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Aprile 2012

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Flussi stagionali extracomunitari 2012: in attesa di pubblicazione in G.U..

Il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare congiunta n.1960 del 20 marzo, hanno reso noto che è in fase di pubblicazione in G.U. il D.P.C.M. 13 marzo 2012, concernente la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari per l'anno 2012. Si ricorda inoltre che dal 21 marzo 2012 è possibile compilare le domande relative al decreto flussi stagionali 2012, mentre l'inoltro telematico delle domande sarà possibile solo dalle ore 8 del giorno successivo alla pubblicazione del D.P.C.M..

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Interno, Circolare 20/03/2012, n.1960)

Stazioni appaltanti: le modalità di pagamento delle esposizioni contributive dell’esecutore.

L’Inps, con messaggio n.3808 del 2 marzo, sostituito dal messaggio n.4087 del 6 marzo, chiarisce le modalità di versamento da parte delle stazioni appaltanti dei contributi dovuti agli enti previdenziali, assicurativi e alle Casse edili non evasi dall’esecutore o dal subappaltatore.

Le due modalità di pagamento in relazione all’avanzamento dell’iter accertativo sono:

·     nei casi in cui il debito sia ancora "in fase amministrativa", il versamento avverrà tramite F24;

·     nei casi in cui il debito sia già stato trasmesso all'Agente per la Riscossione o sia comunque stato oggetto di avviso di addebito, il pagamento sarà effettuato direttamente all'Esattoria.

L’Inail, con la nota 2029 del 21 marzo, ha precisato che per quanto riguarda l'intervento sostitutivo, sono in corso contatti con l'Agenzia delle Entrate per includere nella "Tabella dei codici identificativi" - relativa alla sezione "Contribuente" dell'attuale modello di pagamento unificato F24 - un nuovo apposito codice e che, in attesa, le stazioni appaltanti devono effettuare i versamenti tramite accredito sul conto corrente bancario della sede Inail che ha attestato l'irregolarità.

(Inps, Messaggi 02/03/2012 n.3808, 06/03/2012 n.4087; Inail, Nota 21/03/2012, n.2029)

Prossimo al via l’apprendistato di I livello.

Il 15 marzo 2012 la Conferenza Stato-Regioni, in attuazione di quanto stabilito dall'art.3, co.2 del Testo unico dell'apprendistato, ha approvato l’accordo nazionale per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

(Conferenza Stato-Regioni, Accordo 15/03/2012)

·     Bulgari e rumeni: iscrizione Inps senza nullaosta.

·     L’Inps, con messaggio n.3338 del 27 febbraio, ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2012 non è più prevista la limitazione per l’accesso al mercato del lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati di Romania e Bulgaria.

·     Di conseguenza, anche per le iscrizioni dei rapporti di lavoro dei lavoratori bulgari e romeni relativi ai settori che fino al 31 dicembre 2011 non erano stati liberalizzati, ai fini della copertura previdenziale e assistenziale, non è più necessaria, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’esibizione del nulla osta al lavoro, rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.

·     (Inps, Messaggio 27/02/2012, n.3338)

gestione del rapporto di lavoro

Certificati medici e visite di controllo: i chiarimenti Inps.

·     L’Inps, con messaggio n.4344 del 12 marzo 2012, chiarisce che in caso di richiesta di visita medica al lavoratore in malattia il datore di lavoro dovrà effettuare la richiesta esclusivamente tramite servizio telematico. Inoltre, le richieste di visita da effettuarsi nella fascia mattutina dovranno pervenire prima delle nove del mattino e quelle per la fascia oraria pomeridiana entro le dodici. Circa l’indirizzo di reperibilità del malato sarà lo stesso lavoratore a dover vigilare sulla corretta indicazione del recapito al momento dell’inserimento da parte del medico o sulla copia stampata del certificato.

(Inps, Messaggio 12/03/2012, n.4344)

Controllo sicurezza in azienda: sì a telecamere intelligenti, ma senza microfono.

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n.11 del 12 gennaio scorso, ha chiarito che è possibile rafforzare la sorveglianza a specifici siti aziendali (nello specifico una centrale termoelettrica situata in una posizione isolata) con telecamere di sicurezza dotate di particolari dispositivi di sicurezza, ma ha negato la possibilità di abbinare microfoni alle telecamere.

(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 12/01/2012, n.11)

adempimenti

Facchini: elenchi telematici 2009-11 prorogati al 2013.

L’Inail, con nota n.1850 del 13 marzo, comunica che, a seguito delle difficoltà riscontrate nell’invio telematico degli elenchi trimestrali facchini per l’erogazione dei premi assicurativi, è prorogato al 31 marzo 2013 il termine per l’invio degli elenchi 2009-11, precedentemente fissato dalla nota n.655 al 31 marzo 2012. Per gli elenchi 2007-08 resta invece il termine del 31 marzo 2012.

(Inail, Nota 13/03/2012, n.1850)

Da febbraio nuovo modello di denuncia per le Casse edili.

La Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE), con comunicato del 9 marzo 2012, ha invitato tutte le Casse Edili ad adottare, a partire dal periodo di competenza relativo al mese di febbraio 2012, il nuovo schema di denuncia mensile. La principale innovazione introdotta è quella relativa all'attribuzione per cantiere delle ore lavorate da ciascun operaio, indispensabile per la futura verifica della congruità della manodopera dichiarata alla Cassa Edile. Il nuovo indice di congruità verrà applicato con decorrenza dalle denunce del mese di aprile 2012.

(Cnce, Comunicato 09/03/2012)

Posizione unica aziendale: obbligo di comunicazione delle unità operative.

L'Inps, con messaggio n.4999 del 21 marzo, fornisce chiarimenti circa l'obbligo di comunicazione telematica, da parte dell’azienda con più unità operative, dei dati identificativi dell’unità operativa nella quale sono occupati i dipendenti e della durata temporale della stessa. L’Istituto ribadisce che l'obbligo della comunicazione telematica sussiste per i tutti i datori lavoro che operano con dipendenti su più unità operative: tale obbligo riguarda pertanto anche tutte le aziende che, precedentemente al 1° gennaio 2011, operavano e operano su più realtà territoriali, in possesso o meno di un provvedimento autorizzativo all’accentramento contributivo rilasciato, nel passato, dalle Direzioni Territoriali del Lavoro. Per quanto riguarda la comunicazione delle unità operative esistenti antecedentemente alla competenza Inps, la data di inizio dell’unità operativa è convenzionalmente fissata al 1° gennaio 2009.

(Inps, Messaggio 21/03/2012, n.4999)

Elenchi lavoratori agricoli: modalità di pubblicazione e consultazione.

L’Inps, con circolare n.43 del 21 marzo, relativamente alla pubblicazione degli elenchi nominativi dei lavoratori dell’agricoltura, chiarisce che, dal 30 marzo 2012, gli elenchi nominativi annuali valevoli per il 2011 saranno pubblicati, con valore di notifica agli interessati, da valere ad ogni effetto di legge, sul sito dell’Istituto, nella sezione “Avvisi e Concorsi”, e saranno liberamente accessibili per 15 giorni consecutivi, decorsi i quali non saranno più visualizzabili sul sito dell’Istituto. Con le stesse modalità saranno pubblicati gli elenchi trimestrali di variazione per i riconoscimenti e/o disconoscimenti di giornate lavorative intervenuti successivamente alla pubblicazione degli elenchi nominativi principali valevoli per l’anno 2011. Nei suddetti elenchi confluiranno anche le variazioni valevoli per l’anno 2010 e precedenti.

(Inps, Circolare 21/03/2012, n.43)

Nessuna trasmissione per l’impronta digitale del LUL.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n.5/E del 29 febbraio, in materia di obbligo di invio dell’impronta relativa ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari, chiarisce che non deve essere trasmessa l’impronta dell’archivio di conservazione del Libro Unico del Lavoro, la cui modalità di conservazione in forma elettronica è disciplinata dal decreto 9 luglio 2008 del Ministero del Lavoro, che esclude tale modalità.

