Febbraio 2012
in primo piano |
Pubblicato in Gazzetta il Decreto liberalizzazioni. È stato pubblicato sul Supplemento ordinario n.18 alla Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio il D.L. n.1 del 24 gennaio 2012, c.d. Decreto liberalizzazioni, in vigore dalla data di pubblicazione in G.U.. Tale decreto contiene disposizioni per favorire la crescita economica, tra cui: · abrogazione delle norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale; · abrogazione di norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite; · istituzione del Tribunale delle imprese; · agevolazioni per i giovani di età inferiore ai 35 anni che costituiscano società a responsabilità limitata; · abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico: il compenso per le prestazioni professionali va quindi pattuito al momento del conferimento dell'incarico. (Decreto legge 24/01/2012 n.1, G.U. 24/01/2012, n.19; S.O. n.18) |
Il Milleproroghe è approdato in Gazzetta. È stato pubblicato nella G.U. n.302 del 29 dicembre 2011 il decreto legge Milleproroghe. Tra le proroghe in materia di lavoro si segnala: · la proroga, per tutto l'anno 2012, della possibilità di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000,00 euro per anno solare, da parte dei lavoratori part-time e dei percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito; · la proroga per il 2012 dei trattamenti di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi, gli apprendisti e i collaboratori coordinati e continuativi con l’equiparazione della misura del beneficio per tali soggetti a quella prevista per i lavoratori beneficiari della cassa integrazione in deroga; · la proroga al 16 luglio 2012 degli adempimenti e dei versamenti tributari, previdenziali e assistenziali per i soggetti colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici nelle province di La Spezia, Massa Carrara e Genova. Prorogato anche il versamento dei premi Inail in scadenza dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012; · il differimento al 1° gennaio 2013 della sperimentazione della mensilizzazione del modello 770 dei sostituti d’imposta con spostamento a gennaio 2014 dell’avvio del nuovo adempimento; · la proroga al 31 dicembre 2011 del termine per la deliberazione di aumento o riduzione dell’aliquota regionale Irpef per l’anno di imposta 2011; l’aliquota base su cui calcolare le variazioni è l’1,23% anche per le maggiorazioni già vigenti. (Decreto legge 29/12/2011 n.216, G.U. 29/12/2011, n.302) |
Durc non sostituibile da autocertificazione. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare n.619 del 16 gennaio 2012, chiarisce che le previsioni contenute nella L. n.183/11, non implicano che i contenuti del Durc siano autocertificabili. Infatti, la specialità della normativa sul DURC rende impossibile l’applicabilità allo stesso delle autocertificazioni. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Lettera circolare 16/01/2012, n.619) |
inquadramento |
Tirocini formativi: aggiornamento FAQ. Il Ministero del Lavoro, con comunicato sul proprio sito del 13 gennaio, informa che, a seguito della pubblicazione della Circolare n.24 del 12 settembre 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è disponibile l’aggiornamento delle FAQ sui tirocini formativi e di orientamento. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Notizie 13/01/2012) |
Quota disabili per gli enti di ricerca. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n.50 del 28 dicembre 2011, chiarisce che, nel caso di concorsi effettuati dagli enti di ricerca per la selezione di soggetti disabili da assumere a copertura della quota obbligatoria ex Lege n.68/99 che, ai soli fini della procedura di partecipazione alle selezioni, l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio non costituisce condizione necessaria. A seguito di tale selezione e ai fini della sottoscrizione del contratto di lavoro occorrerà invece che il soggetto disabile sia iscritto alle liste di collocamento. Inoltre il Ministero chiarisce che i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologici non possono essere considerati, sulla base delle previsioni del Ccnl applicabile a tali enti, come personale dirigente, pertanto tali soggetti non potranno essere esclusi ai fini del calcolo delle percentuali d’obbligo prevista dalla L. n.68/99. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello 28/12/2011, n.50) |
adempimenti |
Enpals: abolito il libretto personale del lavoratore. L’Enpals, con circolare n.15 del 27 dicembre 2011, chiarisce che sulla base delle previsioni della legge di Stabilità 2012 è stato abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’obbligo a carico del datore di lavoro/committente di registrare sul libretto personale del lavoratore, iscritto all’Enpals, i periodi di occupazione, nonché l’ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati. Ne deriva che, dalla stessa data, la sanzione amministrativa prevista per incompleta o inesatta registrazione dei dati da parte dell’impresa nell’ambito del citato libretto di lavoro non è più da considerarsi operante. (Enpals, Circolare 27/12/2011, n.15) |
Compilazione elenchi braccianti agricoli per l’anno 2011. L’Inps, con circolare n.1 del 5 gennaio, comunica gli adempimenti necessari alla compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per l’anno 2011. L’iscrizione in detti elenchi consente l’integrazione salariale per gli operai agricoli a tempo determinato, coloni o compartecipanti familiari che siano stati, per almeno cinque giornate, alle dipendenze di aziende agricole di cui all’art.2135 c.c., ricadenti nelle aree dichiarate colpite da avversità atmosferiche eccezionali. Le aziende interessate dovranno dichiarare lo stato calamitoso trasmettendo per via telematica la dichiarazione di calamità oppure avvalendosi degli intermediari abilitati entro il 31 gennaio 2012. Entro il 10 febbraio l’Istituto provvederà a validare le richieste. L’istituto ricorda che gli elenchi, necessari alla fruizione dei benefici, dovranno essere pubblicati sul sito internet Inps entro il 31 marzo 2012, in base a quanto disposto dalla L. n.111/11. (Inps, Circolare 05/01/2012, n.1) |
contributi e premi |
Contributi sanitari: i chiarimenti della CNCE. La Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, con nota sul proprio sito del 13 gennaio 2012, ricorda che, a decorrere dal periodo di paga di gennaio 2012, le imprese dovranno includere nella retribuzione del lavoratore imponibile ai fini delle ritenute fiscali non solo la parte del contributo versato alla Cassa Edile relativo alle prestazioni assistenziali, ma anche quella concernente le prestazioni sanitarie. (Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, Nota 13/01/2012) |
