Marzo 2012
in primo piano |
Ispezioni: stop alla richiesta di documenti presenti nella banca dati del Ministero. Il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in data 15 febbraio, hanno firmato un protocollo per la semplificazione dei tempi di verifica e di riscontro della documentazione nelle ispezioni sul lavoro. Secondo tale intesa gli ispettori, nel corso dell’accesso in azienda, non dovranno più richiedere i documenti presenti nelle banche dati a disposizione del Ministero del Lavoro e che, quindi, risultano già disponibili, a eccezione del caso in cui i suddetti documenti non siano materialmente accessibili. Tali documenti sono indicati nell’allegato 1. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Protocollo d'intesa 15/02/2012) |
Durc non autocertificabile: i chiarimenti. L’Inps e l’Inail, con una circolare congiunta, e la CNCE, con comunicato del 17 gennaio, informano che il Ministero del Lavoro, con nota n.619 del 16 gennaio, ha chiarito che il Durc non è autocertificabile. La nota specifica che a decorrere dal 13 febbraio 2012 la richiesta di Durc potrà essere effettuata solo dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti nelle seguenti casistiche: · appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi; · contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto; · agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni. (Inps e Inail, Circolare congiunta 26/01/2012, n.573; CNCE, Comunicato 17/01/2012) |
gestione del rapporto di lavoro |
Permessi disabili conciliabili con la salvaguardia della sicurezza in mare. Il Ministero del Lavoro, con il primo interpello del 2012, ha chiarito che la fruizione di permessi per la tutela della disabilità da parte degli operatori dei rimorchiatori potrà essere regolamentata attraverso accordi con cadenza mensile sottoscritti dal datore di lavoro, dai richiedenti permesso e dai loro rappresentanti sindacali, così da agevolare l’azienda nella programmazione dei lavori senza aggravio di costi. Tale tipologia di accordi, individuando i giorni di utilizzo dei permessi, consentirà di tenere conto delle esigenze di salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, permettendo all’armatore di equipaggiare i rimorchiatori di guardia previsti dalle concessioni, con la possibilità di mettere a disposizione eventuali altri rimorchiatori richiesti dalle autorità marittime. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello 27/01/2012, n.1) |
contributi e premi |
Nolo a caldo: le indicazioni sulla responsabilità solidale. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n.2 del 27 gennaio 2012, in relazione all’applicabilità della responsabilità solidale al c.d. nolo a caldo, ha chiarito che tale previsione non è applicabile in automatico come nel caso dell’appalto. Il Ministero ricorda che la figura del nolo a caldo è quella forma di locazione in cui il locatore mette a disposizione il macchinario con l’operatore addetto all’utilizzo non compiendo nessuna ingerenza nell’attività produttiva e nell’organizzazione aziendale del noleggiatore, senza però sottacere gli indirizzi giurisprudenziali volti ad estendere le tutele. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello 27/01/2012, n.2) |
Nuova indennità antitubercolare. L’Inps, con circolare n.15 del 3 febbraio, rende noti i nuovi importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolare: a decorrere dal 1° gennaio 2011 l’indennità giornaliera è pari a € 12,26 mentre da gennaio 2012 è pari a € 12,58. (Inps, Circolare 03/02/2012, n.15) |
Pagamento contributi tramite RID: precisazioni. L’Inps, con messaggio n.2040 del 3 febbraio 2012, ricorda che, in caso di pagamento dei contributi da riscatto, ricongiunzione e rendita vitalizia e dei contributi volontari tramite la modalità RID, il termine indicato dall’Inps come ultimo giorno utile per effettuare il versamento si intende rispettato anche nel caso in cui cada di sabato o altro giorno non lavorativo per gli istituti bancari e la banca indichi al proprio correntista, quale giorno di addebito, il primo giorno utile successivo. (Inps, Messaggio 03/02/2012, n.2040) |
adempimenti |
Comunicazione di malattia: nuovi servizi per intermediari e cittadino. L’Inps, con circolare n.23 del 16 febbraio, comunica l’attivazione di ulteriori nuovi servizi per la consultazione dei certificati di malattia. In particolare viene concesso agli intermediari dei datori di lavoro privati, in possesso dell’apposita delega di svolgimento di tutti gli adempimenti per conto del datore di lavoro, di ricevere i certificati di malattia tramite mail sull’indirizzo di Posta elettronica certificata oppure tramite PIN. I predetti servizi sono estesi anche ai datori di lavoro agricoli e agli intermediari per quanto riguarda la consultazione dei certificati di malattia per i lavoratori a tempo indeterminato (Oti). Inoltre, è prevista la possibilità di richiedere la ricezione del numero di protocollo del certificato di malattia via sms da parte del lavoratore. (Inps, Circolare 16/02/2012, n.23) |
Domande telematica di autorizzazione alla Cig edilizia e industria. L'Inps, con il messaggio n.1564 del 27 gennaio 2012, ricorda che dal 1° febbraio 2012 è stata attivata la modalità di presentazione telematica delle domande di autorizzazione alla Cassa Integrazione Ordinaria Edilizia ed Industria come forma esclusiva. L'istituto chiarisce che nel caso in cui il termine di scadenza per la presentazione della domanda coincida con il sabato, questo viene prorogato al lunedì successivo. (Inps, Messaggio 27/01/2012, n.1564) |
Elenchi trimestrali telematici per cooperative facchinaggio. L’Inail, con nota n.655 del 30 gennaio 2012, illustra le funzionalità del nuovo servizio telematico “Regolazioni trimestri” per facchini riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto. La comunicazione dei nuovi elenchi trimestrali deve avvenire esclusivamente con modalità telematica: sono obbligate ad effettuare la comunicazione tutte le cooperative di facchinaggio con PAT attive per gli anni 2007-2011. Anche coloro che avessero già provveduto ad inviare gli elenchi trimestrali con le vecchie modalità sono tenuti ad effettuare nuovamente la comunicazione secondo la modalità telematica. Gli elenchi 2007-11 devono essere inviati entro il 31 marzo 2012. Dall’anno 2012, invece, gli elenchi trimestrali devono essere comunicati entro il 30 del mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento. (Inail, Nota 30 gennaio 2012, n.655) |
prestazioni |
Lavoratori portuali: integrazione salariale straordinaria per le giornate di mancato avviamento al lavoro. L’Inps, con messaggio del 17 gennaio 2012, n.935, fornisce le istruzioni operative per la concessione, per l'anno 2012, di un’indennità pari all'integrazione salariale straordinaria ai lavoratori portuali per le giornate di mancato avviamento al lavoro. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. (Inps, Messaggio 17/01/2012, n.935) |
Amianto: da febbraio erogate le prestazioni 2011. L’Inail, con comunicato del 1° febbraio 2012, ha reso noto che a partire dal corrente mese sono avviati i pagamenti della prestazione aggiuntiva prevista dal Fondo per le vittime dell'amianto per le competenze dell'anno 2011. In particolare, i pagamenti di febbraio riguardano gli importi dovuti come primo acconto e corrispondono al 10% della prestazione percepita per l'anno di competenza 2011. La percentuale del secondo acconto sarà fissata nei prossimi mesi e quella relativa al conguaglio il prossimo anno. Viene infine precisato che le erogazioni per l'anno 2010 - previste in un’unica soluzione e nella misura del 15% della rendita - saranno assegnate non appena verranno trasferite le necessarie risorse finanziarie statali. (Inail, Comunicato 01/02/2012) |
ispezioni |
Comunicazione per tirocinio invalido: applicabile la sanzione. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n.3 del 27 gennaio 2012, ha chiarito che, nel caso in cui in sede di ispezione venga riscontrata la non veridicità del tirocinio con relativa trasformazione dello stesso in un rapporto di lavoro subordinato, sarà applicabile la sanzione relativa alle comunicazioni obbligatorie (art.19, co.3 del D.Lgs. n.276/03), poiché tale sanzione non è legata solo all’omissione in senso stretto, ma anche ad una diversa ed errata indicazione dei dati contenuti nel modello. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello 27/01/2012, n.3) |
tassazione e redditi di lavoro |
Accordo quadro sulla detassazione negli studi. In data 18 gennaio 2012 Confprofessioni con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno siglato un accordo quadro per l’applicazione della detassazione. L'accordo ingloba uno schema di accordo regionale che deve però essere siglato in ogni singolo territorio. (Confprofessioni Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, Accordo 18/01/2012) |