(Agenzia delle Entrate, Circolare 29/02/2012, n.5/E)

contributi e premi

Lavoratori autonomi: artigiani dopo 60 giorni di silenzio.

L’Inps, con messaggio n.3427 del 28 febbraio, chiarisce che, nel caso in cui la Commissione Provinciale per l'Artigianato non si pronunci entro il termine di 60 giorni sulla richiesta di iscrizione presentata dall'Istituto, a seguito di un accertamento ispettivo, nei confronti di un soggetto, la Sede Inps territorialmente competente provvederà d'ufficio all'iscrizione del soggetto alla Gestione Lavoratori autonomi – settore artigiano.

(Inps, Messaggio 28/02/2012, n.3427)

Prescrizione dei contributi e denunce del lavoratore e degli eredi.

L’Inps, con circolare n.31 del 2 marzo 2012, sulla base degli ultimi costanti e consolidati orientamenti giurisprudenziali, ricorda che la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti diretta al recupero della contribuzione non denunciata deve avvenire prima dello spirare della prescrizione quinquennale per consentire il meccanismo del raddoppio della prescrizione da cinque a dieci anni, previsto dall’art.3, co.9, lett.a) ultimo periodo, della L. n.335/95.

(Inps, Circolare 02/03/2012, n.31)

Contribuzione e adempimenti 2012 Enpaia.

L’Enpaia, con circolare n.4 del 28 febbraio 2012, riepiloga gli importi della contribuzione dovuta per impiegati e quadri, gli adempimenti contributivi a carico del datore di lavoro con dipendenti e le tempistiche per assolvere ai suddetti obblighi.

 (Enpaia, Circolare 28/02/2012, n.4)

agevolazioni, incentivi e benefici

Rinviato al 16 aprile 2012 il click day per gli incentivi sicurezza.

L’Inail, con comunicato sul proprio sito, rende noto che la pubblicazione del calendario di apertura dello sportello informatico per l’invio telematico delle domande di incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro (ex art.11, co.5, D.Lgs. n.81/08) per l’assegnazione delle risorse, inizialmente previsto per il 14 marzo sul sito internet dell’Istituto, avverrà il 16 aprile 2012.

(Inail, Sito, Comunicato)

salute e sicurezza

In arrivo un patentino per l’utilizzo di specifiche attrezzature.

Sono state individuate, con accordo del 22 febbraio 2012 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art.73, co.5, del Testo unico sulla sicurezza. Tra le attrezzature per le quali viene richiesto l’apposito patentino, che ha una durata di 5 anni, rientrano: piattaforme di lavoro elevabili; gru; carrelli elevatori; trattori agricoli e forestali; macchine movimento terra. L’accordo, che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.60 del 12 marzo, entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla suddetta pubblicazione.

(Conferenza Stato-Regioni, Accordo 22/02/2012)

prestazioni

Fissati gli importi degli assegni a sostegno del reddito erogati dai Comuni.

L’Inps, con circolare n.29 del 1° marzo, comunica gli importi dell’assegno al nucleo familiare e di maternità concessi dai Comuni per l’anno 2012 a seguito dell’incremento dell’indice Istat.

L’assegno per il nucleo familiare è pari a € 135,43; l’assegno di maternità è invece pari a € 324,79 per cinque mensilità.

(Inps, Circolare 01/03/2012, n.29)

Presentazione telematica del trattamento di richiamo alle armi.

L’Inps, con circolare n.27 del 27 febbraio 2012, rende noto di aver attivato la modalità di presentazione telematica delle domande di liquidazione del trattamento di richiamo alle armi, la quale sarà l’unica modalità utilizzabile dal 1° aprile.

(Inps, Circolare 27/02/2012, n.27)

Enpaia: prestazioni previdenziali per i consorzi di bonifica.

L’Enpaia, con circolare n.3 del 24 febbraio, fornisce informazioni sulle prestazioni previdenziali per i Consorzi di bonifica. In particolare, per quanto riguarda il Fondo di previdenza, si ricorda che la contribuzione è pari al 4% della retribuzione lorda mensile, di cui l’1,50% a carico del dipendente. Per quel che riguarda, invece, l’Assicurazione per Infortuni professionali ed extra-professionali, la contribuzione è pari all’1% della retribuzione lorda mensile (2% per i dirigenti), per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico del lavoratore.

(Enpaia, Circolare 24/02/2012, n.3)

Pubblicate le tabelle per gli assegni familiari dei pensionati.

L’Inps, con circolare n.25 del 22 febbraio 2012, ha aggiornato per il 2012:

·     le tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione;

·     i limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.

Tali valori sono applicabili ai soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, cioè coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti, pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

(Inps, Circolare 22/02/2012, n.25)


CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO MILLEPROROGHE

 

 

 

Si informano i Signori Clienti che è stato recentemente convertito in legge il consueto Decreto Milleproroghe, il D.L. 29 dicembre 2011, n.216, con la legge 24 febbraio 2012, n.14, chiudendo così il ciclo abituale, iniziato con le Manovre Estive, continuato con i provvedimenti di fine anno (Manovra Monti) e terminato, appunto, con il Decreto Milleproroghe.

 

Oltre alle proroghe in materia di ammortizzatori sociali e l’ennesimo rinvio della sperimentazione e dell’entrata in vigore della mensilizzazione della denuncia fiscale, la disposizione interviene nuovamente in materia pensionistica, ampliando i soggetti che possono beneficiare della disciplina previgente alla Manovra Monti.

 

Nella tabella che segue si riepilogano le principali novità.

 

 

 

Art. 6

Proroga ammortizzatori sociali

Prorogata a tutto il 2012 la disoccupazione speciale

(co.1)

Per il 2012, nel limite di spesa pari a euro 12 milioni, e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno al 20% dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, è previsto un trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata dal trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.

Prorogata a tutto il 2012, nel limite di spesa pari a euro 13 milioni, nei soli casi di fine lavoro è riconosciuta una somma liquidata in un’unica soluzione, pari al 30% del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore a € 4.000,00, ai collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps, in presenza di precise condizioni.

Lavoro occasionale accessorio

Prorogato fino al 31 dicembre 2012 il lavoro accessorio per part time e percettori di integrazioni salariali

(co.2)

Fino al 31 dicembre 2012 è possibile utilizzare il lavoro accessorio, nei limiti di € 5.000,00 per committente, con i lavoratori titolari di un contratto part time, purché i buoni lavoro non siano utilizzati presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

Sempre fino al 31 dicembre 2012 prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, nel limite massimo di € 3.000,00 per anno solare, in tutti i settori produttivi, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

Ulteriori proroghe ammortizzatori sociali

Strumenti in deroga

(co.2-bis)

Prorogati a tutto il 2012 i termini per l’emanazione da parte del Ministero del Lavoro dei decreti con norme in deroga per i settori sprovvisti di ammortizzatori sociali.

Riforma Monti delle Pensioni

Nuovi soggetti esclusi dalla riforma Monti

(co.2-ter)

L’art.6, co.2-ter, proroga al 30 giugno 2012 il termine per l’emanazione, da parte del Ministero del Lavoro, del decreto che regolamenti e dia attuazione alle disposizioni relative ai soggetti esclusi dalla Riforma Monti delle pensioni, la cui estensione è stata modificata dallo stesso Decreto Mille Proroghe in sede di conversione in Legge.

Esclusioni dalle riduzioni pensionistiche

La riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici

(co.2-quater)

La riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età prevista, non si applica ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora l’anzianità contributiva prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di integrazione guadagni ordinaria.

Art.29

 

Proroghe in materia fiscale

 

Partite Iva cessate

(co.6)

È prorogato al 31 marzo 2012 il termine per i titolari di partita Iva che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività, per sanare la violazione versando un importo pari alla sanzione minima ridotta ad un quarto. La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.

 

Proroga detrazioni non residenti

 

Anche per il 2012 applicabili le detrazioni per carichi di famiglia

(co.6-bis)

I soggetti non residenti hanno diritto anche per il 2012 alle detrazioni per carichi di famiglia. La detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto Irpef per l'anno 2013.