Operazione Poseidone: i chiarimenti Inps. L’Inps, con messaggio n.709 del 12 gennaio, relativamente alla c.d. Operazione Poseidone, fornisce precisazioni in merito al professionista iscritto all’albo che versi il contributo integrativo: nel caso in cui le disposizioni statutarie delle singole Casse prevedano l’iscrizione facoltativa, la mancata iscrizione del soggetto interessato non è, da sola, sufficiente a determinare obbligo contributivo alla Gestione Separata. Il contribuente potrà quindi esplicitare anche ora per allora la sua scelta, chiedendo alla Cassa di categoria di poter versare la contribuzione omessa. Invece, in presenza di regimi previdenziali che escludano la possibilità di iscrizione alla Cassa per alcune tipologie di professionisti, rimane confermato l’obbligo contributivo alla gestione Separata. Qualora il professionista che ha ricevuto l’accertamento espliciti la volontà di versare la contribuzione alla propria Cassa di appartenenza, l’Inps provvederà all’annullamento dell’accertamento, previa acquisizione della documentazione. (Inps, Messaggio 12/01/2012, n.709) |
Consulenti del lavoro: le causali tributo per la contribuzione all’Ordine. L’Agenzia delle Entrate, con R.M. n.6/E del 12 gennaio, comunica l’istituzione delle causali di contributo per il versamento della contribuzione, tramite modello F24, dovuta dagli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro nelle nuove sedi che hanno aderito alla convenzione. (Agenzia delle Entrate, R.M. 12/01/2012, n.6/E) |
tassazione e redditi di lavoro |
Istituite le causali contributo per maternità dei lavoratori agricoli OTI. L’Agenzia delle Entrate, con R.M. n.7 del 12 gennaio, ha istituito la causale contributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, della prestazione di maternità a carico Inps, anticipata ai lavoratori agricoli assunti a tempo indeterminato (OTI) dai datori di lavoro. La causale contributo di nuova istituzione è “MATA”, denominata “Aziende Agricole OTI - Importi anticipati per indennità di maternità a carico INPS”. (Agenzia delle Entrate, R.M. 12/01/2012, n.7/E) |
Le novità Irap spiegate dalla Fondazione Studi. La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con circolare n.9 del 29 dicembre 2011, ha fornito le prime indicazioni circa l’applicabilità delle novità per l’applicazione della tassazione Irap. La nuova decorrenza della deduzione al 100% è fissata al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012: per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare decorrere quindi dall’anno 2012. Ne consegue che le nuove regole di deducibilità trovano applicazione con riferimento ai versamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2012 e, pertanto, con riferimento ai versamenti a titolo di saldo per l’anno 2011 e a titolo di acconto per l’anno 2012. Pertanto i calcoli per la determinazione della nuova deduzione dell’IRAP pagata sulla base dell’incidenza del costo del lavoro dovranno essere elaborati in sede di liquidazione del modello Unico 2013. (Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, Circolare 29/12/2011, n.9) |
agevolazioni, incentivi e benefici |
Sgravi per il settore pesca: stabilite le aliquote per il 2012 e il 2013. L’Inail, con nota n.332 del 18 gennaio 2012, comunica gli sgravi contributivi per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, con e senza dipendenti (autonomi, cooperative): · nel limite dell'80%, per l'anno 2011; · nel limite del 60%, per l'anno 2012; · nel limite del 70%, a decorrere dall'anno 2013. (Inail, Nota 18/01/2012, n.332) |
ammortizzatori sociali |
Accordo ammortizzatori sociali in deroga per la regione Piemonte. In data 22 dicembre è stato stipulato l’accordo quadro tra la regione Piemonte e le parti sociali per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2012. Il 90% delle risorse finanziare disponibili è stata destinata alla cassa in deroga e il 10% alla mobilità in deroga. (Regione Piemonte – Parti Sociali, Accordo quadro, 22/12/2011) |
salute e sicurezza |
Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.8 dell’11 gennaio i due accordi siglati dalla Conferenza permanente Stato-Regioni, in data 21 dicembre 2011, tra Ministro del Lavoro, Ministro della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di formazione dei lavoratori per la prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro. Tali accordi disciplinano la formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e la formazione dei lavoratori. Tale ultima intesa, che prevede anche l’utilizzo di piattaforme e-learning, stabilisce i requisiti per docenti, organizzazione della formazione e metodologia di insegnamento. (Conferenza Stato Regioni, Accordi 21/12/2011, G.U. 11/01/2012, n.8) |
ispezioni |
Apprendistato: le istruzioni per gli ispettori Inail. L’Inail, con nota n.484 del 23 gennaio, fornisce indicazioni operative al personale ispettivo per l'applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.167/11 in materia di apprendistato. L’istituto ricorda che per l’inadempimento formativo, in caso di carenza formativa recuperabile, solo il personale ispettivo del Ministero del Lavoro può adottare il provvedimento di disposizione, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. Pertanto, qualora il personale ispettivo Inail riscontri tale carenza, è tenuto a segnalarlo alla Direzione Territoriale del Lavoro competente. Invece, in caso di inosservanza dei principi previsti per l'attivazione e lo svolgimento dei rapporti di apprendistato, sono previste nuove sanzioni, comminabili da tutti gli organi di vigilanza che effettuino accertamenti. Inoltre si ricorda che qualora venisse riscontrata l'omessa forma scritta del contratto e la mancata comunicazione al Centro per l'impiego, dovrà essere comminata la sanzione amministrativa per "lavoro nero", con la conseguente impossibilità di una regolarizzazione di tale rapporto come "contratto di apprendistato". (Inail, nota 23/01/2012, n.434) |
TABELLE ACI PER IL 2012
Si informano i Signori clienti che, a partire dal 1° gennaio 2012, sono applicabili le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e ciclomotori, elaborate dall’ACI, e da utilizzare per il calcolo dei fringe benefit applicati in azienda.