Precipitazioni nevose febbraio: possibili provvedimenti per agevolare le aree interessate. L’Agenzia delle Entrate, con comunicato dell’8 febbraio 2012, ha reso noto che per i contribuenti domiciliati nelle zone interessate dalle recenti eccezionali precipitazioni nevose sarà valutata la disapplicazione per causa di forza maggiore delle sanzioni previste per ritardi nell’effettuazione degli adempimenti tributari, anche in relazione ad eventuali provvedimenti che potranno individuare le aree interessate da tali eventi. (Agenzia delle Entrate, Comunicato 08/02/2012) |
agevolazioni, incentivi e benefici |
Stanziate le risorse 2011 per occupazione e formazione. Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.23 del 28 gennaio 2012 i comunicati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla ripartizione dei fondi per interventi a sostegno dell’occupazione e dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto/dovere nell'istruzione e nella formazione professionale relativi all’anno 2011. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comunicati) |
previdenza |
Tutela dei redditi per 677 pensionati fuori dalla finestra pensionistica. L’Inps, con messaggio n.1648 del 30 gennaio 2012, rende noto che sarà concesso il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, solo in favore di 677 lavoratori che non rientrano nel contingente delle 10.000 unità di cui all’art.12, co.5 del D.L. n.78/10, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito. (Inps, Messaggio 30/01/2012, n.1648) |
Rivalutazione delle pensioni per l'anno 2012: stabilite le percentuali. L'Inps, con la circolare n.10 del 2 febbraio 2012, ha comunicato che, in base a quanto stabilito dalla L. n.214/11, per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100%. La perequazione dal 1° gennaio 2012 è stata pertanto attribuita nelle seguenti misure: · aumento del 2,60 % fino a € 1.405,05; · aumento fino al raggiungimento del limite massimo della fascia oltre €1.405,05 e fino a €1.441,59 con la garanzia dell’importo di €1.441,59; · nessun aumento oltre €1.441,59. (Inps, Circolare 02/02/2012, n.10) |
ammortizzatori sociali |
Marche: ammortizzatori sociali 2012. L’Inail, con messaggio n.2028 del 3 febbraio 2012, ha comunicato che il 25 gennaio scorso è stata sottoscritta l’intesa tra la regione Marche e i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori su Cig in deroga e mobilità in deroga per l’anno 2012. (Inps, Messaggio 03/02/2012, n.2028) |
PRATICA
LE NOVITÀ PER L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Si informano i Signori Clienti che è stato recentemente approvato il c.d. Decreto Semplificazioni, il D.L. 9 febbraio 2012, n.5, pubblicato nello stesso giorno nella Gazzetta Ufficiale n.33/12. Il provvedimento legislativo ha come obiettivo la riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, così da poter dare impulso alla ripresa economica.
Molte sono le novità in materia di lavoro, finalizzate a semplificare gli adempimenti dell’amministrazione del personale e i rapporti con gli Enti previdenziali.
Nella tabella che segue si riepilogano le principali novità, evidenziando la data di entrata in vigore delle novità: dove non espressamente specificato, la disposizione entra in vigore il 10 febbraio 2012, così come previsto dall’art.63 del Decreto. A seguito delle novità introdotte, il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti interpretativi con la circolare 16 febbraio 2012, di cui si è tenuto conto nella redazione della tabella di sintesi.
Art.14 – Ispezioni alle imprese |
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Semplificazione e coordinamento dei controlli sulle imprese |
ÆLe Amministrazioni Pubbliche sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese, suddivise per dimensioni e settore di attività. ÆPer favorire la competitività delle imprese, il Governo potrà adottare uno o più regolamenti per razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese, nel rispetto dei seguenti principi: a. proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata; b. eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici; c. coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni d. collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità; e. informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative. ÆLe disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia. |
Art.15 - Maternità |
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Nuove regole per l’astensione anticipata dal lavoro |
ÆA decorrere dal 1° aprile 2012, saranno modificate la competenza e la procedura per l’interdizione anticipata dal lavoro. ÆAlle ASL è devoluta, in via esclusiva, la procedura per l’interdizione anticipata dal lavoro motivata da “gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose” (art.17, co.3, D.Lgs. n.151/01); spetta, viceversa, alle Direzioni Territoriali per il Lavoro (DTL) l’istruttoria e l’emanazione dei provvedimenti per l’interdizione anticipata in caso di condizioni di lavoro pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, qualora lo spostamento a mansioni diverse sia, da un punto di vista organizzativo, impossibile. ÆFino al 31 marzo 2012 l’istruttoria e l’emanazione dei provvedimenti saranno seguiti dalle DTL. |
Art.16 – Disposizioni previdenziali |
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Pagamenti all’Inps mediante strumenti elettronici |
ÆA decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le sedi dell’Inps dovranno essere utilizzati esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate. ÆGli enti previdenziali sono tenuti al versamento degli interessi legali sulle prestazioni dovute a seguito di domande accolte dopo i termini previsti, solo nel caso in cui l’interessato abbia comunicato tutti i dati in via telematica, compresa la posta elettronica certificata. |
Art.17 – Assunzione lavoratori Extra UE |
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CO per i lavoratori stranieri e novità per i lavoratori stranieri |
ÆLa comunicazione obbligatoria telematica (CO) assolve agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato per l’assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato. ÆRiguardo al lavoro stagionale, decorsi i 20 giorni dalla richiesta allo Sportello immigrazione, opera il silenzio assenso, così da ritener accolta la domanda, nel caso in cui si verifichino le seguenti condizioni: a. la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; b. il lavoratore stagionale nell’anno precedente abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo. ÆLa richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un diverso datore di lavoro rispetto a quello che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale. ÆFermo restando il limite di nove mesi di durata massima dell’autorizzazione al lavoro stagionale, la durata dell’autorizzazione al lavoro stagionale può essere prorogata in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro. ÆL’autorizzazione al lavoro stagionale può essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi, anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed è rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell’avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro. In tal caso il lavoratore è esonerato dall’obbligo di rientro. |
Art.18 – Comunicazioni obbligatorie di assunzione |
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Nuove regole per l’assunzione di lavoratori extra nel settore Turismo |
ÆIl Decreto Semplificazioni provvede a coordinare la materia delle comunicazioni obbligatorie (CO) nel settore del Turismo e dei Pubblici Esercizi. ÆA seguito delle modifiche introdotte all’art.10, co.3, del D.Lgs. n.368/01, a decorrere dal 10 febbraio 2012, in caso di assunzione di lavoratori extra nel settore Turismo e Pubblici esercizi, i datori di lavoro dovranno effettuare una comunicazione sintetica e preventiva (entro le 24 del giorno antecedente all’instaurazione del rapporto di lavoro) con i dati essenziali del rapporto che si intende instaurare. La comunicazione dovrà poi essere integrata, pena l’applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (diffidabile), con i rimanenti datientro 3 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro. |
Art.18 – Collocamento obbligatorio e sospensione degli obblighi |
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Competente il Ministero del Lavoro per unità produttive in più provincie |
ÆIn caso di procedure di Cigs, mobilità e contratti di solidarietà, la sospensione degli obblighi di collocamento di soggetti disabili richiede, in caso di unità produttive ubicate in più provincie, che il datore di lavoro invii al Ministero del Lavoro il provvedimento di ammissione alla procedura. ÆIn tutti gli altri casi rimane confermato che il provvedimento di ammissione alla procedura dovrà essere inviato al Centro per l’Impiego competente per territorio. ÆLa novità, anche in questo caso, entra in vigore il 10 febbraio 2012. |
Art.19 – Libro Unico del Lavoro |
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Recepite in legge le indicazioni ministeriali su omessa e infedele registrazione |
