000 euro risultante da una dichiarazione “non vistata”, le sanzioni sono pari al 30% della somma indebitamente utilizzata.
Si rammenta che i soggetti competenti a rilasciare il visto di conformità sono i seguenti:
- i responsabili dell’assistenza fiscale (c.d. “RAF”) dei CAF;
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
Non possono rivolgersi ad un CAF, per ottenere il visto di conformità, le società di capitali tenute alla nomina del Collegio sindacale e per le quali non sono applicabili gli studi di settore.
In alternativa alla richiesta del visto di conformità, i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art.2409-bis c.c., possono effettuare la compensazione dei crediti Iva, per importi superiori ad € 15.000 annui, se la dichiarazione è sottoscritta dai soggetti che esercitano il controllo contabile.
Le due differenti modalità (visto o sottoscrizione) si differenziano nella parte che attiene le formalità preliminari, mentre si equivalgono nella parte relativa ai controlli veri e propri.
Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per le indebite compensazioni e qualora vi sia l’interesse ad impiegare tempestivamente il credito in compensazione orizzontale per le somme eccedenti il predetto limite dei 15.000 euro si invita la gentile clientela a contattare lo Studio al fine di incaricare uno dei predetti soggetti abilitati al rilascio del Visto di Conformità per l’effettuazione dei controlli necessari al predetto rilascio.
PUBBLICATE LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2012
Lo scorso 9 gennaio sul supplemento ordinario n.10 alla Gazzetta Ufficiale n.6 è stata pubblicata la “Rettifica delle Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborati dall’ACI – art.3, co.1, del D.Lgs. n. 314/97”. La nuova pubblicazione si è resa necessaria a causa di alcuni errori presenti sui dati riguardanti auto di vecchia costruzione ma potenzialmente ancora in uso.
Il costo di esercizio chilometrico delle autovetture in Italia di alcuni modelli tra i più diffusi come benefit, nel 2011 è salito mediamente del 5% rispetto all’anno precedente.
I costi chilometrici individuati nelle tabelle sono necessari per determinare il reddito in natura derivante dalla disponibilità della vettura aziendale ad uso promiscuo: il fringe-benefit.
Le tabelle Aci scontano una percorrenza annua di 15 mila chilometri, prevista dall’articolo 51 del Tuir per il calcolo del reddito da indicare in busta paga:
il fringe benefit annuale, è ottenuto |
moltiplicando il costo al chilometro dell’autovettura interessata per 15 mila |
e calcolando, quindi, il 30% del risultato |
è questa la quota che la legge attribuisce all’uso privato da parte del dipendente. |
CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI EROGATI E DELLE RITENUTE
OPERATE NEL 2011
Entro il giorno 28 febbraio 2012 devono essere consegnate o spedite ai percipienti, da parte dei sostituti d’imposta, le certificazioni attestanti l’effettuazione delle ritenute fiscali e contributive operate nel corso dell’anno 2011.
Trattasi, in particolare, dei compensi corrisposti ai lavoratori autonomi, abituali o occasionali, nonché agli intermediari di commercio, oltre che delle ritenute di acconto a carico del condominio per contratti di appalto di opere o di servizi e delle ritenute di acconto a carico delle Banche e delle Poste Italiane trattenute al momento dell’accredito ai beneficiari dei bonifici relativi all’esecuzione di lavori che fruiscono delle detrazioni del 36% e del 55%. |
La certificazione ha forma libera, pur dovendo contenere:
- i dati identificativi del sostituto di imposta (che sottoscrive la certificazione);
- i dati identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta (percipiente);
- la causale del versamento (es. prestazioni di consulenza, provvigioni, ecc.);
- l'importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili. Si ricorda che la rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps si considera ricavo a tutti gli effetti e deve essere assoggettata a ritenuta di acconto;
- l'ammontare delle ritenute operate;
- l’ammontare degli eventuali contributi previdenziali trattenuti (ad esempio Gestione separata Inps, Enasarco, ecc.);
- il periodo di erogazione del compenso, ai fini del controllo della tempestività del versamento della ritenuta.