 

Proroga 770 mensile

 

Sperimentazione dal 2013, a regime nel 2014

(co.7)

Ennesima proroga per il 770 mensile (o meglio noto come UnIEmens Fiscale): da gennaio 2013 partirà la sperimentazione e dal 2014 sarà a pieno regime.

 

Aumento addizionale regionale

 

Aumentata l’aliquota base (co.14)

L'aumento o la diminuzione si applicano sulla aliquota base dell'1,23% (prima 0,9) e le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23%.

 

Proroghe sospensioni calamità

 

La Spezia, Massa Carrara, Genova, Livorno, Matera e Ginosa

(co.15)

Il versamento delle somme oggetto di proroga dovrà essere effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle aree interessate.

 

Frontalieri

 

Per il 2012 prorogata, e ridotta, la franchigia

(co.16-sexies)

È stata prorogata per il 2012 la franchigia per i lavoratori dipendente che svolgono la prestazione, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zona di frontiera (c.d. frontalieri).

Per il 2011 (così come il periodo 2008 – 2010), la franchigia è pari a € 8.000,00, per il 2012 è ridotta a € 6.700,00.

Il Mille Proroghe inoltre prevede che non si dovrà tener conto della franchigia per la determinazione dell’acconto Irpef per il 2013.

 

 

 

 

 

 

LE NUOVE REGOLE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

 

 

 

Si informano i Signori Clienti che il Governo ha recentemente approvato il D.Lgs. n.24/12 di riforma del contratto di somministrazione di lavoro, in attuazione della direttiva UE n.2008/104/CE del 19 novembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.69 del 22 marzo 2012.

 

In vista della piena entrata in vigore della norma (06/04/2012), di seguito si riepilogano le novità che renderanno più esteso l’utilizzo della somministrazione.

 

 

 

Novità: la causale

 

La principale novità è rappresentata da quanto previsto dall’art.4 del D.Lgs. di Riforma: non sarà più necessario apporre una causale al contratto di somministrazione nel caso in cui il contratto sia stipulato nelle seguenti condizioni:

 

riguardi soggetti disoccupati percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi;

 

riguardi soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi;

 

riguardi lavoratori definiti “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dei nn.18) e 19) dell’art.2 del regolamento (Ce) 6 agosto 2008, n.800, che saranno individuati con regolamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della norma. In particolare dovranno essere definiti i requisiti specifici per i seguenti soggetti, individuati dal regolamento comunitario come svantaggiati o molto svantaggiati:

 

·     chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

 

·     chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;

 

·     lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato.

 

Oltre a queste condizioni soggettive, le causali non dovranno essere applicate ogni qual volta sia escluso dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale in vigore presso l’utilizzatore.

 

 

 

Altre novità

 

Tra le altre novità “minori”, si segnala l’introduzione del nuovo concetto di missione, da intendersi come il periodo durante il quale, nell’ambito di un contratto di somministrazione, il lavoratore dipendente da un’agenzia di somministrazione è messo a disposizione di un utilizzatore e opera sotto il controllo e la direzione dello stesso.

 

Ulteriore modifica riguarda la definizione di condizioni di base di lavoro e d’occupazione, da riconoscersi al lavoratore in missione, cioè il trattamento economico, normativo e occupazionale previsto da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore presso un utilizzatore ivi comprese quelle relative:

 

all’orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi;

 

alla retribuzione;

 

alla protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento, nonché la protezione di bambini e giovani; la parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione”.

 

 

 

 

 

novità in tema di congedi e permessi
per l’assistenza ai disabili gravi

 

 

 

 

 

Il decreto legislativo n.119/11 ha apportato modifiche alla normativa sui congedi e sui permessi per l’assistenza ai disabili gravi e l’Inps, con la circolare n.32/12, ha fornito le istruzioni operative in merito alle novità citate, rendendo altresì noto che sono in corso di aggiornamento i modelli di domanda che saranno pubblicati nel sito dell’Istituto, alla sezione “modulistica on-line”.

 

Essendo il D.Lgs. 119/11 entrato in vigore l’11 agosto 2011, l’Inps dovrà riesaminare le istanze pervenute prima di tale data e ancora in fase di istruttoria, nonché i provvedimenti già adottati per i benefici fruiti a partire da tale data: in particolare, per quanto concerne il congedo straordinario, saranno riesaminate le domande pervenute da genitori, figli e fratelli di soggetti disabili in situazione di gravità, nonché quelle presentate da un familiare diverso da quello già titolare dei permessi (a meno che non si tratti dei genitori) per l’assistenza allo stesso soggetto, mentre per i permessi ex lege n.104/92 saranno riesaminate le domande relative a parenti e affini di secondo o terzo grado dei soggetti disabili per l’assistenza a più soggetti, nonché quelle presentate da un familiare diverso da quello già titolare del congedo straordinario (fatti salvi i genitori) per l’assistenza allo stesso disabile.

 

L’Inps, evidenziando che provvederà alla verifica a campione delle situazioni dichiarate, ricorda anche che il lavoratore decade dal diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensili qualora il datore di lavoro o l’Inps accertino l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dello stesso diritto e che il richiedente i permessi o il congedo si impegna a comunicare, entro 30 giorni dall’avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni accertate d’ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive prodotte dallo stesso, indicando in tal caso gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni, ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva.

 

 

 

Prolungamento del congedo parentale

 

È fruibile, alternativamente da parte di ciascun genitore del disabile, il prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo, di tre anni, da godere entro il compimento dell’ottavo anno di vita del figlio (con diritto all’indennità economica del 30% della retribuzione) e decorrente dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale. Pertanto:

 

i genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni possono fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero delle ore di riposo giornaliere, ovvero del prolungamento del congedo parentale;

 

i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero del prolungamento del congedo parentale;

 

i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni possono fruire dei tre giorni di permesso mensile.

 

 

 

Congedo straordinario

 

Potranno usufruire del congedo i seguenti beneficiari, secondo l’ordine indicato:

 

1.il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;

 

2.il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;

 

3.uno dei figli conviventi della persona disabile, nel caso in cui tutti i soggetti prima indicati siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

 

4.uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui tutti i soggetti prima elencati siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

 

Il requisito della convivenza sarà accertato d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti alla residenza anagrafica, ovvero all’eventuale dimora temporanea, se diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all’indicazione di tali elementi, l’interessato può produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445/00.

 

Per “mancanza” si intende non solo la situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma anche ogni altra condizione giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono (il richiedente dovrà indicare gli elementi necessari per l’individuazione dei provvedimenti, ovvero produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione).

 

Le patologie sono da considerarsi invalidanti solo se a carattere permanente, come indicate dall’art.2, co.1, lett.d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n.278/00 e a tal fine il richiedente dovrà fornire idonea documentazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico per l’opportuna valutazione medico legale.

 

Referente unico: il congedo straordinario e i permessi non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile, quindi, qualora risulti già esistente un titolare di permessi, un eventuale periodo di congedo straordinario potrà essere autorizzato solo in favore dello stesso soggetto già fruitore dell’altro beneficio. Tuttavia sono previste specifiche disposizioni in deroga in favore dei genitori che, anche se adottivi, hanno la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario. La fruizione di tali benefici è alternativa perché hanno le medesime finalità di assistenza.

 

Per quanto concerne la durata, ciascun disabile ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei familiari individuati dalla legge, ma tale periodo deve essere ricompreso nell’ambito del diritto dei lavoratori al congedo per gravi e documentati motivi familiari, che spetta per un periodo massimo di due anni, continuativo o frazionato, nell’arco della vita lavorativa. Di conseguenza, una volta che il lavoratore intenzionato a prestare assistenza al disabile avesse esaurito tale periodo biennale (indipendentemente dal titolo di utilizzo dello stesso e anche se non retribuito), non sarà più possibile, per il medesimo lavoratore, richiedere ulteriori periodi di congedo, né per l’assistenza ai disabili, né per gravi e documentati motivi familiari. In tale caso il congedo straordinario potrà essere fruito, oltre che dall’altro genitore, anche, nei casi previsti dalla legge, dal coniuge, dai figli o dai fratelli del disabile (es. il secondo figlio disabile), naturalmente con decurtazione di eventuali periodi dagli stessi utilizzati a titolo di congedo per gravi e documentati motivi familiari.