Il comunicato dell’Agenzia delle Entrate contenente le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI e valide per il 2012 è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n.280 della G.U. n.301 del 28 dicembre 2011 e, quindi, rettificato con comunicato pubblicato sul Supplemento Ordinario n.10 della G.U. n.6 del 9 gennaio 2012.
Le tabelle vengono utilizzate:
- per individuare il fringe benefit al lavoratore nell’ipotesi di uso promiscuo dell’auto aziendale;
- per individuare la quota non imponibile ai fini previdenziali e fiscali.
Per le autovetture, i ciclomotori e i motocicli concessi in uso promiscuo al dipendente, il benefit è costituito da un importo pari al 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolata in base alle tabelle ACI, ragguagliato al periodo dell’anno durante il quale al dipendente è concesso l’uso del veicolo indipendentemente dal reale utilizzo.
LAVORATORI IN MOBILITÀ ORDINARIA – ESPOSIZIONE
SUL FLUSSO UNIEMENS
Si ricorda ai gentili clienti che dal periodo di paga novembre 2011 sono variate le modalità con cui esporre l’incentivo per l’assunzione/trasformazione a tempo pieno e indeterminato dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, titolari di indennità ordinaria di mobilità: a decorrere dal periodo di paga suddetto, pertanto, non possono più essere utilizzati nel flusso UniEMens i codici “L400” e “L401”.
L’Inps, con messaggio n.742 del 13 gennaio, precisa che i datori di lavoro dovranno esporre l’incentivo (50% dell’indennità di mobilità ordinaria residua) nel flusso UniEMens con le seguenti modalità:
- in corrispondenza dell’elemento <Incentivo> della sezione individuale dell’UniEMens, nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere valorizzata la nuova causale MOBI;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> andrà indicato sempre lo Stato;
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> andrà indicato l’importo del beneficio spettante per il mese corrente; nell’elemento <ImportoArrIncentivo> l’importo del beneficio spettante per periodi pregressi.
La procedura di elaborazione del DM virtuale valorizzerà:
- nel quadro “BC” il codice statistico “MOBI” in corrispondenza del quale sarà indicato il numero dei lavoratori per i quali si percepisce l’incentivo;
- nel Quadro D i codici “L400” e “L401”, per indicare rispettivamente il totale del beneficio corrente e arretrato.
NUOVE CAUSALI CONTRIBUTO PER F24
Causale contributo ACIM
Per ogni lavoratore posto in mobilità, l’azienda deve versare, in 30 rate mensili, una somma pari a 6 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore, eventualmente ridotto alla metà se la dichiarazione di eccedenza del personale è frutto di accordo sindacale. L’Agenzia delle Entrate, con R.M. n.129/E del 22 dicembre 2011, ha istituito la nuova causale contributo ACIM, denominata “Datori di lavoro – anticipazione contributo di ingresso mobilità”, per il versamento mediante F24 di tale anticipazione.
Per la compilazione del modello F24 la causale è esposta nella sezione “Inps”, in corrispondenza del campo “causale contributo”, nel campo “importi a debito versati”.
Codice tributo per contributo solidarietà
L’Agenzia delle Entrate, con R.M. n.4 del 9 gennaio 2012, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 e F24EP, del contributo di solidarietà, previsto dalla L. n.148/11 (3% sui redditi superiori a 300.000 euro).
I codici tributo sono:
- 1618: “Contributo di solidarietà di cui all’art.2, co.2, del D.L. n.138/11, trattenuto dal sostituto d’imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno”. Tale codice dovrà essere esposto nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento” del mese e dell’anno in cui effettua l’operazione di conguaglio del contributo di solidarietà, nel formato “00MM” e “AAAA”;
- 145E: “Contributo di solidarietà di cui all’art.2, co.2, del D.L. n.138/11, trattenuto dal sostituto d’imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno”. In sede di compilazione del modello F24EP, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” (valore F), con indicazione nel campo “riferimento A” e “riferimento B” del mese e dell’anno in cui si effettua l’operazione di conguaglio del contributo di solidarietà, nel formato “00MM” e “AAAA”. Non devono invece essere valorizzati i campi “codice” ed “estremi identificativi”.
CONFERMA ASSUNZIONE LAVORATORI STAGIONALI
Già ASSUNTI NEL 2011
Nel decreto di programmazione dei flussi stagionali per il 2011 è stato incentivato il rilascio di nulla osta pluriennali per i lavoratori che avessero fatto ingresso in Italia per almeno due anni consecutivi per lavoro subordinato stagionale e che consentono ai lavoratori che ne siano in possesso e che siano risultati regolarmente presenti e assunti nel corso del 2011, di effettuare un nuovo ingresso nel 2012 purché il loro datore di lavoro esprima la volontà di confermarne l’assunzione anche quest’anno.