I dati indicati nella certificazione sono utili per la redazione del modello 770 semplificato.
Di seguito, si riportano le principali ipotesi richiamate dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta (sulla certificazione non è obbligatorio riportare la codifica, anche se una corretta descrizione può facilitare la compilazione della dichiarazione):
A |
prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale; |
C |
utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; |
H |
indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa; |
M |
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere; |
N |
indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:
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O |
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata; |
Q |
provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario; |
R |
provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario; |
T |
provvigioni corrisposte a mediatore; |
U |
provvigioni corrisposte a procacciatore di affari; |
V |
provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici; |
W |
corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi. |
Vale anche la pena di precisare che:
- in relazione ai compensi erogati agli sportivi dilettanti, deve essere evidenziata nella certificazione anche la somma che non concorre alla formazione del reddito (fino ad € 7.500 ai sensi dell’art.69, co.2, del Tuir), tanto nel caso di erogazioni inferiori a tale soglia che superiori;
- per memoria, è opportuno certificare i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato di cui all’art.13 della L. n.388/00 (per i quali non vanno trattenute le ritenute di acconto), in quanto gli stessi vanno poi evidenziati nella dichiarazione dei sostituti di imposta;
- sempre per memoria, nel caso di erogazione di compensi di lavoro autonomo a ricercatori residenti all’estero di cui al D.L. n.185/08, è bene indicare le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), sempre ai fini della corretta compilazione del modello 770 semplificato.
Tra le certificazioni innanzi esposte, è obbligatorio consegnare anche quelle relative alla remunerazione dei finanziamenti fruttiferi concessi dai soci alle società. A tal fine, si suggerisce di redigere un apposito documento nel quale illustrare le caratteristiche del finanziamento, quali il piano di rimborso, l’onerosità e l’esplicito impegno alla restituzione delle somme oggetto del finanziamento.
Con riferimento ai finanziamenti soci, spesso ci si era domandati se gli interessi dovessero essere assoggettati a ritenuta al momento della loro maturazione (momento in cui nasceva il diritto del socio ad incassarli) ovvero al momento del loro effettivo pagamento. Sul tema è recentemente intervenuta la Cassazione chiarendo che la ritenuta sugli interessi per finanziamenti soci fruttiferi deve applicarsi solo all’avvenuto pagamento degli stessi.
In ultimo un cenno ai prestiti obbligazionari.
Gli interessi sui prestiti obbligazionari rientrano nella più grande categoria dei redditi di capitale, secondo l’art.2, comma 9, del D.L. n.138/11, per i redditi di capitale, il criterio previsto dal Legislatore è quello dell’esigibilità. Pertanto, per le cedole dei titoli che maturano nel periodo 1° luglio 2011-1° gennaio 2012, tutto l’interesse sconta la nuova aliquota del 20% (in quanto l’esigibilità dell’interesse è fissata al 1° gennaio 2012, data di scadenza della cedola), anche se di fatto il reddito è maturato interamente prima di tale data.
CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI DISTRIBUITI NEL CORSO DEL 2011
Entro il prossimo 28 febbraio dovranno essere rilasciate le certificazioni attestanti l’erogazione di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. |
Somme da certificare
Le somme da certificare fanno riferimento:
- alle riserve di utili distribuite, anche dalle società che si trovano in regime di trasparenza fiscale (per quest’ultime concorreranno alla formazione del reddito da capitale dei percipienti solo le distribuzioni relative agli utili ante opzione per trasparenza);
- alle riserve di capitale distribuite, verificandosi la presunzione di cui all’art.47, co.1, del Tuir;
(in tal caso la società dovrà specificare la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile);
- all’erogazione di utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20% ovvero del 15% qualora relativi alla gestione esente;
- all’erogazione di proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- alle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi;
- alle remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all’art.98 del Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili.