ÆIl Decreto Semplificazioni recepisce in legge le interpretazioni di prassi fornite dal Ministero del Lavoro in materia di Libro Unico del Lavoro. In particolare viene ribadito che: · la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione; · la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazione dei dati diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. ÆPertanto, la novella legislativa non muta il quadro di riferimento in materia. Come confermato dal Ministero del Lavoro, con la circolare 16 febbraio 2012, n.2, in caso di omesse registrazioni andrà applicata una sola sanzione per ciascun mese di riferimento e in base al numero di lavoratori interessati (da € 150,00 a € 1.500,00 fino a dieci lavoratori, da € 500,00 a € 3.000,00 oltre dieci lavoratori), a prescindere dal numero di omissioni contenute nel LUL. ÆPer quanto riguarda le infedeli registrazioni, sarà applicabile la sanzione amministrativa nel caso in cui i dati riportati sul LUL siano quantitativamente o qualitativamente diversi rispetto alla prestazione lavorativa resa. |
Art.21– Responsabilità solidale negli appalti |
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Rientrano le quote di Tfr, sono escluse le sanzioni civili |
ÆViene modificato l’art.29, co.2, del D.Lgs. n.276/03, per quanto riguarda la responsabilità solidale negli appalti. ÆIn primo luogo, nella solidarietà retributiva tra committente e appaltatore/subappaltatore rientrano le quote di Tfr relative al periodo di esecuzione del contratto di appalto. ÆInfine, il Decreto Semplificazione esclude espressamente che nella solidarietà contributiva rientrino le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. ÆLa novità, in questo caso, smentisce quanto in precedenza affermato dal Ministero del Lavoro in via interpretativa, con la risposta a interpello 3/2010. |
Art.37– Posta elettronica certificata |
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Termine per la comunicazione della PEC al registro delle imprese |
ÆLe imprese costituite in forma societaria che, alla data del 10 febbraio 2012, non hanno ancora comunicato la Pec al registro delle imprese, dovranno provvedere entro il 30 giugno 2012. |
Art.45 – Privacy |
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Abolito l’obbligo di tenuta del DPS |
ÆRelativamente all'obbligo di aggiornare, entro il 31 marzo di ogni anno, il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS), il Decreto Semplificazione ha soppresso, tra gli adempimenti in materia di misure minime di sicurezza, il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS). ÆPertanto, salvo che intervengano modifiche da parte del Parlamento in sede di conversione, l'obbligo di redigere e aggiornare periodicamente il citato DPS è venuto meno. |
Art. 59 – Credito di imposta assunzioni al Sud |
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Ampliato il periodo per poter beneficiare del credito di imposta |
ÆIl Decreto Semplificazione modifica, con effetto retroattivo decorrente dal 14 maggio 2011, le condizioni per poter accedere al credito di imposta per le assunzioni al Sud. ÆIn particolare, le assunzioni agevolate dovranno essere effettuate entro 24 mesi dall’entrata in vigore del D.L. n.70/11 ossia entro il 14 maggio 2014 (in precedenza 12 mesi), così come l’incremento occupazionale. ÆLa base occupazionale per verificare l’incremento determinato dall’assunzione è quella dei 12 mesi precedenti l’assunzione e non più quella dei 12 mesi precedenti il 14 maggio 2011. ÆInfine, il credito di imposta deve essere compensato nel mod. F24 entro due anni dalla data di assunzione. |
LIBERO ACCESSO AL LAVORO PER RUMENI E BULGARI
I Ministeri del Lavoro e dell’Interno, con la nota n.620 del 3 febbraio 2012, hanno reso noto che il regime transitorio in materia di limitazioni per l’accesso al mercato del lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati di Romania e Bulgaria non è stato prorogato oltre la scadenza del 31 dicembre 2011.
A partire dal 1° gennaio 2012, perciò, i lavoratori rumeni e bulgari possono essere assunti in tutti i settori produttivi senza restrizioni, al pari degli altri soggetti comunitari. |
L’Italia, infatti, aveva optato per avvalersi del regime transitorio restrittivo che imponeva, per tali cittadini, la richiesta preventiva di nulla osta allo Sportello Unico per l’immigrazione ai fini dell’assunzione, fatti salvi alcuni settori per i quali era già stato liberalizzato l’accesso al lavoro (agricoltura, turistico e alberghiero, domestico e di assistenza alla persona, edile, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, stagionale).
STANDARD FORMATIVI PER APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE IN LOMBARDIA
Si informano i Signori Clienti che la Regione Lombardia, con la delibera 25 gennaio 2012, n.2933, ha approvato gli standard minimi relativi all’offerta formativa regionale pubblica in materia di competenze di base e trasversali per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, recentemente modificato dal T.U. dell’apprendistato, il D.Lgs. n.167/11.
Gli standard formativi avranno efficacia a decorrere dal 25 aprile 2012. Dal 1° gennaio 2013, gli standard si applicheranno a tutti i contratti di apprendistato attivi, anche se riferibili alla precedente normativa.
La Delibera, innanzitutto, prevede che la formazione di base, pari a 120 ore complessive per tutta la durata del contratto di apprendistato, possa essere svolta presso un organismo accreditato dalla regione ovvero presso il luogo di lavoro.
La durata della formazione è poi modulata sulla base del titolo di studio dell’apprendista:
}120 ore per apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o privi di titolo di studio;
}80 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma di istruzione;
}40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario.
Nel caso di successivi contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere, stipulati dallo stesso lavoratore con diversi datori di lavoro, i periodi di formazione svolti e finalizzati all’acquisizione delle competenze di base sono riconosciuti e si sommano al fine del raggiungimento delle 120 ore massime, nel rispetto dell’articolazione sopraindicata.
Le competenze di base e traversali, nonché quelle tecnico professionali, acquisite dagli apprendisti in esito ai moduli di formazione, sono certificate e trascritte sul libretto formativo:
Ædagli operatori accreditati per la formazione, nel caso in cui questi siano anche erogatori della formazione di base e trasversale;
Æda operatori per i servizi al lavoro, ovvero da enti bilaterali, accreditati per i servizi al lavoro, nel caso in cui la formazione sia stata svolta dall’impresa.
PAGAMENTI DIRETTI DEL FONDO DI TESORERIA
E INTERAZIONI CON IL FONDO DI GARANZIA
Con il messaggio n.2057/11, l’Inps è intervenuto per fornire chiarimenti riguardanti le interazioni con il Fondo di Garanzia in merito ai pagamenti di Tfr effettuati direttamente dal Fondo di Tesoreria, evidenziando taluni comportamenti non conformi alle disposizioni impartite e prospettando soluzioni.
1) Conguaglio già effettuato dal datore di lavoro
L’Inps comunicherà al lavoratore e all’azienda che non provvederà al pagamento del Tfr quando la prestazione risulti già liquidata (fornendo il dettaglio degli importi che risultino già conguagliati) qualora il datore di lavoro:
Æabbia posto a conguaglio somme a titolo di liquidazioni/anticipazioni di Tfr di pertinenza del Fondo di Tesoreria, senza averle corrisposte ai lavoratori che ne chiedono il pagamento diretto all’Inps;
Æabbia dichiarato l’incapienza e chiesto il pagamento diretto del Tfr al Fondo di Tesoreria per importi che, secondo quanto comunicato con i flussi individuali, paiono già essere stati conguagliati per i lavoratori interessati.
In presenza di un mero errore nella compilazione del flusso individuale, il datore di lavoro sarà invitato a procedere alle opportune rettifiche; qualora, invece, l’Inps accertasse, anche mediante ispezione, un’irregolarità nel comportamento aziendale, il datore di lavoro dovrà regolarizzare la situazione entro 30 giorni.
L’Inps procederà al pagamento solo dopo la definizione della situazione e purché anche il flusso informativo sia stato correttamente definito.
2) Omissioni contributive
A fronte di un’omissione, totale o parziale, del versamento mensile delle quote di Tfr nel flusso UniEmens, si possono verificare le seguenti situazioni:
Æin caso di presenza della denuncia UniEmens vale il principio dell’automaticità delle prestazioni grazie al quale la liquidazione delle quote di Tfr potrà avvenire, salvo il recupero del credito da parte dell’Inps o l’eventuale insinuazione nel passivo fallimentare;
Æin caso di assenza della denuncia UniEmens o dei codici previsti per il contributo dovuto al Fondo di Tesoreria, l’Inps dovrà procedere alla quantificazione del debito perché l’erogazione del Tfr presuppone la trasmissione del DM10V alla procedura recupero crediti e, in caso di ispezione, l’emissione del verbale, nonché, nei casi di procedura fallimentare, l’insinuazione al passivo.