CONTRIBUZIONE AL FASI PER IL 2012
Il Fasi ha fissato gli importi dei contributi previsti per le diverse tipologie di iscrizione per l'anno 2012 come da tabella seguente:
TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE |
IMPORTO IN EURO |
Impresa per dirigenti in servizio (art.F del Regolamento) |
1.740,00 |
Impresa per dirigenti pensionati (art.G del Regolamento) |
1.176,00 |
Dirigente in servizio (art.H del Regolamento) |
880,00 |
Dirigente pensionato dal 1988 (art.H del Regolamento) |
1.056,00 |
Dirigente pensionato ante 1988 (art.H del Regolamento) |
972,00 |
Dirigente per ciascun genitore a carico |
1.440,00 |
In sintesi, i contributi trimestrali da versare al fondo sono determinati come segue:
Tipologia |
Contributo totale trimestrale |
Contributo datore |
Contributo dirigente |
Dirigenti in servizio
|
655,00 |
435,00 |
220,00 |
Dirigenti pensionati
|
294,00 |
294,00 |
- |
Totali |
949,00 |
729,00 |
220,00 |
1Qualora il dirigente ne abbia autorizzato la trattenuta, occorre aggiungere 360,00 euro per ciascun genitore iscritto. |
Il Decreto Ministero del Lavoro 27 ottobre 2009 ha stabilito la non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente dei contributi versati in favore dei Fondi e Casse di natura negoziale, fino ad un tetto massimo di € 3.615,20, purché sia garantito che almeno il 20% delle risorse complessivamente destinate all'assistenza degli iscritti sia riservato alle prestazioni così dette "vincolate". Il Fasi rispetta tali vincoli per l'anno 2010, permettendo di mantenere, per l'anno 2012, i benefici fiscali sui contributi versati. |
CONTRIBUZIONE AL PREVINDAI PER IL 2012
Sulla base del Ccnl 25 novembre 2009, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il livello minimo annuo di contribuzione a carico dell'azienda per i dirigenti con anzianità presso l'impresa superiore a 6 anni e che versino anche la quota a proprio carico, è fissato in € 4.500,00 e si applicano le seguenti regole:
- l’importo deve essere riproporzionato per dodicesimi in caso di periodi contributivi inferiori all'anno, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore (ad esempio adesione e/o cessazione del dirigente in corso d'anno);
- il versamento dell'eventuale conguaglio deve essere effettuato unitamente ai contributi del 4° trimestre dell'anno mentre, nel caso di cessazione dei dirigenti in corso d'anno, la verifica va operata all'atto della risoluzione del rapporto;
- quanto eventualmente dovuto a titolo di livello minimo va dichiarato, cumulativamente alla quota azienda, nel modulo 050 relativo al 4° trimestre dell'anno o a quello nel quale ricade la cessazione, se precedente.
Sono state confermate le aliquote contributive ed il massimale già in vigore dal 2010 nelle seguenti misure:
Classe dell’iscritto |
Massimale contributivo |
Aliquote |
Classe 1 |
Fino a euro 150.000,00 |
4% a carico impresa 4% a carico dirigente |
Classe 2 |
||
Classe 3 |
||
Classe 4 |
DAL 1° GENNAIO 2012 IN VIGORE LE NUOVE REGOLE
PER L’IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO
Si informano i Signori Clienti che, a seguito del venir meno della sospensione prevista fino al 31 dicembre 2011 dal decreto Milleproroghe 2011 (L. n.10/11), dal 1° gennaio 2012 è in vigore la nuova procedura per l’impugnazione del licenziamento introdotta dal Collegato lavoro.
Quest’ultima norma, modificando l’art.6, co.1 e 2 della L. n.604/66, prevede che, in tutti i casi in cui il lavoratore ritenga illegittimo il licenziamento, esso debba essere impugnato, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale, entro 60 giorni (fa fede la data di invio dell’impugnazione, a prescindere dalla data di ricezione da parte del datore di lavoro) dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi, se non contestuali.
Effettuata questa prima impugnazione, il relativo ricorso giudiziale deve essere depositato presso la cancelleria del Tribunale, pena la sua inefficacia, entro il termine di decadenza di 270 giorni.
Si ricorda che, in base alla disciplina previgente, dopo l’impugnazione extragiudiziale il lavoratore aveva tutto il termine di prescrizione per depositare il ricorso (5 anni), potendo così lucrare sul ritardo nella presentazione per gonfiare il risarcimento: nell’ambito della tutela reale, cioè nelle aziende con almeno 16 dipendenti, in caso di licenziamento illegittimo il datore di lavoro, oltre alla reintegra, deve risarcire il lavoratore di tutte le retribuzioni perse dalla data del licenziamento fino alla sentenza che dichiara l’illegittimità dello stesso.
Il Collegato Lavoro, inoltre, ha esteso questo procedimento di impugnazione (60 + 270) anche alle seguenti fattispecie:
a.ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro (es. contratto di collaborazione a progetto che il lavoratore ritiene dissimuli un rapporto di lavoro subordinato) ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;
b.al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all’art.409, numero 3) del codice di procedura civile;
c.al trasferimento del lavoratore, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
d.all’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro;
e.alla cessione di contratto di lavoro avvenuta in caso di trasferimento d’azienda (art.2112 c.c.), con termine decorrente dalla data del trasferimento;
f. in ogni altro caso in cui si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto (somministrazione, appalto e distacco).
Pertanto, dal 1° gennaio 2012, grazie al nuovo regime di decadenze, il datore di lavoro potrà gestire, con maggior certezza, la fase del contenzioso.
FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DI CATEGORIA METASALUTE - VERSAMENTO CONTRIBUTO AZIENDA
Il 21 novembre 2011 Federmeccanica-Assistal e Fim e Uilm, dando seguito a quanto previsto dal Ccnl metalmeccanico del 15 ottobre 2009, hanno costituito il Fondo sanitario di categoria denominato métaSalute, al fine di assicurare ai lavoratori metalmeccanici che aderiranno prestazioni sanitarie integrative rispetto a quelle previste dal Servizio Sanitario Nazionale.