Somme che non vanno certificate
Esse sono:
- gli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt.27 e 27-ter del DPR n.600/73 (ad esempio dividendi erogati ai titolari di partecipazioni non qualificate);
- gli utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’art.7 del D.Lgs. n.461/97.
Residenti all’estero
La certificazione può essere rilasciata ai soggetti non residenti, nonostante le somme siano state assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d’imposta (nel Paese estero di residenza) per le somme pagate in Italia.
Oggetto della certificazione
Oggetto della certificazione sono le sole somme pagate nel corso del 2011 con particolare riferimento ai dividendi, anche se il concetto è generale, lo schema della certificazione distingue tra:
utili formati sino al periodo in corso al 31/12/07 |
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e utili formati successivamente |
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Il differente periodo di formazione delle riserve incide sulla quota imponibile degli utili in capo al percettore, che varia, rispettivamente, dal 40% al 49,72%, in connessione con la modifica dell’aliquota Ires. |
È possibile reperire il modello da utilizzare per il periodo 2011 sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI – VERSAMENTO ENTRO IL 16 MARZO
Le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi) e gli enti commerciali devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali entro il termine del 16 marzo 2012. |
Pur essendo stata abolita la vidimazione annuale dei registri contabili, resta in vigore per taluni registri l’applicazione dell’imposta di bollo e, per le categorie di soggetti citati, è dovuta la tassa di concessione governativa.
Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, prescindendo dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine nella misura di:
€ 309,87 |
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per la generalità delle società; |
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€ 516,46 |
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per le società con Capitale sociale all’1/01/12 superiore a € 516.456,90. |
Tale versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2012.
Soggetti esclusi
Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa le società di persone, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non commerciali. Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono soggette ad imposta di bollo in misura doppia (€29,24 anziché € 14,62) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.
Versamento
Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24, utilizzando per tutte le tipologie di società il codice tributo 7085 e indicando quale annualità il 2012. La compilazione riguarda la sezione “Erario”. Si riporta di seguito un esempio di compilazione.
Esempio |
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SEZIONE ERARIO |
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IMPOSTE DIRETTE - IVA |
codice tributo |
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rateazione/regione/ |
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anno di |
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importi a debito |
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importi a credito |
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7085 |
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2012 |
309,87 |
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codice ufficio codice atto |
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+/- SALDO (A-B) |
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TOTALE A |
309,87 |
B |
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309,87 |
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CEDOLARE SECCA: IL RINNOVO DELL’OPZIONE PER I CONTRATTI IN ESSERE
I proprietari immobiliari titolari di contratti di locazione che intendono optare per il regime impositivo della “cedolare secca” dovranno, in taluni casi, confermare, all’Agenzia delle Entrate, l’esercizio dell’opzione per il periodo d’imposta 2012. Il suddetto adempimento riguarda i soggetti che nel corso del 2011 (il 7 aprile è la data di entrata in vigore del decreto che ha istitutivo della “Cedolare Secca”) avevano in essere un contratto di locazione abitativa in relazione al quale hanno deciso di optare per il nuovo tributo unificato e che non hanno già comunicato tale scelta con il mod.69 o il mod. Siria.
Inquadramento sintetico
Ricordiamo preliminarmente che, secondo quanto stabilito dal decreto che ha istituito il nuovo regime di tassazione, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari locate ad uso abitativo, in alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, può scegliere la tassazione con il regime sostitutivo. La “cedolare secca” è un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione e prevede l’applicazione di aliquote fisse in relazione alla tipologia di contratto (si veda al riguardo la tabella seguente).