3) Procedure concorsuali
In presenza di procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo), parte del Tfr può essere dovuta anche dal Fondo di Garanzia che paga, normalmente, in conseguenza della dichiarazione di incapienza e dopo aver verificato eventuali quote già corrisposte dal Fondo di Tesoreria, nonché l’esistenza ed il periodo di riferimento dei pagamenti a carico dell’altro Fondo.
In caso di richiesta di pagamento di quote di Tfr a carico del Fondo di Tesoreria già conguagliate dal datore di lavoro, può verificarsi che:
Æil lavoratore abbia ottenuto l’ammissione allo stato passivo divenuto esecutivo con la conseguenza che, non essendo possibile il pagamento diretto da parte del Fondo di Tesoreria, in presenza dei requisiti previsti, potrà essere presentata domanda al Fondo di Garanzia da parte del lavoratore stesso, ma l’Inps segnalerà l’accaduto all’autorità giudiziaria per accertare eventuali ipotesi di reato (truffa) da parte del datore di lavoro;
Æil lavoratore non abbia ottenuto l’ammissione al passivo fallimentare o non sia ancora intervenuta la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, con la conseguenza che l’importo è dovuto del Fondo di Tesoreria, ma il suo pagamento è subordinato all’esito di un accesso ispettivo che addebiti il valore della quota di Tfr indebitamente conguagliata dal datore di lavoro fallito.
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE INPS
PER L’ANNO 2012
L’Inps ha illustrato le principali novità contributive per l’anno 2012 con i seguenti documenti di prassi:
a) circolare 3 febbraio 2012, n.16;
b) circolare 8 febbraio 2012, n.20;
c) circolare 9 febbraio 2012, n.21.
Si riepilogano di seguito le principali novità:
a) Circolare Inps 3 febbraio 2012, n.16
Contribuzione per la Gestione Separata Inps per l’anno 2012 dovuta entro il massimale pari ad euro 96.149,00.
LE ALIQUOTE DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DAL 1° GENNAIO 2012 |
|
SOGGETTI INTERESSATI |
ALIQUOTA DI VERSAMENTO |
Iscritti ad altra assicurazione obbligatoria o titolari di pensione |
18% |
Iscritti alla Gestione Separata privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e non pensionati |
27,72% |
b)Circolare Inps 8 febbraio 2012, n.20
1. Trattamenti di integrazione salariale
ÆTrattamenti di integrazione salariale |
|||
ÆRetribuzione (euro) |
ÆTetto |
ÆImporto lordo (euro) |
ÆImporto netto (euro) |
ÆInferiore o uguale a 2.014,77 |
ÆBasso |
Æ931,28 |
Æ876,89 |
ÆSuperiore 2.014,77 |
ÆAlto |
Æ1.119,32 |
Æ1.053,95 |
Detti importi massimi devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
ÆTrattamenti di integrazione salariale - Settore edile (intemperie stagionali) |
|||
Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.014,77 |
Basso |
Æ1.117,54 |
Æ1.052,28 |
Superiore 2.014,77 |
Alto |
1.343,18 |
1.264,74 |
2. Indennità di mobilità
ÆIndennità di mobilità |
|||
ÆRetribuzione (euro) |
ÆTetto |
ÆImporto lordo (euro) |
ÆImporto netto (euro) |
ÆInferiore o uguale a 2.014,77 |
ÆBasso |
931,28 |
876,89 |
ÆSuperiore 2.014,77 |
ÆAlto |
1.119,32 |
1.053,95 |
Tali importi sono validi anche per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ex L. n.223/91 e n.451/94.
3. Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia (L. n.427/75)
anno 2012 |
ÆImporto lordo (euro) |
ÆImporto netto (euro) |
trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia |
608,90 |
573,34 |
4. Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola
Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali |
|
anno 2012 |
Euro |
importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali |
931,28 |
1.119,32 |
Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e agricola con requisiti normali e ridotti |
|
anno 2011 |
Euro |
importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali |
906,80 |
1.089,89 |
5. Assegno per attività socialmente utili
anno 2012 |
Euro |
importo mensile |
556,00 |
c) Circolare Inps 9 febbraio 2011, n.21
Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile UniEmens
1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori:
anno 2012 |
Euro |
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld |
481,00 |
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) |
45,70 |
2. Retribuzioni convenzionali in genere.
anno 2012: retribuzioni convenzionali in genere |
Euro |
Retribuzione giornaliera minima |
25,39 |
3. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (legge n.250/58)
anno 2012: soci delle cooperative della piccola pesca |
Euro |
Retribuzione convenzionale mensile |
635,00 |
4. Rapporti di lavoro a tempo parziale
Nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:
(€ 45,70) x (6) / (40) = € 6,86 = minimale di retribuzione oraria |
5. Art.3-ter della legge 14.11.1992, n.438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2012 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale
anno 2012 |
Euro |
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua |
44.204,00 |
Importo mensilizzato |
3.684,00 |
6. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
anno 2012 |
Euro |
Trattamento minimo di pensione |
481,00 |
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%) |
192,40 |
Limite annuale per l’accredito dei contributi |
10.005,00 |
7. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
anno 2012 |
Euro |
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa |
Æ5,29 |
Fringe benefit (tetto) |
Æ258,23 |
Indennità di trasferta intera Italia |
Æ46,48 |
Indennità di trasferta 2/3 Italia |
Æ30,99 |
Indennità di trasferta 1/3 Italia |
Æ15,49 |
Indennità di trasferta intera estero |
Æ77,47 |
Indennità di trasferta 2/3 estero |
Æ51,65 |
Indennità di trasferta 1/3 estero |
Æ25,82 |
Indennità di trasferimento Italia (tetto) |
Æ1.549,37 |
Indennità di trasferimento estero (tetto) |
Æ4.648,11 |
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) |
Æ2.065,83 |
8. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato.
anno 2012 |
Euro |
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato |
67,14 |
9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.
anno 2012 |
Euro |
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria |
1.999,45 |
Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva della denuncia mensile analitica (DMA) - ex Inpdap
1. Minimali contributivi:
anno 2012 |
Euro |
Minimale contributivo |
10.005,00 |
2. Aggiornamento del massimale annuo della base contributivae pensionabile.
anno 2012 |
Euro |
Massimale annuo della base contributiva |
96.149,00 |
3. Art.3-ter della legge 14.11.1992, n.438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2012 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale
anno 2012 |
Euro |
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua |
44.204,00 |
4. Massimale contributivo per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
anno 2012 |
Euro |
Massimale contributivo annuo |
175.265,00 |
5. Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità
anno 2012 |
Euro |
Retribuzione annua |
45.472,00 |
Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile unificata - ex Enpals
a) Lavoratori dello spettacolo
1. Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95
anno 2012 |
Euro |
Massimale annuo, oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 5% ripartito in egual misura tra datore di lavoro e lavoratore. |
96.149,00 |
L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione eccedente euro: |
44.204,00 |
2. Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95
anno 2012 |
|||
Fasce di retribuzione giornaliera |
Massimale di retribuzione giornaliera imponibile |
Giorni di contribuzione accreditati |
|
Da Euro |
Ad Euro |
Euro |
|
700,94 |
1.401,86 |
700,93 |
1 |
1.401,87 |
3.504,65 |
1.401,86 |
2 |
3.504,66 |
5.607,44 |
2.102,79 |
3 |
5.607,45 |
7.710,23 |
2.803,72 |
4 |
7.710,24 |
9.813,02 |
3.504,65 |
5 |
9.813,03 |
12.616,74 |
4.205,58 |
6 |
12.616,75 |
15.420,46 |
4.906,51 |
7 |
15.420,47 |
In poi |
5.607,44 |
8 |
Il contributo di solidarietà del 5% egualmente ripartito tra datore di lavoro e lavoratore si applica sulla parte di retribuzione giornaliera che eccede il massimale relativo a ciascuna delle fasce riportate. |
|||
L’aliquota aggiuntiva 1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente euro 141,68 e fino al massimale relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera. |
b)Sportivi professionisti
1. Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95
anno 2012 |
Euro |
Massimale annuo, oltre il quale si applica il contributo di solidarietà dell’1,2% ripartito in egual misura tra datore di lavoro e lavoratore fino ad euro 701.058,00. |
96.149,00 |
L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione eccedente euro: |
44.204,00 |
2. Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95
anno 2012 |
Euro |
Massimale di retribuzione giornaliera imponibile oltre il quale si applica il contributo di solidarietà dell’1,2% ripartito in egual misura tra datore di lavoro e lavoratore fino ad euro 2.246,98 giornalieri. |
308,17 |
L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione eccedente euro: |
141,68 |
c) Assunzioni agevolate
Per quanto concerne la contribuzione I.V.S. che deve essere versata dal datore di lavoro che abbia instaurato rapporti di lavoro agevolati (cfr. codici di agevolazione: CS, CF, KF, PA, GQ, MO, MD, MT, MI), la cui normativa di riferimento stabilisca che la quota dei contributi previdenziali sia dovuta in misura pari a quella degli apprendisti, fermo restando quanto dovuto per la quota a carico del lavoratore, si precisa che l’aliquota è fissata al 10%.