 

Chi chiede il congedo straordinario ha diritto a percepire un’indennità pari alla retribuzione dell’ultimo mese di lavoro prima del congedo, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione, entro un tetto massimo complessivo, dell’indennità e del relativo accredito figurativo, rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

 

La fruizione di un periodo di congedo straordinario continuativo non superiore a sei mesi matura il diritto a fruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza il riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

 

 

 

Assistenza a più disabili

 

Il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore che intenda assistere più disabili è ammissibile solo purché il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora uno dei genitori o il coniuge del disabile abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

 

 

 

Permessi per assistenza a persona distante più di 150 Km

 

Il dipendente che usufruisca dei permessi per assistere un disabile residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, deve attestare il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito, provando di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da assistere, mediante l’esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea. A tal fine dovrà essere preferito l’uso di mezzi di trasporto pubblici che consentano di esibire al datore di lavoro il titolo di viaggio e, solo in via residuale e nell’ipotesi dell’impossibilità o non convenienza dell’uso del mezzo pubblico, l’utilizzo del mezzo privato dovrà tener conto della necessità di munirsi di idonea documentazione comprovante l’effettiva presenza in loco, che dovrà essere esibita al datore di lavoro che ha il diritto/dovere di concedere i permessi nell’ambito del singolo rapporto lavorativo. L’assenza non potrà essere giustificata a titolo di permesso ex lege n.104/92 qualora il lavoratore non riesca a produrre al datore di lavoro l’idonea documentazione prevista.

 

Per la fruizione dei permessi per assistere un disabile residente in comune distante oltre i 150 Km da quello di residenza del lavoratore, rileva, ai fini della distanza da dichiarare, la dimora temporanea accertata d’ufficio dall’Inps, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento di tale dato, ovvero prodotta dallo stesso mediante dichiarazione sostitutiva.

 

 

 

Assenza di ricovero a tempo pieno

 

Il presupposto per la concessione sia dei permessi sia del congedo straordinario è l’assenza di ricovero a tempo pieno del disabile, ma sono state introdotte alcune eccezioni: i genitori potranno fruire del prolungamento del congedo parentale e gli aventi diritto del congedo straordinario nell’ipotesi di ricovero qualora sia richiesta dai sanitari la loro presenza.

 

Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

 

A titolo esemplificativo l’Inps ha elencato alcune ipotesi che fanno eccezione, sia per quanto concerne i permessi (prolungamento del congedo parentale, riposi orari, permessi giornalieri) sia relativamente al congedo straordinario:

 

interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;

 

ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;

 

ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

 

 

 

 

 

anzianità aziendale, PRESTAZIONI e successione di appalti

 

 

 

 

 

L’Inps, con la circolare n.30/12, ha dato risposta alle richieste di chiarimenti in merito al computo dell'anzianità aziendale e lavorativa nelle ipotesi di successione di appalti, qualora i lavoratori, pur transitando da un'impresa all'altra, continuino a prestare la loro attività per il medesimo ente appaltante. Il perdurare della crisi economica ha, infatti, determinato l’ampliamento delle tutele di sostegno al reddito verso nuovi ambiti aziendali e a favore di nuove tipologie di lavoratori.

 

L’Istituto ha innanzitutto ricordato che il requisito soggettivo dell'anzianità lavorativa presso l'impresa per la concessione di prestazioni a sostegno del reddito di Cigs è di almeno 90 giorni alla data della presentazione della domanda, mentre, per l'indennità di mobilità, è di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato; inoltre tali requisiti sono stati estesi anche alle prestazioni in deroga.

 

La problematica del calcolo dell’anzianità in caso di successione di appalti con riferimento alla mobilità ordinaria era già stata approfondita e si era chiarito che, per i lavoratori transitati da un'impresa appaltatrice all'altra, l'anzianità aziendale potesse essere valutata con riferimento all'ente appaltante, cumulando cioè i periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici.

 

L’Inps ritiene che il criterio possa essere estensivamente richiamato a tutela del lavoratore anche nelle altre ipotesi di crisi aziendale temporanea o di lunga durata, e che, quindi, trovi applicazione in tutti i casi nei quali, per la concessione di prestazioni a sostegno del reddito, di Cigs o di mobilità, ordinarie o in deroga, sia previsto il computo dell’anzianità aziendale.

 

 

 

Ai soli fini della concessione dell'integrazione salariale e dell’indennità di mobilità, anche in deroga alla normativa ordinaria, nel caso in cui i lavoratori, continuando a prestare la stessa attività per il medesimo appaltante, transitino da un’impresa all'altra per successione di appalti, l'anzianità aziendale deve essere valutata cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici, anche nell’ipotesi in cui non sussista la fattispecie del trasferimento di azienda.

 

 

 

 

 

LE NUOVE REGOLE PER LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE
IN CASO DI APPALTO - LE ISTRUZIONI INPS

 

 

 

 

 

Si informano i Signori Clienti che l’Inps, con il messaggio 29 febbraio 2012, n.3523, ha fornito importanti chiarimenti operativi in ordine alla solidarietà contributiva in materia di appalti e somministrazione di manodopera.

 

Le istruzioni si sono rese necessarie a seguito di quanto previsto dall'art.21, co.1 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, a modifica del co.2 dell'art.29 del D.Lgs. n.276/03.

 

In particolare è stato espressamente previsto che nella responsabilità in solido retributiva tra committente, appaltatori e subappaltatori rientrano le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

 

L’esclusione delle sanzioni civili supera i chiarimenti, di segno contrario, forniti con l’interpello n.3/10.

 

Oltre alla norma appena modificata, sulla materia vige anche il D.L. n.223/06, art.35, co.28, che prevede una solidarietà tra l’appaltatore e il subappaltatore, senza risalire, quindi, al committente e senza alcun vincolo temporale.

 

Dal sopra esposto quadro normativo, l’Inps chiarisce che il committente sarà chiamato a rispondere in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ai sensi del predetto e innovato art.29, co.2, per l’intero importo della contribuzione previdenziale dovuta, escluse le sanzioni civili, ma il vincolo della solidarietà viene meno dopo due anni dalla cessazione dell’appalto. L’appaltatore, a sua volta, risponde in solido con il subappaltatore, ai sensi dell’art.35, co.28, non solo per i contributi dovuti, sia previdenziali che assistenziali, ma anche per l’effettuazione e per il versamento delle ritenute fiscali relative ai lavoratori subordinati.

 

Il vincolo di solidarietà cui è assoggettato l’appaltatore, oltre ad essere senza limiti economici, è anche senza vincoli temporali, ovvero non soggetto a termine di decadenza, con la conseguenza che tale vincolo segue lo stesso termine di prescrizione previsto per i contributi.

 

 

 

LAVORI PUBBLICI E DURC IRREGOLARE

 

 

 

Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ha introdotto un particolare meccanismo, detto “intervento sostitutivo della stazione appaltante”, che prevede, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento di un Durc che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, che l'importo corrispondente all’inadempienza debba essere trattenuto dal certificato di pagamento e versato direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile, anziché a chi ha eseguito i lavori.

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n.3/12, ha fornito alcuni importanti chiarimenti sul tema.

 

Innanzitutto è bene precisare che la trattenuta delle somme dovute all’appaltatore da parte della stazione appaltante viene effettuata successivamente alla ritenuta dello 0,50% che sarà svincolata solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o verifica di conformità e previo rilascio del Durc.

 

Deve essere altresì chiarito che il c.d. intervento sostitutivo, oltre ad operare quando il debito delle stazioni appaltanti nei confronti degli appaltatori “copra” interamente quanto dovuto agli Istituti e alle Casse Edili, può operare anche quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di colmare le inadempienze evidenziate dal Durc: in questo caso le somme dovranno esser ripartite in modo proporzionale ai crediti di ciascun Istituto.