Possono aderire inizialmente i lavoratori ai quali si applica il CCNL industria metalmeccanica e, successivamente, anche i loro familiari.
Le adesioni al Fondo inizieranno a far data dai primi mesi del 2012, mentre le prestazioni integrative saranno erogate a partire dal 2013. Sulle modalità di adesione e sulle prestazioni sanitarie di cui i lavoratori aderenti potranno fruire, le parti istitutive del Fondo métaSalute forniranno dettagliate informazioni dopo la scelta del gestore, prevista entro il mese di febbraio 2012.
Per l’operatività del fondo è necessario che si raggiungano i 100.000 iscritti.
L'accordo tra le parti del 30 novembre 2011, dispone che tutte le aziende sono tenute a corrispondere al Fondo:
- € 24,00 per ciascun lavoratore in forza al 31 dicembre 2011;
- € 24,00 per ciascun lavoratore in forza al 31 dicembre 2012.
Le suddette contribuzioni a carico azienda sono calcolate con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato non in prova, compresi gli apprendisti.
Il contributo di € 24,00 è dovuto in misura piena anche per gli assunti in corso d’anno, mentre tale importo può essere riproporzionato, su base mensile o frazione di esso superiore a 15 giorni, nel caso in cui i lavoratori, nel corso del 2011 e del 2012, risultino sospesi per intervento della Cig ovvero per ogni altra causa comportante la non corresponsione della retribuzione.
Per facilitare le operazioni di calcolo e il versamento degli importi dovuti, le aziende possono accedere al sito www.fondometasalute.it, dove è possibile compilare apposito modulo che automaticamente genera la distinta da utilizzare per il versamento delle quote con tutte le indicazioni necessarie per il versamento sul c/c bancario del Fondo.
Qualora la ditta sia già iscritta a COMETA, potrà utilizzare le password già in possesso per la compilazione del modulo sopra citato, viceversa è necessario procedere all'iscrizione della ditta al Fondo Metasalute.
Le aziende dovranno effettuare il versamento al Fondo dell’ammontare delle quote dovute entro, rispettivamente, il 31 gennaio 2012 e il 31 gennaio 2013.
novità AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2011/2012
Autoliquidazione telematica
A decorrere dal 2012 sono effettuate esclusivamente con modalità telematiche:
- la dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione annuale dei premi;
- la comunicazione del pagamento del premio annuale in quattro rate;
- la domanda di ammissione alla riduzione dei premi assicurativi da parte delle aziende artigiane;
- la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per la rata premio anticipato nell'ambito dell'autoliquidazione annuale dei premi;
- la presentazione degli elenchi trimestrali dei soci lavoratori da parte delle cooperative di facchinaggio per la regolazione dei premi speciali.
Da quest'anno, quindi, l'autoliquidazione dei premi Inail può essere effettuata esclusivamente in via telematica utilizzando i servizi disponibili sul sito www.inail.it, Punto Cliente, "Invio Telematico Dichiarazioni Salari" ed "AL.P.I. on line".
Il termine massimo per la presentazione telematica delle dichiarazioni retributive è fissato al 16 marzo, fermo restando che i premi devono essere pagati entro il 16 febbraio. L'esclusività delle modalità telematiche riguarda soltanto le ditte attive. In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, infatti, la denuncia delle retribuzioni deve continuare ad essere effettuata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata con il modulo cartaceo.
Nel caso ricevessero dichiarazioni delle retribuzioni inviate su cartaceo, le Sedi Inail contatteranno gli utenti per informarli sulle nuove modalità di trasmissione e chiederanno di trasmetterle nuovamente per via telematica, fornendo ogni assistenza utile.
I titolari di imprese artigiane senza dipendenti né assimilati (titolari di ditte individuali e società che operano esclusivamente con i soci assicurati nella polizza artigiani) saranno informati anche dei servizi erogati dal Contact Center Multicanale.
Addizionale fondo per le vittime dell’amianto
La Finanziaria 2008 ha costituito presso l’Inail il Fondo Vittime per l’amianto i cui beneficiari sono i lavoratori titolari di rendita diretta, riconosciuta a seguito di una patologia asbesto correlata per esposizione all’amianto, e i famigliari dei lavoratori vittime dell’amianto.
Con determina del Presidente dell'Inail n.279 del 6 ottobre 2011, è stata fissata nella misura dell'1,03%, l'addizionale per il Fondo amianto a carico delle imprese per l'anno 2011, da applicare sia alla regolazione 2011 sia alla rata 2012 dei premi ordinari dovuti solo sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa espressamente indicate nel Regolamento al netto di eventuali sconti (o riduzioni per ditte artigiane) e al netto della quota Anmil.
Nelle basi di calcolo del premio, inviate dall'Istituto entro il 31.12.2011, l'obbligo di versare l'addizionale è evidenziato nell'apposito campo "Addizionale amianto L. 244/2007" con il valore "SI".
Rateazione
Il premio dell'autoliquidazione 2011-2012 può essere pagato in quattro rate di uguale importo, di cui la prima, senza interessi, da versare entro il 16.02.2012 e le altre tre, in scadenza al 16.05.2012, al 16.08.2012 e al 16.11.2012, con applicazione di interessi nella misura del 3,61%.