d)Aliquote contributive
Lavoratori dello spettacolo: aliquote contributive per l’anno 2012 |
|||||
Categoria lavoratori |
Cod. Tab. |
Cod. Caus. |
Aliquote contributive |
||
Datore di lavoro |
Lavoratore |
Totale |
|||
Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95. |
C3 |
020 |
23,81 |
9,19 |
33,00 |
Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95. |
Y3 |
020 |
23,81 |
9,19 |
33,00 |
Tersicorei e ballerini iscritti all’Enpals successivamente al 31.12.95 e privi di precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie. |
R3 |
020 |
25,81 |
9,89 |
35,70 |
Tersicorei e ballerini iscritti all’Enpals successivamente al 31.12.95 ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie. |
X3 |
020 |
25,81 |
9,89 |
35,70 |
Sportivi professionisti: aliquote contributive per l’anno 2012 |
|||||
Categoria lavoratori |
Cod. Tab. |
Cod. Caus. |
Aliquote contributive |
||
Datore di lavoro |
Lavoratore |
Totale |
|||
Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95. |
T |
020 |
23,81 |
9,19 |
33,00 |
Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95. |
Z |
020 |
23,81 |
9,19 |
33,00 |
CONTRIBUTI 2012 PER LAVORATORI DOMESTICI
1) Minimi retributivi
L’Inps, con circolare n.17 del 3 febbraio 2012, comunica i valori relativi alla retribuzione oraria per i lavoratori domestici e il relativo importo contributivo.
ÆLAVORATORI ITALIANI E STRANIERI |
|||
ÆRETRIBUZIONE ORARIA |
ÆIMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
ÆEffettiva |
ÆConvenzionale |
ÆComprensivo quota CUAF |
ÆSenza quota ÆCUAF (1) |
Æfino a € 7,54 |
Æ€ 6,68 |
Æ€ 1,40 (0,34) (2) |
Æ€ 1,41 (0,34) (2) |
Æoltre € 7,54 Æfino a € 9,19 |
Æ€ 7,54 |
Æ€ 1,58 (0,38) (2) |
Æ€ 1,59 (0,38) (2) |
Æoltre € 9,19 |
Æ€ 9,19 |
Æ€ 1,93 (0,46) (2) |
Æ€ 1,94 (0,46) (2) |
ÆOrario di lavoro Æsuperiore a 24 ore Æsettimanali |
Æ€ 4,85 |
Æ€ 1,02 (0,24) (2) |
Æ€ 1,02 (0,24) (2) |
Æ(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art.1 del DPR 31 dicembre 1971, n.1403). Æ(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. |
2) Coefficienti di ripartizione
|
ÆGESTIONE |
ÆLAVORATORI DOMESTICI ÆCON CUAF |
ÆLAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF |
|||||
|
Æ |
ÆALIQUOTE |
ÆCOEFFICIENTI |
ÆALIQUOTE |
ÆCOEFFICIENTI |
|
||
ÆF.P.L.D. |
Æ17,4275% |
Æ0,831068 |
Æ17,2075% |
Æ0,824509 |
|
|||
ÆD.S. |
Æ2,0325% |
Æ0,096924 |
Æ2,1525% |
Æ0,103138 |
|
|||
ÆC.U.A.F. |
Æ0,0000% |
Æ0,000000 |
Æ |
Æ |
|
|||
ÆMATERNITA’ |
Æ0,0000% |
Æ0,000000 |
Æ0,0000% |
Æ0,000000 |
|
|||
ÆINAIL |
Æ1,31% |
Æ0,062470 |
Æ1,31% |
Æ0,062770 |
|
|||
ÆFondo garanzia tratt. fine rapporto |
Æ0,20% |
Æ0,009538 |
Æ0,20% |
Æ0,009583 |
|
|||
ÆTOTALE |
Æ20,97% |
Æ1,000000 |
Æ20,87% |
Æ1,000000 |
|
|||
FISSATI I VALORI CONTRIBUTIVI PER L’ANNO 2012
PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Informiamo i Signori clienti iscritti alla gestione Artigiani o Commercianti che l’Inps, con circolare n.14 del 3 febbraio scorso, ha fornito i valori 2012 per il pagamento della contribuzione.
Per l’anno 2012 il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a euro 14.930,00.
· La contribuzione dovuta sul minimale deve essere calcolata in base alle seguenti aliquote:
·
Contribuzione Ivs sul minimale di reddito
ÜArtigiani: 21,30% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (18,30% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni);
ÜCommercianti: 21,39% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (18,39% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni).
Contributi Ivs sul reddito eccedente il minimale
Per i redditi superiori a € 44.204,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale. Le aliquote contributive, pertanto, risultano come segue:
ÜArtigiani:
· 21,30% del reddito superiore a € 14.930,00 e fino a € 44.204,00;
· 22,30% del reddito superiore a € 44.204,00 e fino al massimale;
· per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 18,30% e al 19,30%.
ÜCommercianti:
· 21,39% del reddito superiore a € 14.930,00 e fino a € 44.204,00;
· 22,39% del reddito superiore a € 44.204,00 e fino al massimale;
· per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 18,39% e al 19,39%
Per l'anno 2012, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a € 73.673,00 per lavoratori con anzianità contributiva al 31/12/1995, e a € 96.149,00 per lavoratori privi di tale anzianità contributiva.
I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
}16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2012 e 16 febbraio 2013, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
}entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2011, primo acconto 2012 e secondo acconto 2012.
RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO
§ Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fissato per l’anno 2012 le retribuzioni convenzionali differenziate per categoria di appartenenza e settori di attività (determinate sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente), da utilizzare per il calcolo dei contributi e delle imposte dei lavoratori italiani operanti all’estero.
Si ricorda che tali valori, in vigore per tutto l’anno 2012, rappresentano la base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità e per il trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.
Le tabelle allegate al decreto, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.24 del 30 gennaio 2012, indicano i dati per ciascun settore e sono divise in base al tipo di lavoratore fra: operai e impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti.
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI DI AZIENDE AGRICOLE
PER L’ANNO 2012
La Fondazione Enpaia, con le circolari nn.1 e 2 del febbraio 2012, ha riepilogato gli obblighi previdenziali a carico delle aziende agricole e dei consorzi di bonifica o dei loro intermediari abilitati (consulenti e associazioni di categoria). Si riepilogano qui di seguito i principali adempimenti.
Aliquote contributive aziende agricole
Le aliquote contributive previste per il 2012 sono pari all’11% per gli impiegati e i quadri e al 12% per i dirigenti, sono valide per tutti i tipi di rapporto e sono così suddivise:
1. fondo per il trattamento di fine rapporto: pari al 6% della retribuzione lorda mensile ed è a totale carico del datore di lavoro;
2. fondo di previdenza: pari al 4% della retribuzione lorda mensile, calcolato sino al 65° anno di età, di cui 1,50% a carico del dipendente;
3. assicurazione infortuni professionali ed extra-professionali: pari all’1% della retribuzione lorda mensile per impiegati/quadri (2% per i dirigenti) ripartita a metà tra datore di lavoro e lavoratore.
Sul totale dei contributi è dovuta dal datore di lavoro l’addizionale del 4%.