 

Inoltre, per coordinare il possibile intervento sostitutivo da parte di più stazioni appaltanti,le stesse, prima di procedere al versamento, comunicheranno agli istituti interessati l’intenzione di sostituirsi all’originario debitore attraverso un “preavviso di pagamento” e, dopo il versamento,  gli importi dei pagamenti effettuati.

 

Siccome anche in presenza di subappalto si attiva l’intervento sostitutivo e il vincolo tra appaltatore e subappaltatore riguarda le somme dovute con riguardo al solo personale impiegato nell’appalto, il Ministero ha chiarito che l’intervento della stazione appaltante per sanare i debiti dei subappaltatori deve avvenire:

 

solo nelle ipotesi residue a seguito delle ritenute dello 0,50% e dell’eventuale intervento sostitutivo attivato per irregolarità del Durc dell’appaltatore;

 

per importi non eccedenti il debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del Durc irregolare (il valore del subappalto costituisce infatti un limite che, oltre ad essere normativamente previsto, garantisce comunque un’adeguata tutela in relazione ai lavoratori impiegati nell’appalto stesso).

 

Nel caso in cui l’irregolarità riguardi il solo subappaltatore e l’importo dovuto a quest’ultimo risulti insufficiente a “coprire” l’irregolarità attestata dal Durc, l’intervento sostitutivo, ancorché i debiti contributivi del subappaltatore siano soddisfatti solo in parte, svincola il pagamento nei confronti dell’appaltatore.

 

 

 

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO – ULTIME NOVITÀ

 

 

 

 

 

Voucher acquistabili presso Banca e Poste

 

Si informano i gentili clienti che i voucher per il lavoro accessorio sono acquistabili anche presso:

 

uffici bancari facenti capo al circuito delle Banche Popolari;

 

uffici postali.

 

 

 

Acquisto presso Uffici bancari

 

Il servizio di acquisto presso gli uffici bancari è attivo presso la rete della Banca Popolare di Sondrio e la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, ma interesserà a breve altri istituti bancari, indicati nelle schede informative “Distribuzione voucher sportelli bancari (punto PEA)”, pubblicate sul sito Inps.

 

Il servizio di distribuzione e di pagamento dei buoni lavoro è analogo a quello gestito dai tabaccai abilitati, comportandosi gli sportelli bancari aderenti come Punti di emissione autorizzata (PEA).

 

Sono state inoltre introdotte nuove funzionalità per agevolare il committente e il prestatore:

 

aumento del limite di importo per ciascuna operazione di acquisto a € 5.000,00, al posto di € 2.000,00 finora consentiti;

 

riscossione dei voucher dopo 24 ore dal termine della prestazione, al posto delle 48 ore successive la fine della prestazione finora previste. Si specifica che le 24 ore decorrono dalle ore 24.00 del giorno di fine prestazione alle ore 24,00 del giorno successivo (ad esempio: se la prestazione dichiarata termina alle ore 18.00 del giorno 10 ottobre il voucher è riscuotibile dalle ore 00.01 del giorno 12 ottobre).

 

Si ricorda inoltre che:

 

i buoni lavoro emessi dalle banche aderenti sono pagabili esclusivamente all’interno del medesimo circuito bancario, essendo esclusa per ora l’interoperabilità tra banche;

 

il committente può chiedere il rimborso dei buoni lavoro, acquistati presso gli sportelli delle Banche Popolari e non utilizzati, direttamente presso le banche abilitate.

 

 

 

Acquisto presso Uffici postali

 

I voucher sono in vendita nel valore nominale di € 10,00, € 20,00 e € 50,00, e in carnet da 25 pezzi.

 

Per quanto riguarda la modalità di acquisto attraverso gli uffici postali, l’Inps comunica che è terminata la fase sperimentale che ha interessato solo Puglia e Lombardia: pertanto a partire dal 27 febbraio 2012 i voucher sono acquistabili in tutti gli uffici postali del territorio nazionale.

 

I buoni lavoro potranno essere incassati presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale entro 2 anni dal giorno dell’emissione.

 

 

 

Validità buoni

 

Il periodo di validità dei Buoni Cartacei acquistati presso le sedi Inps dal 1° gennaio 2012 è fissato in 24 mesi dalla data di vendita.

 

 

 

 

 

Per consentire la riscossione dei voucher acquistati prima del 1° gennaio 2012 ancora non portati all'incasso o la presentazione della richiesta di rimborso per i voucher non utilizzati sarà adottato un periodo transitorio fino al 30 giugno 2012.

 

 

 

Proroghe

 

Lavoro part-time

 

Il c.d. decreto Milleproroghe (D.L. n.216/11, convertito in L. n.14/12) ha prorogato al 31 dicembre 2012 la possibilità di utilizzare il lavoro accessorio, nei limiti di 5.000,00 euro per committente, con i lavoratori titolari di un contratto part time, a condizione che i voucher non siano utilizzati presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

 

Titolari di integrazione al reddito

 

Il decreto Milleproroghe ha disposto inoltre che, fino al 31 dicembre 2012, i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possono prestare lavoro accessorio, nel limite massimo di € 3.000,00 per anno solare, in tutti i settori produttivi.

 

 

 

 

 

NOVITà SULLE PRESTAZIONI
PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

 

 

 

 

 

L’Inps, con il messaggio n.4143/12, ha fornito alcune precisazioni in merito alle previsioni contenute nel decreto legge n.214/11 e nell’interpello n.42/11, relativamente alla tutela economica e normativa in caso di malattia e di maternità rispettivamente per i professionisti e per tutti gli iscritti alla gestione separata.

 

Il decreto Monti, infatti, ha esteso i trattamenti in favore dei professionisti a decorrere dal 1° gennaio 2012, mentre con il citato interpello il Ministero del Lavoro aveva chiarito come le tutele fossero estensibili in favore di tutti i lavoratori c.d. parasubordinati, obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata, tenuti al versamento dell’aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% a titolo di contributo per prestazioni di maternità, malattia e assegno al nucleo familiare.

 

 

 

Il trattamento economico per congedo parentale e l’indennità giornaliera di malattia sono, pertanto, riconosciuti anche in favore dei liberi professionisti dal 2012 e di tutti i lavoratori parasubordinati dal 2007, purché iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

 

 

 

Anche per tali categorie di lavoratori, sino ad oggi escluse dalle tutele, si applicano le istruzioni fornite dall’Inps con le circolari n.137/07, in materia di congedo parentale, e n.76/07, relativamente alla prestazione di malattia.

 

 

 

L’Inps ha inoltre chiarito che gestirà, oltre alle nuove istanze, anche i ricorsi ancora pendenti presentati dal 1° gennaio 2007 dalle categorie di lavoratori indicate con l’interpello sopra indicato.

 

 

 

 

 

PROROGATI PER IL 2011 i benefici sperimentali per le assunzioni

 

 

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n.62509/11, con il quale il Ministero del Lavoro ha prorogato per l’anno 2011, nei limiti di spesa già sostenuti nel 2010, una serie di misure a sostegno dei lavoratori disoccupati, che versano in situazioni particolari, e di incentivi e sgravi contributivi a favore delle aziende che provvedono alla loro assunzione, previsti dalla legge n.191/09.

 

 

 

Misure a favore dei lavoratori

 

Ai fini del diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali sono computabili anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di 13 settimane.

 

Accredito della contribuzione figurativa integrativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento per i lavoratori beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito (non connesso a sospensioni dal lavoro) che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza.

 

 

 

Incentivi per le aziende

 

Riduzione della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro per l’assunzione di lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno 50 anni di età.

 

Prolungamento della riduzione contributiva a carico del datore di lavoro per l’assunzione di lavoratori in mobilità o che beneficiano dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva.

 

Concessione a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato i lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali o dell’indennità di disoccupazione edile, di un incentivo pari all’indennità riconosciuta al lavoratore e non erogata.