Tipologia contratto di locazione |
Aliquota cedolare secca |
Contratti a canoni c.d. “concordati” |
19% |
Contratti a canone libero |
21% |
L’opzione: modalità di esercizio
La tassazione “secca” può essere applicata indistintamente sia ai contratti formati successivamente al 7 aprile 2011 (per i quali l’esercizio dell’opzione va comunicato in sede di registrazione del contratto con le procedure previste – mod. 69 o mod. Siria) che a quelli già in essere alla citata data. Per questi ultimi, in particolare, è previsto che il locatore possa “transitoriamente” optare per la cedolare secca nella prossima dichiarazione dei redditi; la relativa opzione può avere effetti anche per l’annualità contrattuale successiva. Si ricorda, in estrema sintesi, che l’opzione è subordinata alla preventiva comunicazione all’inquilino a mezzo lettera raccomandata, della rinuncia agli aggiornamenti del canone.
L’opzione da esercitare nella prossima dichiarazione dei redditi (quella relativa all’anno 2011, da presentare nel 2012) potrà riguardare, a scelta del contribuente (locatore):
- l’annualità contrattuale scaduta nel 2011;
- l’annualità contrattuale che prende avvio dal 2011 e scade nel 2012;
- entrambe le annualità contrattuali.
Esempio |
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Contratto di durata quadriennale 1° aprile 2009 – 31 marzo 2013.
L’applicazione della cedolare secca in sede dichiarazione dei redditi 2012 per i redditi 2011 può riguardare:
- entrambe le annualità (e quindi sia il periodo 1° gennaio 2011 – 31 marzo 2011 che quello successivo, dal 1° aprile 2011 al 31 marzo 2012);
- una sola delle due: quella scaduta nel 2011 (periodo 1° gennaio 2011 – 31 marzo 2011) o quella che prende avvio nel 2011 e scade nel 2012 (1° aprile 2011 al 31 marzo 2012).
L’opzione per la cedolare secca effettuata in relazione ai canoni relativi al periodo 1° aprile 2011 - 31 dicembre 2011 implica necessariamente l’assoggettamento alla cedolare secca anche dei canoni relativi al periodo 1° gennaio 2012 – 31 marzo 2012 (i tre mesi restanti della stessa annualità contrattuale), dal momento che la normativa prevede che l’opzione espressa in sede di dichiarazione dei redditi riguarda l’intera annualità contrattuale, compresa quindi la parte dell’annualità ricadente nel successivo periodo d’imposta.
La conferma dell’opzione
I problemi potrebbero nascere nelle annualità successive.
Occorre, infatti, segnalare che secondo quanto è stato chiarito dalle Entrate nella circolare n.26/E del 1 giugno scorso (par. 8.1.1.) per le annualità contrattuali che decorrono dal 2012 per le quali l’opzione per la cedolare secca non è già stata esercitata in sede di registrazione del contratto di affitto, il locatore interessato ad avvalersi del regime della cedolare secca dovrà “confermare” l’opzione eventualmente esercitata nel modello Unico 2012, entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta di registro che sarebbe dovuta per l’annualità 2012/2013, presentando il modello 69 o il mod. Siria, direttamente all’Agenzia delle Entrate.
OBBLIGATORIA LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER GLI
ANNUNCI IMMOBILIARI
Dal 1 gennaio 2012 vi sono nuovi obblighi inerenti la certificazione energetica degli immobili in vendita e in locazione (in questo secondo caso gli obblighi sono attenuati). Occorre, infatti, far riferimento ad un attestato di certificazione energetica (ACE) nel quale un tecnico abilitato valuta l’efficienza energetica dell’edificio, attribuendo una specifica classe, variabile da A+ (la migliore) a G (la peggiore).
Di seguito una breve disamina che ha la finalità di “segnalare il problema” a coloro che intendono vendere/locare immobili, ricordando comunque che trattasi di disciplina soggetta a regolamentazione regionale, per cui le previsioni possono variare in relazione agli immobili ubicati nelle diverse regioni.