Fondo per il trattamento di fine rapporto
La contribuzione è pari al 6% della retribuzione lorda mensile ed è a totale carico del datore di lavoro. L’Enpaia corrisponde direttamente all’assicurato il trattamento e l’azienda deve comunicare l’avvenuta cessazione ed inviare in originale per posta il modulo Mod. Prev./01 compilato e sottoscritto anche dal lavoratore.
Fondo di previdenza
La contribuzione è pari al 4% della retribuzione lorda mensile, di cui l’1,50% a carico del dipendente. L’Enpaia corrisponde direttamente all’iscritto previa compilazione del modello LIQ.CONTOIND/02.
Assicurazione infortuni professionali ed extra-professionali
La contribuzione è pari all’1% della retribuzione lorda mensile (2% per i dirigenti), di cui la metà a carico del lavoratore.
Denuncia di infortunio
}In caso di infortunio professionale o in itinere la denuncia (modello PREV/05) andrà trasmessa all’autorità di Pubblica Sicurezza e poi all’Enpaia unitamente all’attestazione dell’avvenuto invio all’autorità;
}in caso di infortunio in itinere va compilato anche il modello QUEST/IT;
}l’assicurato deve compilare il modello PREV/37 in ogni caso;
}alla ripresa dell’attività lavorativa va trasmesso il modello PREV/50;
}per le richieste di riconoscimento di malattia professionale si utilizza il modello MAL/PROF.
Obblighi contributivi |
Scadenza |
Modalità |
Apertura posizione nuove aziende |
Entro 15 giorni dalla data di assunzione o iscrizione di personale con qualifica impiegatizia o dirigenziale |
Modello AP/01 a mezzo posta o pec |
Denuncia variazione dati aziendali |
Entro 30 giorni dall’avvenuta variazione |
A mezzo posta, fax, pec o telematica (solo indirizzi e recapiti telefonici) |
Denuncia iscrizione del Rdl |
Entro 15 giorni dalla data di assunzione o di insorgenza dell’obbligo |
Denuncia telematica con obbligo di invio del modello ISCR/01 a mezzo posta, fax o pec |
Denuncia trasferimento del Rdl |
Entro 15 giorni dalla data del passaggio da un datore di lavoro ad un altro senza risoluzione del rapporto di lavoro che dia luogo al pagamento di prestazioni |
Non inviare modello ISCR/01. Denuncia a mezzo posta, fax o pec |
Denuncia mensile e pagamento contributi |
Entro il 25 del mese successivo a quello di competenza |
Pagamento tramite MAV, denuncia telematica |
Denuncia variazioni del Rdl o dati individuali |
Entro 30 giorni dal verificarsi della variazione |
Denuncia telematica |
Denuncia sospensione del Rdl |
Entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento sospensivo |
Denuncia telematica con obbligo di invio certificazione solo per cassa integrazione e malattia |
Delega a consulenti o associazioni di categoria |
|
Denuncia telematica con obbligo di invio per posta del Modello delega, previa registrazione telematica del consulente o dell’associazione |
Per qualsiasi informazione sono al servizio dell’utente i numeri verde dell’Enpaia 800010270 e 800313231.
CONTRATTI DI SOLIDARIETà E PRESTAZIONI OLTRE L’ORARIO
Il Ministero del Lavoro, con la nota n.621 del 16 gennaio 2012, ha fornito importanti precisazioni in materia di contratti di solidarietà difensivi, con particolare riguardo alle prestazioni eccedenti l’orario ridotto concordato.
La norma prevede che nel contratto siano determinate anche le modalità con le quali il datore di lavoro possa far ricorso, per temporanee esigenze di maggior lavoro, a prestazioni oltre i limiti dell’orario ridotto concordato nel contratto, ma entro la soglia del normale orario contrattuale.
Il Ministero era già intervenuto sull’argomento con la circolare n.20/04 chiarendo che:
}le parti devono definire nel contratto stipulato le modalità di richiamo in servizio;
}eventuali prestazioni di lavoro straordinario, oltre il normale orario contrattuale, possono essere richieste solo a fronte di particolari ed eccezionali esigenze derivanti dalla tipologia dell’impresa o del lavoro svolto.
Per quanto concerne, invece, le prestazioni lavorative richieste oltre l’orario ridotto concordato, ma non straordinarie, il Ministero ha ora chiarito che le motivazioni sottese a tale richiesta possono consistere anche nella normale fluttuazione del mercato di riferimento sulla base della sola valutazione dell’azienda, ritenendo che tale situazione ben possa farsi rientrare nella definizione delle motivazioni che, in base alla norma, giustificano la richiesta.
Nei contratti di solidarietà di tipo difensivo, quindi, non sono necessarie ragioni eccezionali o di urgenza per effettuare un aumento dell’orario ridotto di lavoro entro il limite del normale orario contrattuale. |
Sia nel caso di lavoro ordinario che straordinario, comunque, tali prestazioni aggiuntive richieste comportano una riduzione del trattamento di integrazione salariale, con conseguente pagamento dei contributi a carico dell’azienda.
DOPPIA CONTRIBUZIONE AMMINISTRATORI
La Corte costituzionale, con sentenza del 23 gennaio 2012, n.15, ha posto definitivamente fine alla querelle relativa al presunto assoggettamento a doppia contribuzione del socio amministratore di una Società SRL Commerciale.
La sentenza stabilisce che il socio di una Srl commerciale che lavora nella società e riveste anche la carica di amministratore deve pagare, per la prima attività, i contributi alla gestione commercianti Inps e, per la seconda, alla Gestione separata dei collaboratori (principio di doppia contribuzione).
Si ricorda che l’Inps ha sempre asserito che i soci di SRL commerciali, che esercitano anche il compito di amministratori, sono obbligati alla doppia contribuzione; tuttavia il contenzioso su tale materia è stato molto ricco: le Corti di merito avevano dato ragione all'Istituto, mentre la Cassazione, con una sentenza a Sezioni unite (n.3240/10), si era contrapposta.
Il D.L. n.78/10, infine, con un’interpretazione autentica della norma di riferimento, aveva precisato che il principio della prevalenza per definire la gestione destinataria della contribuzione si applica solo per le attività autonome esercitate in forma d'impresa da commercianti, artigiani e coltivatori diretti, escludendo di fatto i rapporti di lavoro che richiedono l'iscrizione alla Gestione separata.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n.15/12, dichiara la piena legittimità della norma presente nel D.L. n.78/10, ponendo completamente fine al contenzioso in oggetto.
PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI MARZO 2012
Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di marzo 2012.