Pertanto, per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2011/2012 in scadenza al 16 febbraio 2012, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata, sono:
Scadenza rate |
Coefficienti |
16 maggio 2012 |
0,0089014 |
16 agosto 2012 |
0,0180005 |
16 novembre 2012 |
0,0270997 |
Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2011/2012 in scadenza al 16 giugno 2012 (poiché il 16 giugno 2012 cade di sabato il pagamento può essere effettuato entro lunedì 18 giugno 2012), fermo restando che a tale data deve essere stato effettuato il versamento del 50% di quanto dovuto a tale titolo, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della terza e quarta rata, sono:
Scadenza rate |
Coefficienti |
16 agosto 2012 |
0,0060332 |
16 novembre 2012 |
0,0151323 |
Da gennaio 2012, la volontà di avvalersi del pagamento in quattro rate, qualora si acceda al beneficio per la prima volta, nonché la revoca della predetta facoltà deve essere effettuata esclusivamente tramite i servizi "Invio Telematico Dichiarazioni Salari" e "AL.P.I. on line", barrando l'apposita casella del modello 1031 telematico, da presentare entro il termine del 16 marzo. Gli artigiani senza dipendenti né assimilati (titolari di ditte individuali e società che operano esclusivamente con i soci assicurati nella polizza artigiani) possono comunicare la volontà di versare il premio in quattro rate, oltre che utilizzando autonomamente i citati servizi di Punto Cliente, anche tramite il Contact Center Multicanale al numero verde gratuito 803164. Per accedere al servizio, l'artigiano deve essere in possesso delle credenziali per la necessaria identificazione (PIN1 e PIN2) e di un indirizzo e-mail, al quale sarà inviata la ricevuta relativa al servizio effettuato tramite il Contact Center Multicanale.
L’espressione della volontà di rateizzare rimane valida per tutti gli anni successivi, fatta salva la facoltà di revoca selezionando “NO”. La richiesta di rateazione va evidenziata nuovamente anche quando nell’anno precedente l’istanza sia stata revocata d’ufficio (ad esempio perché intervenuta una rateazione c.d. tradizionale a cadenza mensile).
Domanda di riduzione dei premi per gli artigiani
Dal 2011 l'Inail ha inserito nel modulo 1031 per la dichiarazione delle retribuzioni anche la domanda di ammissione alla riduzione prevista per le aziende artigiane dalla legge finanziaria 2007.
Da gennaio 2012, le aziende artigiane con dipendenti e assimilati e quelle senza dipendenti e assimilati, per usufruire della riduzione nella misura prevista dagli specifici decreti ministeriali, devono presentare esclusivamente per via telematica il modulo 1031 e barrare l'apposita casella, con cui certificano il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
I servizi a disposizione per certificare il possesso dei requisiti e presentare quindi la domanda di ammissione alla riduzione sono "Invio Telematico Dichiarazioni Salari" o "AL.P.I. on line".
Gli artigiani senza dipendenti né assimilati possono comunicare la certificazione del possesso dei requisiti ai fini della domanda in discorso, oltre che utilizzando autonomamente i citati servizi di Punto Cliente, anche tramite il Contact Center Multicanale al numero verde gratuito 803164.
Le modalità indicateriguardano soltanto le imprese attive ed il termine massimo di presentazione è fissato al 16 marzo.
Comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte
Da gennaio 2012, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche tramite il servizio "Riduzione presunto" in www.inail.it - Punto Cliente entro il 16 febbraio.
La comunicazione riguarda soltanto le ditte attive, avendo ad oggetto le retribuzioni presunte su cui calcolare il premio anticipato annuale.
Versamento
Il pagamento dei premi da autoliquidazione deve avvenire attraverso il modello F24, compilando la sezione Inail e apponendo il numero di riferimento 902012.
RIEPILOGO DELLE SCADENZE
Scadenza rate |
Adempimento |
16 febbraio |
versamento premio dovuto in unica soluzione o prima rata ex L. n.449/97 e L. n.144/99 |
istanza di riduzione dei salari presunti (inviata solo telematicamente) |
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autodichiarazione all’Inail per sconto edili |
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autodichiarazioni DTL competente per territorio (se non già presentata in precedenza per la medesima agevolazione) per le agevolazioni e gli sconti di cui all’allegato 1 della circolare Inail n.7/08 |
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16 marzo |
trasmissione telematica dei dati retributivi (MOD 1031) |
16 maggio |
versamento premio 2 rata con interessi |
16 agosto |
versamento premio 3^ rata con interessi |
16 novembre |
versamento premio 4^ rata con interessi |
VERBALE UNICO INPS
Con la presente si porta a Vostra conoscenza che l’Inps ha emanato il messaggio n.441 del 9 gennaio 2012, con il quale riepiloga alcune importanti indicazioni operative sulla gestione amministrativa del verbale unico in caso di illeciti amministrativi e penali.
Come è noto il c.d. Collegato Lavoro ha introdotto profonde modifiche sia sulla “procedura” delle ispezioni in materia di lavoro sia, soprattutto, sull’istituto del provvedimento della diffida, in particolare sui termini stabiliti per la regolarizzazione delle inosservanze contestate nonché sui termini fissati per il pagamento della relativa sanzione.
Illeciti amministrativi diffidabili
Il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido hanno 30 giorni dalla notifica del verbale per regolarizzare la posizione (versamento contributi e assolvimento degli obblighi oggetto di diffida):
- se ottemperano entro i termini, la sanzione è pari al minimo edittale e può essere pagata entro i 15 giorni successivi ai 30 di cui sopra (cioè entro 45 giorni dalla notifica del verbale);
- se non ottemperano nei termini è dovuta la sanzione ridotta (doppio del minimo o terzo del massimo) entro 60 giorni.
Qualora il datore di lavoro adempia spontaneamente nel corso dell’ispezione (diffida ora per allora), è ammesso al pagamento della sanzione minima entro 15 giorni dalla notifica del verbale di accertamento; in mancanza di adempimento nei 15 giorni è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento.
Illeciti amministrativi non diffidabili
La sanzione può essere pagata in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica del verbale.