 

 

 

Istruzioni Inps

 

Con il messaggio n.2891/12, l’Inps ha comunicato che:

 

le istanze di ammissione agli incentivi all’assunzione per l’anno 2011 potranno essere presentate solo dopo la pubblicazione dei decreti ministeriali di attuazione, secondo le indicazioni che saranno fornite;

 

si è conclusa la fase istruttoria per l’ammissione per l’anno 2010 agli incentivi per le aziende che ne hanno fatto richiesta: le aziende escluse sono già state avvisate dalle sedi con apposita comunicazione, quelle ammesse potranno consultare la comunicazione di accoglimento accedendo al sito www.inps.it, mediante l’applicazione già utilizzata per inviare la richiesta (DiResCo – Dichiarazioni di responsabilità del contribuente).

 

Alle aziende beneficiarie per il 2010 saranno attribuiti dall’Inps i codici di autorizzazione previsti, in relazione a ciascuna delle tre diverse tipologie, dalla circolare dell’Istituto n.22/11, nella quale sono illustrate anche le modalità per effettuare, entro il prossimo 16 maggio tramite gli appositi codici dell’UniEmens, le operazioni di conguaglio (si vedano in particolare i paragrafi A.5.3, B.4.3 e D.6.3 della citata circolare).

 

 I datori di lavoro agricolo, invece, non operando con il sistema UniEmens, dovranno attenersi alle apposite istruzioni contenute nella circolare n.22/11, che prevedono una richiesta di ricalcolo della contribuzione e l’eventuale compensazione con i contributi in scadenza successiva.

 

 

 

TFR E TFM SUPERIORI A 1 MILIONE DI EURO

 

 

 

Si comunica che l’Agenzia delle Entrate, con circolare 28 febbraio 2012, n.3/E, ha fornito importanti interpretazioni in merito all’applicazione della norma che prevede la tassazione ordinaria per il Tfr e il Tfm (Trattamento di fine mandato) eccedente 1 milione di euro.

 

Si ricorda che l’art.24, co.31 del D.L. n.201/11 (conv. con mod. in L. n.214/11) prevede che:

 

 

 

Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 Del Medesimo Tuir. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 23 luglio 2000 n.212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

 

 

 

La C.M. n.3/E/12 al riguardo precisa che:

 

sono da considerare rientranti nella verifica di euro 1 milione:

 

·     il Tfr e le altre indennità e somme (es. indennità sostitutiva del preavviso, incentivo all’esodo, importi erogati per transazione risolutiva, patti di non concorrenza) ex art.17, co.1, lett.a) Tuir;

 

·     il Tfm avente data certa precedente l’incarico di amministratore/collaboratore ex art.17, co.1, lett.c) Tuir;

 

la predetta disposizione interessa i soggetti passivi Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che hanno maturato il diritto a percepire le indennità e i compensi a decorrere dal 1° gennaio 2011;

 

la tassazione ordinaria si applica alla parte eccedente il milione di euro restando inalterata la tassazione separata per le quote inferiori;

 

devono confluire nel reddito complessivo prioritariamente i redditi secondo il seguente ordine:

 

·     altre indennità e somme, comprese quelle non commisurate alla durata del rapporto di lavoro, a partire da quelle maturate più di recente;

 

·     Tfr e indennità equipollenti, a partire da quelle maturate più di recente

 

esula dal campo di applicazione della disposizione in esame l'ipotesi in cui le indennità e i compensi siano erogati agli eredi o aventi diritto del dipendente o collaboratore deceduto;

 

l'imponibile che concorre alla formazione del reddito complessivo quale reddito di lavoro dipendente è determinato:

 

·     per il Tfr, al netto delle rivalutazioni già assoggettate annualmente all'imposta sostitutiva dell'11% (per gli importi maturati a decorrere dal 2001), e dell'abbattimento forfettario di euro 309,87 (per gli importi maturati fino al 2000), proporzionalmente riferibili alle rispettive parti del Tfr da assoggettare a tassazione ordinaria;

 

·     per le indennità equipollenti, al netto della riduzione percentuale e dell'abbattimento forfetario di € 309,87 per tutti gli anni di anzianità lavorativa, proporzionalmente riferibili alla parte da assoggettare a tassazione ordinaria;

 

in merito all’applicazione della locuzione "si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali" la circolare, confermando la ratio della norma, afferma che anche nei confronti di questi ultimi soggetti, la disposizione in esame si applica ai compensi e alle indennità in denaro e in natura, comprese eventuali stock options, che eccedono l'importo di euro 1.000.000,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 3% - CHIARIMENTI

 

 

 

Si comunica che l’Agenzia delle Entrate, con circolare 28 febbraio 2012, n.4/E, ha fornito le seguenti importanti interpretazioni in merito all’applicazione del contributo di solidarietà del 3% da calcolarsi sui redditi superiori a € 300.000,00:

 

i contribuenti tenuti a corrispondere il contributo di solidarietà sono i medesimi soggetti passivi Irpef, compresi i soggetti non residenti per i redditi prodotti nel territorio dello Stato;

 

i redditi colpiti dal maggior prelievo sono quelli superiori, nel loro valore complessivo (c.d. reddito complessivo), a € 300.000,00;

 

per i redditi di lavoro dipendente e ad essi assimilati, il contributo di solidarietà deve essere calcolato sul reddito superiore a € 300.000,00, al netto degli oneri deducibili riconosciuti dal datore di lavoro ai sensi dell’art.51, co.1, lett.h) del Tuir;

 

al fine di verificare il superamento del limite di € 300.000,00, il contribuente, dipendente pubblico o titolare di un trattamento pensionistico,non dovrà considerare il proprio trattamento economico o pensionistico complessivo lordo, bensì l’importo che costituisce reddito imponibile (di lavoro dipendente) ai fini della formazione del reddito complessivo di cui all’art.8 Tuir;

 

il contributo di solidarietà non si applica durante il conguaglio di cessazione del rapporto di lavoro intervenuto in corso d’anno;

 

il contributo di solidarietà sarà dedotto con il principio di competenza, ossia per l’anno in cui è maturato, a prescindere dall’effettivo versamento;

 

la deducibilità per “competenza” del contributo di solidarietà ha effetto anche ai fini del calcolo delle addizionali regionali e comunali all’Irpef.

 

 

 

 

 

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI

 

 

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.52 del 2 marzo scorso il D.L. n.16 del 2 marzo 2012 (c.d. Decreto fiscale), contenente numerose disposizioni, di cui alcune immediatamente operative. È opportuno ricordare che il decreto dovrà essere convertito in legge, con possibili modifiche, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

 

Nella tabella che segue vengono riassunte le principali novità di interesse.

 

 

 

Riscossione

Art.1

Dilazione dei debiti tributari

(co.1-3)

Nell’ipotesi in cui il contribuente decada dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali, può comunque accedere alla rateazione in caso di temporanea situazione di difficoltà.

È prevista la decadenza della rateazione solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.

È possibile richiedere piani di ammortamento a rata crescente sin dalla prima richiesta di dilazione del pagamento.

L’istanza di rateazione blocca l’iscrizione di ipoteca su beni immobili del debitore.

Rateazione dei crediti dello Stato e degli enti pubblici

(co.4)

Per i crediti di natura patrimoniale degli enti pubblici dello Stato, i debitori che versino in situazioni di obiettiva difficoltà economica possono chiedere a questi, ancorché intercorra contenzioso, ovvero già fruiscano di una rateizzazione, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate. La disposizione non si applica ai crediti degli enti previdenziali.

Stazioni appaltanti

(co.5-6)

Per effetto di una modifica apportata all’art.38 del D.Lgs. n.163/06 (Codice dei contratti pubblici) sono comunque ammesse a partecipare alle gare di appalto le imprese che abbiano rateazioni in corso, perché non costituiscono violazioni tributarie “gravi” definitivamente accertate. Tale previsione si rende applicabile anche ai comportamenti già adottati dalle stazioni appaltanti anteriori al 2 marzo.

Art.3

Crediti tributari di piccola entità

(co.10 e 11)

A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procederà all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l’importo, per ciascun credito, non superi € 30,00, comprensivi di sanzioni e interessi per ogni periodo di imposta. Tale limite non trova applicazione in caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento in relazione a uno stesso tributo.