Indicazione della classe energetica negli annunci
La classe energetica degli edifici va indicata sugli annunci immobiliari, a partire dal 1 gennaio 2012, in tutta Italia. Tale elemento diviene pertanto fondamentale per gli acquirenti per valutare la qualità dell’immobile, così come risulta un dato altrettanto importante per chi si appresta a cedere un immobile in quanto si tratta di un adempimento da rispettare.
L’obbligo di indicare la classe energetica dell’edificio sugli annunci immobiliari è stato introdotto dal D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011, dove nell’art.13, co.1, lett.c, prevede:
“Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica”. |
Pertanto, si tratta di un:
obbligo generalizzato |
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solo per gli annunci riguardanti le cessioni |
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dato facoltativo |
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per quanto riguarda gli annunci relativi alle locazioni immobiliari. |
Si tratta, in ogni caso, di un dato apprezzato da coloro che cercano un immobile da prendere in locazione, soprattutto se l’immobile ha una buona classe energetica, quindi in questo caso è tutta convenienza del locatore attrezzarsi per fornire tale informazione.
Sotto questo profilo occorre comunque seguire la regolamentazione regionale. Ad esempio la Lombardia, prima regione ad intervenire sul punto (delibera della Giunta Regionale Lombarda n. IX/2555 del 24/11/11), ha disposto che tale obbligo debba essere rispettato anche per gli annunci riguardanti le locazioni, stabilendo alcune deroghe (fabbricati industriali e/o agricoli non residenziali, edifici privi di impianti termici, locazioni per la durata massima di 30 giorni), nonché le sanzioni nel caso di omissione (sanzioni che possono arrivare sino ad € 5.000).
Peraltro, il D.Lgs. n.28/11 stabilisce altresì che “Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1 -bis, 1-ter e 1-quater.”
Quindi la certificazione energetica è comunque necessaria (con alcune deroghe per le locazioni) al momento della stipula del contratto di locazione o del rogito di cessione dell’immobile. |
SCADE IL 1° MARZO 2012 IL TERMINE PER L’INVIO DELL’IMPRONTA DELL’ARCHIVIO INFORMATICO DEI DOCUMENTI TRIBUTARI
Si comunica che entro il 1° marzo 2012 i contribuenti che hanno scelto di archiviare mediante la conservazione sostitutiva le scritture contabili in forma digitale dovranno inviare telematicamente all’Amministrazione Finanziaria l’impronta dell’archivio informatico dei documenti rilevanti ai fini tributari oggetto della conservazione e la marca temporale. La scadenza era inizialmente fissata al 31 gennaio 2012, termine poi prorogato da un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate al
1° marzo 2012.
È importante precisare che tale primo invio telematico è stato disposto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2010, per comunicare l’impronta dell’archivio informatico relativa al periodo di imposta 2010 e le impronte degli archivi informatici dei periodi di imposta precedenti, qualora gli stessi siano stati gestiti con la conservazione sostitutiva anziché quella cartacea. I documenti rilevanti ai fini tributari sono sostanzialmente le fatture, i contratti, la corrispondenza, il libro giornale, il libro inventari, ecc. |
Il soggetto obbligato ad effettuare la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate è, alternativamente:
- il contribuente direttamente interessato;
- il responsabile della conservazione sostitutiva;
- il soggetto eventualmente delegato dal responsabile della conservazione ai sensi della deliberazione CNIPA n.11 del 19 febbraio 2004.
La comunicazione può essere effettuata direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline ovvero tramite l’ausilio di un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro, ecc.).
L’invio dell’impronta dell’archivio informatico va effettuato con cadenza annuale:
- entro il 1° marzo 2012 per i periodi di imposta 2010 e antecedenti;
- entro il quarto mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta 2011 e seguenti.
L’invio dell’impronta consentirà all’Amministrazione Finanziaria di conoscere i contribuenti che adottano sistemi sostitutivi di conservazione dei documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie, nonché i dati relativi ai responsabili della conservazione ed ai soggetti da questi eventualmente delegati all’esecuzione di specifiche operazioni.