Reato di omesso versamento delle ritenute operate ai lavoratori
La regolarizzazione può essere effettuata entro 3 mesi prima che scatti la denuncia, ma rimane di 30 giorni il termine per il pagamento della contribuzione evasa.
Si ricorda che il trasgressore o l’obbligato solidale devono fornire prova all’ente notificante del pagamento delle somme contestate a titolo di sanzione amministrativa mediante esibizione dell’originale del versamento tramite il modello utilizzato (F23) e che i termini sopra evidenziati sono perentori e non ammettono deroghe. |
ASSUNZIONI DI DISOCCUPATI AL MERIDIONE - CALCOLO
DEL PERIODO AGEVOLATO
Alla fine del 2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (interpello n.49), ha chiarito come calcolare il periodo di sgravio totale della contribuzione per 36 mesi applicabile alle aziende del Mezzogiorno, anche artigiane, che abbiano posto in essere assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto.
Lo sgravio si applica sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e riguarda anche le contribuzioni di natura mutualistica ed assistenziale: i contributi per le prestazioni economiche di malattia e di maternità e il contributo a garanzia per il Tfr. Sono esclusi da tale sgravio i contributi a carico del lavoratore.
La decorrenza dei trentasei mesi nei quali è applicabile il beneficio sopra citato parte esattamente dal giorno della data di assunzione del lavoratore fino al giorno antecedente la medesima data di tre anni dopo.
Per esempio nel caso di un’assunzione effettuata al 1° febbraio 2012 lo sgravio sarà applicabile fino al 31 gennaio 2015.
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Cig in deroga e compatibilità con gli altri ammortizzatori
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n.48 del 28 dicembre 2011, ha fornito chiarimenti relativamente alll’applicabilità alla stessa azienda di diverse tipologie di ammortizzatori sociali, ribadendo che il requisito occupazionale (occupazione media di 15 lavoratori nel semestre precedente) è necessario ai fini della presentazione della domanda di Cigs, anche se l’azienda ha già goduto di una Cig in deroga.
Inoltre, viene chiarito che è possibile fruire della Cig in deroga nel periodo ponte fra due Cigs se l’azienda ha i requisiti necessari per accedere al trattamento, anche senza soluzione di continuità.
Aziende sottoposte a procedura concorsuale
Il Ministero chiarisce che per le aziende cessate o sottoposte a procedure concorsuali, nel caso di utilizzo di Cig in deroga, è necessaria la presentazione, se possibile, di piani di gestione delle eccedenze, con particolare attenzione alla ricollocazione del personale in aziende del territorio con attivazione di processi di riqualificazione.
L’azienda che abbia già fruito di un periodo di Cigs concesso ex art.3, L. n.223/91, potrà richiedere successivamente i benefici di cui agli ammortizzatori in deroga, anche in assenza dei presupposti sanciti dal legislatore, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme in materia di ammortizzatori in deroga.
Applicazione della mobilità nei periodi di cassa in deroga
Per quando riguarda l’applicazione della procedura di mobilità nelle aziende che hanno attivato la cassa integrazione in deroga, il Ministero chiarisce che l’art.4 della L. n.223/91 ha previsto la facoltà di avviare le procedure di mobilità soltanto qualora l’azienda ammessa al trattamento di cui alla Cigs, ex art.1 della richiamata Legge, nel corso di attuazione del programma, ritenga di non riuscire a reimpiegare tutti i lavoratori sospesi e di non poter utilizzare strumenti alternativi, ma ritiene che non sia preclusa a un’impresa in Cig in deroga la possibilità di avviare azioni di gestione non traumatica degli esuberi strutturali, tenendo comunque in considerazione di quanto disposto dagli articoli 4 e 24, L. n.223/91.
PERMESSI DISABILI – PRECISAZIONI
Si comunica che l’Inps, con messaggio 30 dicembre 2011, n.24705, ha precisato che:
- il diritto del familiare del lavoratore in situazione di disabilità grave a beneficiare del congedo straordinario e dei permessi ex art.33, co.3, della L. n.104/92, durante il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile medesimo, non può essere escluso a priori, ma deve essere valutato caso per caso; inoltre, i permessi non devono essere necessariamente fruiti da entrambi nella stessa giornata;
- l’art.33, co.3, della L. n.104/92, il quale stabilisce che il diritto ai tre giorni di permesso retribuito "non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l´assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità", deve essere inteso nel senso che è possibile la contemporanea fruizione dei permessi di cui alla L. n.104/92, sia da parte del lavoratore con disabilità grave che del familiare lavoratore referente dell´assistenza.
Si ricorda inoltre che l’Inps, con circolare 30 dicembre 2011, n.171, ha comunicato che la presentazione delle domande di congedo straordinario dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, salvo il periodo transitorio (fino al 29 febbraio 2012), attraverso uno dei seguenti tre canali:
· WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;
· Patronati– attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
· Contact Center Multicanale– attraverso il numero verde 803164.
FESTIVITÀ ANNO 2012
festività anno 2012
Si comunica ai lavoratori che per l’anno 2012 tutte le festività rimarranno invariate.
Si ricorda che la Manovra di Ferragosto aveva previsto che, entro il 30 novembre di ogni anno, dovesse essere emanato un decreto per stabilire l’eventuale spostamento ad altre giornate di alcune festività dell’anno successivo.
Poiché entro il 30 novembre 2011 non è intervenuto alcun decreto, si ritengono confermate anche per l’anno 2012 le consuete festività civili e religiose.