Tracciabilità e antiriciclaggio

Art.3

Limitazione all’utilizzo dei contanti

(co.1-2)

A condizione di rispettare determinati adempimenti, è stata inserita una deroga al limite di utilizzo del contante pari a € 1.000,00, con riferimento agli acquisti effettuati da soggetti non residenti in Italia e di cittadinanza non italiana, e comunque diversa da quella di un Paese Ue o See, presso esercenti al minuto, assimilati e agenzie di viaggio e turismo.

Proroga dell’obbligo di accredito su c/c delle pensioni superiori a € 1.000,00

(co.3-4)

A seguito della modifica apportata dalla c.d. Manovra d’estate (D.L. n.138/11), è differito al 1° maggio l’obbligo di pagamento da parte della P.A. di stipendi e pensioni di importo superiore a € 1.000,00 tramite strumenti elettronici bancari o postali. Tale disposizione non trova applicazione per coloro che, anteriormente al 2 marzo 2012, si siano già dotati degli strumenti necessari per effettuare tale modalità di pagamento.

Reddito d’impresa

Art.4

Irap

(co.12)

Per effetto della disposizione contenuta nella c.d. Manovra Monti (D.L. n.201/11), che ha ammesso in deduzione dal 2012, ai fini Ires e Irpef, un importo pari all’Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti, è stabilito che potrà essere presentata istanza di rimborso relativamente alla maggior Irpef/Ires pagata per effetto della deduzione forfettaria del 10%. L’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento, stabilirà le modalità operative di presentazione delle istanze relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia ancora pendente il termine di 48 mesi di cui all’art.38 del DPR n.602/73.

Iva

Art.8

Chiusura partite Iva inattive

(co.9, lett.a))

La chiusura delle partite Iva inattive, in mancanza di dichiarazione di cessazione dell’attività, avverrà d’ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al contribuente che, nel termine di 30 giorni, potrà fornire gli opportuni chiarimenti.

Verifica della validità del numero di partita Iva

(co.9, lett.b))

Al fine di contrastare le frodi in materia Iva, l’Agenzia delle Entrate consente a chiunque di poter verificare, mediante i dati disponibili nell’anagrafe tributaria, validità, stato e intestazione delle partite Iva.

Vincoli per la compensazione dei crediti Iva

(co.18-21)

Viene ridotto da € 10.000,00 a € 5.000,00 il limite oltre cui la compensazione del credito Iva nel mod.F24 può avvenire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale/istanza trimestrale da cui emerge il credito. Con un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate verranno stabiliti termini e modalità attuative. Le nuove regole si applicano dal 1° aprile 2012. Questa regola vale sia per la compensazione del credito annuale sia per quello relativo a periodi inferiori all’anno.

Accertamento e sanzioni

Art.8

Accertamenti finalizzati alla tutela dei crediti erariali

(co.6)

Viene introdotta la possibilità per la Guardia di Finanza di effettuare accertamenti bancari e finanziari anche allo scopo di effettuare segnalazioni utili all’Agenzia delle Entrate, affinché quest’ultima possa richiedere al presidente della Commissione Tributaria Provinciale le misure cautelari dell’ipoteca e del sequestro conservativo.

Adempimenti

Art.2

Eliminazione dell’obbligo di indicazione del domicilio fiscale

(co.7, lett.a)

Non è obbligatorio indicare il domicilio fiscale in tutti gli atti, contratti, denunce e dichiarazioni presentati agli uffici finanziari, a meno che non venga espressamente richiesto.

Art.3

Pignorabilità dello stipendio

(co.5)

L’agente della riscossione può pignorare le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità legate al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle connesse al licenziamento, nelle seguenti misure:

·     1/10 per importi fino a 2.000,00 euro;

·     1/7 per importi oltre 2.000,00 e fino a 5.000,00 euro;

·     1/5 per importi oltre i 5.000,00 euro.

Compilazione modello 770

(co.12)

Nelle dichiarazioni dei sostituti di imposta, a decorrere da quelle relative all’anno di imposta 2012, tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

     

 

 

 

 

 

 PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° APRILE AL 30 APRILE 2012

 

 

 

 

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° aprile 2012 al 30 aprile 2012, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

 

 

 

Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo*.

 

 

 

 

 

Lunedì 2 aprile

 

 

 

  Sostituti d’imposta – Comunicazione ricezione telematica 730/4

 

Presentazione telematica del modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate", necessario per ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni dei propri dipendenti (Provv. Ag.Entr. 2 febbraio 2012, n.7364).

 

 

 

martedì 10 aprile

 

 

 

  Giornalisti previdenza complementare

 

Versamento dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani e invio della lista di contribuzione.

 

 

 

  Fondi dirigenti del commercio – Versamento

 

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti ai Fondi Besusso, Pastore e Negri per i dirigenti di aziende commerciali, relativamente al trimestre precedente.

 

 

 

  Contributi inps - Datori di lavoro domestico

 

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti all’Inps per i collaboratori domestici, relativamente al trimestre precedente.

 

 

 

lunedì 16 aprile

 

 

 

  Irpef versamento ritenute - Sostituti d’imposta

 

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d’imposta nel mese precedente.

 

 

 

  Irpef versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d’imposta

 

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

 

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

 

 

 

  Irpef versamento acconto addizionale comunale - Sostituti d’imposta

 

Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale  trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

 

 

 

     Contributi Inps – Gestione Separata

 

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

 

 

 

  Contributi Inps – Pescatori autonomi

 

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

 

 

 

  Contributi Inps – Datori di lavoro

 

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

 

 

 

  Contributi Enpals – Versamento

 

Versamento dei contributi dovuti all’Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

 

L’Enpals, con nota del 12 dicembre 2011, ricordando che il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ha previsto la soppressione dell’ente stesso e il trasferimento delle relative funzioni all’Inps, rende noto che assicurerà la continuità gestionale e che per l'assolvimento degli adempimenti obbligatori a carico delle aziende, gli utenti potranno continuare a rivolgersi agli uffici dell'Istituto.

 

 

 

  Contributi Inpgi – Versamento

 

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

 

 

 

  Contributi Casagit – Versamento

 

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

 

 

 

venerdì 20 aprile

 

 

 

  Previndai – Versamento

 

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndai.

 

  Previndapi – Versamento

 

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndapi.

 

 

 

 

 

mercoledì 25 aprile

 

 

 

 

 

 

 

  Contributi Enpaia – Versamento

 

Versamento dei contributi dovuti all’Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

 

 

 

  Contributi Enpals – Denuncia mensile

 

Denuncia mensile unificata all’Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

 

L’Enpals, con nota del 12 dicembre 2011, ricordando che il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ha previsto la soppressione dell’ente stesso e il trasferimento delle relative funzioni all’Inps, rende noto che assicurerà la continuità gestionale e che per l'assolvimento degli adempimenti obbligatori a carico delle aziende, gli utenti potranno continuare a rivolgersi agli uffici dell'Istituto.

 

  Inps – Richiesta autorizzazione Cig e Cigs

 

Presentazione all’Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente.

 

 

lunedì 30 aprile

 

 

 

 

 

 

 

  UniEMens – Invio telematico

 

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEMens relativa al mese precedente.

 

 

 

   Contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta

 

Presentazione al datore di lavoro del modello 730/2012 e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI APRILE 2012

 

 

 

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di aprile 2012.