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2011 - 2012
Si comunica che entro il 16 febbraio 2012 i datori di lavoro dovranno calcolare e versare il premio Inail, dovuto come conguaglio a saldo per l’anno precedente (regolazione) ed anticipo per l’anno in corso (rata). Con l’autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica anche le retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (Dichiarazione delle retribuzioni).
È importante precisare che il modello 1031 deve obbligatoriamente essere presentato per via telematica entro il 16 marzo 2012. Resta ferma la scadenza del pagamento del premio al 16 febbraio 2012. Il modello 1031 non può più essere presentato in modalità cartacea. |
Ove non si fosse già provveduto, si prega di far pervenire allo Studio le basi di calcolo ed il prospetto contenente i dati relativi al tasso ed alla oscillazione per la determinazione del premio, inviati dall’Inail ai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2011 con il modulo 20SM.
I Signori clienti dovranno comunicare in tempo utile le modalità di pagamento del premio Inail: è possibile, infatti, procedere al pagamento, oltre che in un’unica soluzione, in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio 2012 e le successive rispettivamente entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre. Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base ad un tasso annuo che sarà comunicato in seguito dall’Inail. |
Se si presume che le retribuzioni, nell’anno 2012, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte nell’anno precedente (ad esempio a causa di riduzione del personale),
è possibile comunicare all’Inail le variazioni delle retribuzioni entro il 16 febbraio 2012, al fine di evitare di pagare un premio anticipato maggiore di quello che poi sarà dovuto a consuntivo.
In sede di autoliquidazione 2011/2012 si potrà usufruire di specifiche agevolazioni contributive che di seguito si riportano nei loro tratti essenziali:
Riduzione dell’11,50% per le imprese edili |
Si applica alla sola regolazione 2011 ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di salute e prevenzione nei 5 anni precedenti. |
Riduzione del 14,70% per gli autotrasportatori |
Si applica alla sola regolazione 2011 alle imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi. |
Riduzione per il settore della pesca |
Si applica alla regolazione 2011 (nella misura dell’80%) e alla rata 2012 (nella misura del 60%) alle imprese che esercitano la pesca costiera, o la pesca nelle acque interne e lagunari. |
Reimpiego dei dirigenti privi di occupazione |
Per le imprese che occupano meno di 250 dipendenti e per i consorzi tra di esse, che assumono, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso per ciascun dirigente assunto un contributo pari al 50% del premio assicurativo dovuto, sia in sede di regolazione che di rata, a patto che l’azienda sia in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC e che l’agevolazione sia concessa dalla competente Agenzia per l’Impiego. |
Inserimento dei disabili |
Il beneficio della fiscalizzazione totale (100%) o parziale (50%) del premio per ogni lavoratore disabile assunto si applica esclusivamente alle aziende con convenzione concessa entro il 31 dicembre 2007. |
Sostegno alla maternità/paternità |
Per i lavoratori assunti con contratto a termine, in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria (congedo di paternità o maternità) o facoltativa (congedo parentale), i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti hanno diritto allo sgravio nella misura del 50% dei premi assicurativi dovuti, a patto che l’azienda sia in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC. |
Cooperative e loro consorzi operanti in territori montani |
Per le imprese cooperative che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici i premi sono ridotti qualora le stesse siano situate in zone agricole svantaggiate (68%) e in territori montani particolarmente svantaggiati (75%). |
Contratti di inserimento |
Per i datori di lavoro che assumono con contratti di inserimento si applica una riduzione a seconda dei casi pari al 25%, 40%, 50% e 100%, in presenza di determinate condizioni. |
Imprese artigiane |
La riduzione è fissata nella misura del 7,01% e si applica alla sola regolazione 2011. Possono fruirne le imprese iscritte alla gestione Artigianato, in regola con tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n.81/08, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2009-2010 e che ne abbiano fatto preventiva richiesta. |
SCADE IL 29 FEBBRAIO L’OPZIONE IRAP PER IL TRIENNIO 2012/14
La Finanziaria 2008, con effetto sul triennio 2008/10, ha dettato rilevanti modifiche alla disciplina Irap, distinguendo, quanto a determinazione della base imponibile, tra soggetti Ires ed Irpef.