Agenzie marittime ed aeree – Accordo 12 febbraio 2009 - 16 marzo 2009 |
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Orario di lavoro |
I rol maturati entro il 31 dicembre 2011 possono essere fruiti entro il 31 marzo 2012, ovvero retribuiti con la retribuzione di aprile 2012 |
Ex festività |
I permessi individuali retribuiti per complessive 32 ore (ex festività) maturati al 31 dicembre 2011 possono essere goduti entro il 31 marzo 2012, ovvero retribuiti ad aprile 2012 |
Alimentari e panificazione - Aziende artigiane – Accordo 27 aprile 2010 |
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Aumento minimi tabellari |
cAlimentari Aumento livello 1S: € 39,12; cPanificazione Aumento livello A1S: € 33,00 |
Cinematografi – Esercizi – Accordo 25 novembre 2011 |
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Una tantum |
Erogazione seconda trance importo forfetario: cMonosale e multisale Livello Q: € 83,03 cMultiplex e magaplex Livello Q A: € 90,58 |
Cinematografia – Produzione - Accordo 21 dicembre 2011 |
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Una tantum |
Erogato un importo forfettario di € 280,00. |
Comunicazione - Aziende artigiane - Accordo 25 ottobre 2010 |
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Una tantum |
Erogata la seconda tranche pari ad € 60,00 |
Lapidei - Piccola e media industria - Accordo 5 ottobre 2010 |
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Aumento minimi tabellari |
Livello 1; aumento € 52,50 |
Lavanderie - Aziende artigiane - Ipotesi di accordo 3 dicembre 2010 |
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Una tantum |
Erogata la seconda tranche pari ad € 61,00 |
Metalmeccanica - Piccola e media industria – Accordo 3 giugno 2010 |
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Aumento minimi tabellari |
Livello 9Q; aumento € 64,58 |
Occhiali - Aziende artigiane - Ipotesi di accordo 3 dicembre 2010 |
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Una tantum |
Erogata la seconda tranche pari ad € 61,00 |
Servizi di pulizia - Aziende industriali – Accordo 31 maggio 2011 |
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Aumento minimi tabellari |
Livello Q; aumento € 20,18 |
Tessili e abbigliamento - Aziende artigiane - Ipotesi di accordo 3 dicembre 2010 |
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Una tantum |
Erogata la seconda tranche pari ad € 61,00 |
Turismo – Confcommercio - Ipotesi di accordo 20 febbraio 2010 |
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Aumento minimi tabellari |
cAlberghi, Alberghi diurni, Agenzie di viaggio, Campeggi, Pubblici Esercizi e Sale Bingo, Stabilimenti balneari Livello QA: aumento € 21,38; cAlberghi e campeggi minori: Livello QA: aumento € 21,38; cAgenzie di viaggio minori Livello QA: aumento € 21,38; cPubblici esercizi e Stabilimenti balneari minori Livello QA: aumento € 21,38. |
Lavoratori extra e di surroga |
Al compenso orario rapportato ad un servizio minimo di 4 ore vengono erogati i seguenti aumenti: livello 4; € 0,14 |
Turismo – Confesercenti - Ipotesi di accordo 4 marzo 2010 |
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Aumento minimi tabellari |
cAlberghi, Alberghi diurni, Agenzie di viaggio, Campeggi, Pubblici Esercizi e Sale Bingo, Stabilimenti balneari Livello QA: aumento € 21,38; cAlberghi e campeggi minori Livello QA: aumento € 21,38; cAgenzie di viaggio minori Livello QA: aumento € 21,38; cPubblici esercizi e Stabilimenti balneari minori Livello QA: aumento € 21,38. |
Lavoratori extra e di surroga |
Al compenso orario rapportato ad un servizio minimo di 4 ore vengono erogati i seguenti aumenti: livello 4; € 0,14 |
Turismo – Confindustria - Ipotesi di accordo 9 luglio 2010 |
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Aumento minimi tabellari |
cAlberghi, Agenzie di viaggio, Pubblici esercizi Livello A1: aumento € 21,38; cAlberghi minori e Aziende turistiche all'aria aperta minori Livello A1: aumento € 21,38; cAgenzie di viaggio minori Livello A1: aumento € 21,38; cAziende di intrattenimento Livello A1: aumento € 21,38; cPubblici esercizi minori e Stabilimenti balneari minori Livello A1: aumento € 21,38. |
Lavoratori extra e di surroga |
Al compenso orario rapportato ad un servizio minimo di 4 ore vengono erogati i seguenti aumenti: livello C2; € 0,14 |
FLUSSO MODELLI 730-4
Entro il prossimo 31 marzo si dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate, solo in via telematica direttamente o tramite gli intermediari abilitati, la sede presso la quale ricevere, sempre in via telematica, i risultati finali dei modelli 730 che serviranno per effettuare i conguagli della dichiarazione in busta paga, calcolando gli importi da trattenere o rimborsare. Dal 2012 tutti i sostituti d’imposta devono partecipare al flusso telematico dei risultati finali dei modelli 730, ad eccezione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro) e dell’Inps, che già ricevono i 730-4 in via telematica tramite propri sistemi. |
I Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni 730 (modello 730-4) che l’Agenzia metterà a disposizione dei sostituti d’imposta o degli intermediari da questi incaricati. Qualora l’Agenzia non potesse rendere disponibili i modelli 730-4, li restituirà a coloro i quali abbiano prestato l’assistenza fiscale affinché li trasmettano ai sostituti d’imposta.
Chi ricevesse il 730-4 di un lavoratore per il quale non sia tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio è tenuto a restituirlo entro il 5° giorno lavorativo successivo al Caf o al professionista indicato nel flusso ricevuto dall’Agenzia delle Entrate per i conseguenti adempimenti.
Per ricevere il flusso delle comunicazioni relative ai 730-4, i sostituti d’imposta devono presentare il modello di Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, anche per comunicare la variazione dei dati già inviati (per esempio, intermediario incaricato, dati anagrafici, ecc.) entro il 31 marzo dell’anno di invio dei risultati contabili da parte dei Caf e dei professionisti abilitati, indicando la sede telematica presso cui ricevere i modelli 730-4.
I datori di lavoro che, per proprie esigenze, hanno indicato nella Cud più sedi operative, non devono riportare tali codici nella comunicazione perché già presenti nel 730-4.
I datori di lavoro che hanno già ricevuto nel 2011 i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate e non devono modificare i dati indicati nella comunicazione già presentata, non sono tenuti alla presentazione del modello di comunicazione per il 2012. |
I sostituti d’imposta appartenenti ad un gruppo societario possono indicare la sede telematica di una società appartenente allo stesso gruppo.
Ogni comunicazione annulla e sostituisce la precedente e, di conseguenza, occorre indicare tutte le informazioni richieste e non solo le variazioni, oltre al numero di protocollo attribuito alla precedente comunicazione che si intende sostituire. Anche la comunicazione sostitutiva deve essere trasmessa entro il 31 marzo come sopra specificato.
Nel solo caso di cessazione dell’attività con conseguente perdita della qualifica di sostituto d’imposta è possibile revocare la comunicazione già inviata, barrando l’apposita casella ed indicando la data di cessazione dell’attività al verificarsi di tale evento.
La comunicazione deve essere sottoscritta dal sostituto d’imposta e dall’intermediario che assume l’impegno alla sua trasmissione telematica.
L’intermediario, inoltre, deve indicare la data di assunzione dell’impegno alla presentazione telematica e conservare copia cartacea della comunicazione sottoscritta, unitamente alla delega dell’incarico conferitogli dal sostituto d’imposta. Nella comunicazione è già presente la delega all’intermediario per la ricezione dei dati relativi al modello 730-4, ma non quella per il semplice invio telematico della comunicazione.
ALIQUOTA CIG RIDOTTA
Si informano i Signori Clienti che i datori di lavoro interessati a beneficiare dell’aliquota ridotta Cig per il 2012 devono presentare, entro il 29 febbraio 2012, la dichiarazione di responsabilità relativa alla forza lavoro impiegata nel corso del 2011 ovvero nel corso del primo mese se l’attività è iniziata in corso d’anno. L’aliquota ridotta Cig, pari all’1,90% in luogo del 2,20% previsto in via ordinaria, spetta solo se, nei periodi sopra indicati a seconda del momento di inizio dell’attività, il datore di lavoro ha avuto alle proprie dipendenze un numero pari o inferiore a 50 dipendenti.
La dichiarazione deve essere presentata solo in caso di inizio attività con lavoratori dipendenti ovvero a seguito di una variazione del numero dei dipendenti che possa determinare una variazione dell’ammontare dell’aliquota, sia nel caso in cui si maturi il titolo all’aliquota agevolata, sia nel caso in cui, viceversa, se ne perda il diritto.
MODULI DI DETRAZIONI FISCALI
§ Le detrazioni sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione deve essere ripresentata al verificarsi di eventuali variazioni.
§ La spettanza delle ulteriori detrazioni (lavoro dipendente e assimilato) è collegata a situazioni oggettive (es. qualità di dipendente o di collaboratore) di cui il datore di lavoro è a conoscenza: l’Agenzia delle Entrate ritiene perciò che le altre detrazioni, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Resta fermo che il lavoratore, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più possibile vicina a quella effettiva.
· Relativamente alle detrazioni per familiari a carico, per la loro corretta gestione, il lavoratore dovrà comunicare le condizioni di spettanza, nonché il codice fiscale delle persone per le quali intende fruire delle detrazioni per carichi di famiglia.