 

 

 

Abbigliamento e confezioni - Aziende industriali - Accordo 9 luglio 2010[1]

 

 

Aumento minimi tabellari (Ern)

Livello 8; aumento € 53,21

Aumento minimi tabellari – fotoincisione

Livello 6; aumento € 47,04

 


 

Acconciatura ed estetica - Verbale di accordo 3 ottobre 2011

   

Aumento minimi tabellari -

Livello 1; aumento € 26,56

 

 

 

Agenzie immobiliari - Ipotesi di accordo 27 luglio 2011

   

Aumento minimi tabellari

Livello Q; aumento € 26,04

 

 

 

Agricoltura - Consorzi agrari - Accordo 1 giugno 2010

   

Aumento minimi tabellari

Livello Q; aumento € 42,17

 


 

Area Metalmeccanica - Aziende artigiane - Ipotesi di accordo 16 giugno 2011

   

Una tantum – tutti settori[2]

Seconda tranche pari a € 123,00

 

 

 

Calzature - Aziende industriali - accordo 14 giugno 2010

   

Aumento minimi tabellari

Livello 8; aumento € 53,00

 


 

Calzature - Piccola e media industria - Accordo 22 luglio 2010

   

Aumento minimi tabellari

Livello 8; aumento € 53,00

 

 

 

Carta - Aziende industriali - Accordo 4 novembre 2009

 

 

Elemento di garanzia retributiva

250,00 annuo

 

 

 

Dirigenti - Aziende alberghiere - Accordo 16 novembre 2011

 

 

Aumento minimi tabellari

Aumento € 135,00

superminimo contrattuale

Aumento € 135,00 della retribuzione di fatto

 


 

Dirigenti - Aziende terziario - Accordo 27 settembre 2011

   

Aumento minimi tabellari -

Aumento € 135,00

Trattamento economico

Aumento € 135,00 della retribuzione di fatto

 

 

 

Farmacie private - Aziende private - Accordo 14 novembre 2011

   

Una tantum

cFarmacie urbane

Livello 1S; € 314,89

cFarmacie rurali

Livello 1S; € 302,29

 

 

 

Gas - Acqua - Ipotesi di accordo 10 febbraio 2011

   

Premio di risultato - settore metano

Livello Q; aumento € 1.181,10

 


 

Lapidei - Aziende industriali - Accordo 24 maggio 2010

   

Assistenza integrativa

Contributo a carico azienda € 5,00

 


 

Lapidei - Piccola e media industria - Verbale di accordo 5 ottobre 2010

   

Assistenza integrativa

Contributo a carico azienda € 6,00, a carico lavoratore € 2,00

 

 

 

Laterizi - Aziende industriali - Accordo 11 maggio 2010

   

Assistenza integrativa

Contributo a carico azienda € 5,00

 

 

Laterizi - Piccola e media industria - Accordo 16 novembre 2010

   

Assistenza integrativa

Contributo a carico azienda € 5,00

 

 

Legno e arredamento - Aziende industriali - Verbale di accordo 12 maggio 2010

   

Assistenza integrativa

Contributo a carico azienda € 8,00, a carico lavoratore € 2,00

 

 

 

Miniere - Aziende industriali - Ipotesi di accordo 19 ottobre 2010

   

Aumento minimi tabellari

Livello 1S; aumento € 65,29

 

 

Pelli e cuoio - Aziende industriali - Accordo 24 giugno 2010

   

Aumento minimi tabellari (Ern)

Livello 6Q; aumento € 51,79

 

 

 

Pelli e cuoio - Piccola e media industria - Verbale di accordo 22 luglio 2010

   

Aumento minimi tabellari

Livello 6Q; aumento € 51,79

 


 

Servizi assistenziali - Agidae - Accordo 28 settembre 2010

   

Aumento minimi tabellari

Livello F2; aumento € 48,23

 

 

 

Studi professionali - Accordo 29 novembre 2011

   

Aumento minimi tabellari

Livello Q; aumento € 21,17

 


 

Terziario - Confcommercio - Accordo 26 febbraio 2011

   

Aumento minimi tabellari

Livello 1Q; aumento € 26,04

 

 

 

Terziario - Confesercenti - Accordo 15 marzo 2011

   

Aumento minimi tabellari

Livello 1Q; aumento € 26,04

 

 

 

Terziario - Cooperative di consumo - Accordo 22 dicembre 2011

   

Aumento minimi tabellari

Livello 1Q; aumento € 26,56

 


 

Tessili - Aziende industriali - Rinnovo 17 giugno 2010

   

Aumento minimi tabellari (Ern)

Livello 8; aumento € 53,21

 

 

 

Tessili e abbigliamento - Piccola e media industria - Accordo 22 luglio 2010

   

Aumento minimi tabellari (Ern)

Livello 8; aumento € 53,21

 

 

 

 

 

IN VIGORE L’ACCORDO DI INTEGRAZIONE PER GLI STRANIERI

 

 

 

 

 

In data 10 marzo 2012 è entrato in vigore l’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, previsto dal T.U. immigrazione e pubblicato sulla G.U. n.236/11.

 

L’accordo, rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta, si stipula presso lo Sportello unico per l’immigrazione della prefettura o presso la Questura, contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

 

L’accordo contiene:

 

l'articolazione per crediti;

 

le modalità e gli esiti delle verifiche cui l'accordo è soggetto;

 

l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione;

 

i casi straordinari per i quali non sarà obbligatoria la sottoscrizione dell’accordo.

 

Al momento della sottoscrizione l’accordo viene redatto in duplice originale, di cui uno è consegnato allo straniero nella lingua da lui indicata. Per lo Stato, l'accordo è firmato dal prefetto o da un suo delegato.

 

 

 

SITO INTERNET DELLO STUDIO

 

 

 

Si comunica alla spettabile clientela che è stato reso operativo il sito internet dello Studio all’indirizzo www.studiodenardi.it. Nel sito potrete trovare, oltre alla presente circolare e a tutte quelle pubblicate gli anni scorsi, dei servizi interessanti quali:

 

le circolari in materia di ambiente e sicurezza

 

alcuni links tematici interessanti

 

 la possibilità di inviare telematicamente dei quesiti ai professionisti dello Studio

 

 

 

Vi invito tutti a visitare il sito.

 

 

 

 

 

CONSEGNA DEI DOCUMENTI ALLO STUDIO

 

 

 

Si sottolinea ulteriormente l’importanza del rispetto dei termini di consegna dei documenti contabili allo Studio, che sono i seguenti:

 

·         entro il giorno 2 di ogni mese: Consegna oppure trasmissione via fax allo Studio, da parte degli utenti paghe, dei fogli presenza dipendenti dello scorso mese per l’elaborazione dei cedolini paga

 

·         entro il giorno 5 di ogni mese: Consegna allo Studio, da parte dei contribuenti in regime IVA mensile, delle fatture emesse lo scorso mese e delle fatture di acquisto ricevute lo scorso mese, per la liquidazione dell’IVA

 

·         entro il giorno 10 di ogni mese: Consegna allo Studio, da parte dei contribuenti in regime IVA trimestrale, delle fatture emesse lo scorso mese e delle fatture di acquisto ricevute lo scorso mese, per la liquidazione dell’IVA

 

·         entro il giorno 20 di ogni mese: Consegna allo Studio, per gli utenti in contabilità ordinaria, di tutte le contabilibancarie, degli estratti conto, della prima nota cassa e delle ricevute fiscali relative al mese scorso

 

 

 

La puntuale consegna dei documenti allo Studio permette da un lato noi di poterci meglio organizzare e conseguentemente di poter dare ai clienti un servizio migliore. I clienti infatti possono in tal modo contare su dati contabili sempre aggiornati.

 

Dall’altro lato la puntuale consegna dei documenti salvaguarda il cliente da possibili sanzioni dovute al ritardo nella registrazione della contabilità a sua volta dovuto al ritardo della consegna dei documenti allo Studio per la registrazione.

 

Ricordo che tutte le operazioni contabili debbono essere registrate entro 60 giorni dalla data di effettuazione e che “la tenuta delle scritture contabili e documenti non in conformità alle norme fiscali” è punita con una sanzione amministrativa da € 1.032,00 a € 7.746,00.

 

 

 



* Si ricorda che l’art.18 del D.Lgs. 241 del 1997, recita: “Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti unitari che si effettuano tramite modello F24) devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”.

[1] L’accordo del 9 luglio rende ufficiale l’ipotesi di accordo del 21 maggio 2010 prevede la confluenza, dal 21 maggio 2010, del Ccnl Fotoincisione tessile. Per le scadenze pregresse si veda Tessili-Abbigliamento-Moda e Fotoincisione tessile (industria).

[2] Metalmeccanico, Odontotecnica e Oreficeria.

 

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