In particolare:
le società di capitali |
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dterminano la base imponibile Irap sulla base dei dati contabili, senza considerare le indeducibilità previste per le imposte dirette |
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art. 5, D.Lgs n.446/97 |
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le società di persone |
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mantengono sostanzialmente il precedente criterio (con applicazione delle indeducibilità previste per le imposte dirette) |
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art.5-bis, D.Lgs. n.446/97 |
La Finanziaria ha quindi offerto la possibilità anche alle società di persone ed alle ditte individuali, purché in contabilità ordinaria (per scelta o per obbligo), di applicare il regime previsto per le società di capitali esercitando un’apposita opzione con istanza da inviarsi esclusivamente in via telematica (provv. del 31 marzo 2008). |
L’Amministrazione Finanziaria, intervenendo sull’argomento, ha chiarito (C.M. n.60/E/08) che l’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta, al termine dei quali essa si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio.
La comunicazione deve infatti essere effettuata entro 60 giorni dall’inizio del primo periodo d’imposta, o entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività per le società di persone neo-costituite e per gli imprenditori individuali che iniziano l’attività in corso d’anno. Quindi quest’anno l’opzione va resa entro il 29 febbraio 2012.
Senza scendere nei dettagli della disciplina di per sé piuttosto articolata, occorre segnalare che tale disposizione risulta di un certo interesse per coloro che hanno ingenti ammontari di costi non deducibili (es: costi per autovetture). La clientela che volesse approfondire la questione è invitata a contattare lo Studio per valutare la specifica posizione.
PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 FEBBRAIO 2012 AL 15 MARZO 2012
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 febbraio 2012 al 15 marzo 2012, con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art. 7 del D.L. n.70/11. In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime. |
SCADENZE PARTICOLARI |
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1 marzo |
§ Impronta archivio informatico dei documenti tributari I contribuenti che hanno scelto di archiviare mediante la conservazione sostitutiva le scritture contabili in forma digitale devono inviare entro oggi, telematicamente all’Amministrazione Finanziaria, l’impronta dell’archivio informatico dei documenti rilevanti ai fini tributari oggetto della conservazione e la marca temporale. (La scadenza inizialmente fissata al 31 gennaio 2012, è stata prorogata con comunicato dell’Agenzia delle Entrate)
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SCADENZE FISSE |
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15 febbraio |
§ Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad € 300,00. § Fatturazione differita Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. § Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. § Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 gennaio. |
16 febbraio |
§ Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio (codice tributo 6001). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente. § Iva infragruppo Scade oggi, il termine per la presentazione dell’opzione relativa ai versamenti Iva infragruppo per il 2012. L’opzione può essere presentata esclusivamente in via telematica. § Dichiarazioni d’intento Scade oggi l’invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di gennaio. § Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva Scade oggi il versamento a saldo dell’imposta imposta sostitutiva dell’11% dovuta sul trattamento fine rapporto. Il versamento del saldo è al netto dell’acconto del 16 dicembre dell’anno precedente e deve effettuarsi con mod. F24 e codice tributo 1713. § Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. § INPS - Contributi dovuti da artigiani e commercianti Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento relativo al quarto trimestre 2011. § Autoliquidazione Inail Scade oggi il termine ultimo per procedere all’autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2011 ed all’acconto 2012. È possibile procedere al pagamento, oltre che in un’unica soluzione, anche in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio e le successive rispettivamente entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre. Entro il 16 febbraio deve essere presentata, inoltre, la denuncia, su modello cartaceo, delle retribuzioni da parte dei soggetti obbligati a tale adempimento. La dichiarazione, se trasmessa per via telematica, può, invece, essere presentata entro il 16 marzo. § Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. § Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. § ACCISE - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.