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
DI DICHIARAZIONE DELLEDETRAZIONI
A |
Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per lavoro dipendente e “assimilato” |
Per ottenere le detrazioni per lavoro dipendente non è obbligatorio compilare il modulo che invece serve se si desidera che non siano applicate o che le stesse siano applicate su un diverso, maggior reddito. È considerato neutro, a fini della determinazione del reddito su cui calcolare la detrazione, il reddito da abitazione principale (prima casa). |
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B |
Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per carichi di famiglia |
È obbligatorio indicare il codice fiscale dei familiari a carico (punto 1, 2, 3) 1) CONIUGE A CARICO La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possiede redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili e del reddito imputabile all’abitazione principale. 2) FIGLI A CARICO Si considerano a carico (indipendentemente dall’età e dalla convivenza con il genitore richiedente) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che non abbiano redditi propri superiori a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili e del reddito imputabile all’abitazione principale. Il dipendente/collaboratore deve indicare il numero dei figli distinti a seconda che siano o meno portatori di handicap (ai sensi dell’art.3 della legge 5 febbraio 1992, n.104) e specificarne la data di nascita. Dovrà dichiarare, inoltre, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, 50% se i genitori ne usufruiscono in parti uguali), secondo i seguenti criteri: · in caso di coniuge a carico dell’altro, la detrazione per figli spetta al 100% a quest’ultimo; · se il coniuge non è a carico, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato; · in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di accordo, la detrazione spetta al 100%al genitore affidatario; · nel caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi. Per i figli dei lavoratori extracomunitari, l’articolo 21, comma 6 bis del D.L. n. 269/2003 dispone che la detrazione può essere riconosciuta solo se il lavoratore produce al sostituto di imposta: - per i contribuenti con figli a carico residenti in Italia, lo stato di famiglia dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione; - per i contribuenti con figli a carico non residenti in Italia, una documentazione equivalente validamente formata nel paese di origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in Italiano ed asseverata dal Consolato italiano nel paese di origine come conforme all’originale. Le stesse disposizioni valgono anche per il coniuge. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione richiamata, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata, ovvero da una nuova documentazione qualora i detti certificati debbano essere aggiornati. In presenza di almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. In presenza di incapienza dell’imposta netta il sostituto d’imposta potrà corrispondere il relativo credito solo a fronte della dichiarazione del dipendente di non possedere altri redditi al di fuori di quelli di lavoro dipendente o assimilato nonché dell’unità immobiliare adibita a prima casa e relative pertinenze.
3) ALTRI FAMILIARI A CARICO Si considerano altri familiari a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annue, al lordo degli oneri deducibili e del reddito imputabile all’abitazione principale, indicati nell’articolo 433 del codice civile e diversi da quelli di cui al punto 1 e 2, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Essi sono: genitori, ascendenti, discendenti (se non vi sono figli), generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali. L’ammontare della detrazione spettante va ripartita, “pro quota”, tra coloro che ne hanno diritto. Il dipendente/collaboratore dovrà dichiarare, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, o altra diversa percentuale).
Per tutte e tre le categorie di familiari sopraelencati ai fini del raggiungimento del limite di euro 2.840,51: · si devono considerare i redditi, al lordo degli oneri deducibili, che concorrono alla formazione del reddito complessivo; · non si devono considerare i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva; · si devono computare anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica; · si deve considerare il reddito derivante da abitazione principale.
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VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE
Il contribuente si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza dichiarate.
SCADENZIARIO – Principali scadenze
PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° MARZO AL 31 MARZO 2012
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° marzo 2012 al 31 marzo 2012, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.
Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo*.
Sabato 10 marzo |
§ Giornalisti previdenza complementare
Versamento dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani e invio della lista di contribuzione.
Venerdì 16 marzo |
§ Irpef versamento ritenute – Sostituti d’imposta
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d’imposta nel mese precedente.
· Irpef versamento addizionali regionali e comunali–Sostituti d’imposta
Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.
§ Contributi Inps – Gestione Separata
Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.
· Contributi Inps – Pescatori autonomi
Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.
· Contributi Inps – Datori di lavoro
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.
§ Contributi inps – Datori di lavoro agricolo
Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al terzo trimestre 2011.
§ Autoliquidazione Inail – Invio Denuncia telematica
Termine per l’invio del modello di denuncia dell’autoliquidazione Inail 2011/2012, da effettuarsi esclusivamente con modalità telematiche.
· Contributi Enpals – Versamento
Versamento dei contributi dovuti all’Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
L’Enpals, con nota del 12 dicembre 2011, ricordando che il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ha previsto la soppressione dell’ente stesso e il trasferimento delle relative funzioni all’Inps, rende noto che assicurerà la continuità gestionale e che per l'assolvimento degli adempimenti obbligatori a carico delle aziende, gli utenti potranno continuare a rivolgersi agli uffici dell'Istituto.
· Contributi Inpgi – Versamento
Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.
§ Contributi Casagit – Versamento
Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.
domenica 25 marzo |
· Contributi Enpaia – Versamento
Versamento dei contributi dovuti all’Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.
· Contributi Enpals – Denuncia mensile
Denuncia mensile unificata all’Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.
L’Enpals, con nota del 12 dicembre 2011, ricordando che il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ha previsto la soppressione dell’ente stesso e il trasferimento delle relative funzioni all’Inps, rende noto che assicurerà la continuità gestionale e che per l'assolvimento degli adempimenti obbligatori a carico delle aziende, gli utenti potranno continuare a rivolgersi agli uffici dell'Istituto.
· Inps – Richiesta autorizzazione Cig e Cigs
Presentazione all’Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente.
sabato 31 marzo |
· UniEMens – Invio telematico
Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEMens relativa al mese precedente.
§ Inps – Versamenti volontari
Versamento dei contributi volontari Inps relativi al quarto trimestre 2011.
§ Enasarco – Contributi FIRR
Scade il termine per il versamento, all’Enasarco, dei contributi dovuti per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto di agenti e rappresentanti, dovuti sulle provvigioni del 2011.
E … non meno importante … COMUNICAZIONI VARIE DALLO STUDIO
SITO INTERNET DELLO STUDIO
Si comunica alla spettabile clientela che è stato reso operativo il sito internet dello Studio all’indirizzo www.studiodenardi.it. Nel sito potrete trovare, oltre alla presente circolare e a tutte quelle pubblicate gli anni scorsi, dei servizi interessanti quali:
Ø le circolari in materia di ambiente e sicurezza
Ø alcuni links tematici interessanti
Ø la possibilità di inviare telematicamente dei quesiti ai professionisti dello Studio
Vi invito tutti a visitare il sito.
CONSEGNA DEI DOCUMENTI ALLO STUDIO
Si sottolinea ulteriormente l’importanza del rispetto dei termini di consegna dei documenti contabili allo Studio, che sono i seguenti:
· entro il giorno 2 di ogni mese: Consegna oppure trasmissione via fax allo Studio, da parte degli utenti paghe, dei fogli presenza dipendenti dello scorso mese per l’elaborazione dei cedolini paga
· entro il giorno 5 di ogni mese: Consegna allo Studio, da parte dei contribuenti in regime IVA mensile, delle fatture emesse lo scorso mese e delle fatture di acquisto ricevute lo scorso mese, per la liquidazione dell’IVA
· entro il giorno 10 di ogni mese: Consegna allo Studio, da parte dei contribuenti in regime IVA trimestrale, delle fatture emesse lo scorso mese e delle fatture di acquisto ricevute lo scorso mese, per la liquidazione dell’IVA
· entro il giorno 20 di ogni mese: Consegna allo Studio, per gli utenti in contabilità ordinaria, di tutte le contabili bancarie, degli estratti conto, della prima nota cassa e delle ricevute fiscali relative al mese scorso
La puntuale consegna dei documenti allo Studio permette da un lato noi di poterci meglio organizzare e conseguentemente di poter dare ai clienti un servizio migliore. I clienti infatti possono in tal modo contare su dati contabili sempre aggiornati.
Dall’altro lato la puntuale consegna dei documenti salvaguarda il cliente da possibili sanzioni dovute al ritardo nella registrazione della contabilità a sua volta dovuto al ritardo della consegna dei documenti allo Studio per la registrazione.
Ricordo che tutte le operazioni contabili debbono essere registrate entro 60 giorni dalla data di effettuazione e che “la tenuta delle scritture contabili e documenti non in conformità alle norme fiscali” è punita con una sanzione amministrativa da € 1.032,00 a € 7.746,00.
* Si ricorda che l’art.18 del D.Lgs. 241 del 1997, recita: “Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti unitari che si effettuano tramite modello F24) devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”.