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20 febbraio |
§ Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di gennaio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
§ Versamento contributi Enasarco Relativamente agli agenti e rappresentanti scade oggi il termine per il versamento dei contributi Enasarco riferiti al quarto trimestre 2011.
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27 febbraio |
§ Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
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28 febbraio |
§ Certificazione dei compensi e delle ritenute Scade oggi il termine per la consegna del CUD da parte dei datori di lavoro per la certificazione dei compensi corrisposti delle ritenute applicate nel 2011. Oggi scade anche il termine di consegna delle certificazioni delle ritenute operate a lavoratori autonomi e soggetti percettori di provvigioni o commissioni. § Certificazione degli utili Oggi i soggetti Ires devono consegnare ai percettori di utili, e somme equiparate, la certificazione di quanto corrisposto nel 2011 e le ritenute effettuate nel 2011.
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29 febbraio |
§ Opzione Irap per i soggetti irpef Scade oggi il termine per l’invio telematico, da parte di imprese individuali e società di persone, della comunicazione per l’opzione della determinazione della base imponibile Irap secondo le regole delle società di capitali. L’opzione, irrevocabile per un triennio, è relativa agli anni 2012, 2013 e 2014. La comunicazione deve infatti essere effettuata entro 60 giorni dall’inizio del primo periodo d’imposta, o entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività per le società di persone neo-costituite e per gli imprenditori individuali che iniziano l’attività in corso d’anno. § Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio. · Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio. § Comunicazione black list - mensile Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. “black-list” scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettate nel mese precedente, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile. § Presentazione comunicazione dati iva 2011 Scade oggi il termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita al 2011, in alternativa può essere presentata in tale data la dichiarazione Iva omettendo la comunicazione.
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1 marzo |
§ Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/02/12. |
15 marzo |
§ Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300,00. § Fatturazione differita Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. § Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
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CONSEGNA DEI DOCUMENTI ALLO STUDIO
Si sottolinea ulteriormente l’importanza del rispetto dei termini di consegna dei documenti contabili allo Studio, che sono i seguenti:
· entro il giorno 2 di ogni mese: Consegna oppure trasmissione via fax allo Studio, da parte degli utenti paghe, dei fogli presenza dipendenti dello scorso mese per l’elaborazione dei cedolini paga
· entro il giorno 5 di ogni mese: Consegna allo Studio, da parte dei contribuenti in regime IVA mensile, delle fatture emesse lo scorso mese e delle fatture di acquisto ricevute lo scorso mese, per la liquidazione dell’IVA
· entro il giorno 10 di ogni mese: Consegna allo Studio, da parte dei contribuenti in regime IVA trimestrale, delle fatture emesse lo scorso mese e delle fatture di acquisto ricevute lo scorso mese, per la liquidazione dell’IVA
· entro il giorno 20 di ogni mese: Consegna allo Studio, per gli utenti in contabilità ordinaria, di tutte le contabili bancarie, degli estratti conto, della prima nota cassa e delle ricevute fiscali relative al mese scorso
La puntuale consegna dei documenti allo Studio permette da un lato noi di poterci meglio organizzare e conseguentemente di poter dare ai clienti un servizio migliore. I clienti infatti possono in tal modo contare su dati contabili sempre aggiornati.
Dall’altro lato la puntuale consegna dei documenti salvaguarda il cliente da possibili sanzioni dovute al ritardo nella registrazione della contabilità a sua volta dovuto al ritardo della consegna dei documenti allo Studio per la registrazione.
Ricordo che tutte le operazioni contabili debbono essere registrate entro 60 giorni dalla data di effettuazione e che “la tenuta delle scritture contabili e documenti non in conformità alle norme fiscali” è punita con una sanzione amministrativa da € 1.032,00 a € 7.746,00.