LETTERE DI COMUNICAZIONE DISCIPLINARE
Il procedimento che porta dalla notizia di un comportamento del lavoratore in violazione dei propri obblighi alla effettiva sanzione disciplinare irrogata dal datore di lavoro richiede, per quest’ultimo, il rispetto di una serie di adempimenti, formali e sostanziali, affinché sia legittimo l’esercizio del potere disciplinare.
Il potere disciplinare riconosciuto dall’art.2106 c.c., in caso di violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà del datore di lavoro, è regolato dall’art.7 dello Statuto dei lavoratori (L. n.300/70): dopo aver ricordato, al primo comma, la necessità dell’affissione del codice disciplinare, il co.2 prevede che il datore di lavoro non possa adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza avergli dato la possibilità di essere sentito a sua difesa.
Al via la procedura per la richiesta on line per gli incentivi di miglioramento della sicurezza (ISI 2011)
L’Inail ha reso noto che dalle ore 12 del 28 dicembre 2011 alle ore 18 del 7 marzo 2012 potranno essere compilate e salvate mediante procedura informatica attiva sul portale Inail - sezione Punto cliente - le domande di finanziamento per la ripartizione su base regionale dei 205 milioni di euro previsti dall'Avviso pubblico 2011 per incentivare la realizzazione di interventi per il miglioramento della salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro destinato alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.
Tipologia di incentivi per il 2011
Le aziende, per poter ottenere l’incentivo, dovranno realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I progetti possono essere presentati anche per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
Il contributo dell’Inail coprirà il 50% dei costi del progetto con un
- contributo massimo pari a € 100.000,00;
- contributo minimo erogabile pari a € 5.000,00, solo per i progetti di investimento.
Il bando prevede la possibilità di richiedere un’anticipazione del 50% per i progetti che comportano spese superiori a € 30.000,00.
La procedura di presentazione delle istanze
Presentazione domande
Le aziende nel periodo dal 28 dicembre 2011 al 7 marzo 2012, tramite il sito www.inail.it - Punto Cliente - dovranno registrarsi sul portale per poi entrare nella procedura informatica, che consentirà l’inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie, allo scopo di verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell’impresa e del progetto siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità.
Saranno necessari almeno 105 punti (soglia) e i punteggi verranno calcolati attraverso alcuni parametri da considerare per il raggiungimento del punteggio soglia. Tali parametri attengono principalmente a:
- dimensione aziendale;
- rischiosità dell'attività di impresa;
- numero di destinatari;
- finalità, tipologia ed efficacia dell'intervento.
Al punteggio ottenuto potrà essere aggiunto un ulteriore bonus nel caso di collaborazione con le Parti sociali nella realizzazione dell'intervento.
L’Inail ha reso disponibile un Manuale per l'utilizzo della procedura on-line, prelevabile dal seguente link: MANUALE per l'utilizzo della procedura on-line - Istruzioni per l'accesso
Salvataggio della domanda on-line
Al termine dell'inserimento della domanda nella procedura informatica, le imprese che raggiungano il punteggio soglia riceveranno un codice che identificherà in maniera univoca la domanda
Invio della domanda on-line
A partire dal 14 marzo 2012 saranno pubblicate sul sito www.inail.it la data e l’ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l’inoltro delle domande già inserite, alle quali è stato attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili.
In seguito sarà pubblicato l’elenco in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità del contributo.
Invio della documentazione
Entro i 30 giorni successivi all'invio telematico l'impresa deve trasmettere alla Sede Inail competente tutta la documentazione prevista, utilizzando la Posta Elettronica Certificata.
In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto.
Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, verrà predisposto quanto necessario all'erogazione del contributo.
PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° FEBBRAIO 2012 AL 29 FEBBRAIO 2012
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dall’1 febbraio 2012 al 29 febbraio 2012, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.
Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo*.
venerdì 10 febbraio |
Giornalisti previdenza complementare
Versamento dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani e invio della lista di contribuzione.
mercoledì 15 febbraio |
Datori di lavoro – Denuncia telematica collocamento obbligatorio
La nota prot. n.39/0005909/06 del Ministero del Lavoro del 14 dicembre 2011 ha prorogato ad oggi la scadenza, originariamente fissata al 31 gennaio, per inviare telematicamente il prospetto informativo disabili, contenente indicazioni in merito all’assolvimento dell’obbligo previsto dalla norma (Art.9 della L. n.68/99, come modificata dall’art.40 del D.L. n.112/08 e D.M. 2/11/2010).
giovedì 16 febbraio |
Irpef versamento ritenute - Sostituti d’imposta
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d’imposta nel mese precedente.
Imposta sostitutiva Tfr - Sostituti d’imposta
Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva, al netto dell’acconto versato, sulla rivalutazione del fondo Tfr maturata nel 2011.
Irpef versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d’imposta
Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Contributi Inps – Gestione Separata
Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.
Contributi Inps – Pescatori autonomi
Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.
Contributi Inps – Datori di lavoro
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.
Contributi Inps - Artigiani e commercianti
Versamento della quarta rata trimestrale, relativa al 2011, dei contributi dovuti sul minimale.
Autoliquidazione Inail - Versamento
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del premio Inail, relativo al saldo 2011 e all’acconto 2012.
Contributi Enpals – Versamento
Versamento dei contributi dovuti all’Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
L’Enpals, con nota del 12 dicembre 2011, ricordando che il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ha previsto la soppressione dell’ente stesso e il trasferimento delle relative funzioni all’Inps, rende noto che assicurerà la continuità gestionale e che per l'assolvimento degli adempimenti obbligatori a carico delle aziende, gli utenti potranno continuare a rivolgersi agli uffici dell'Istituto.
Contributi Inpgi – Versamento
Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.
Contributi Casagit – Versamento
Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.
lunedì 20 febbraio |
Enasarco- Versamento
Versamento dei contributi relativi al quarto trimestre 2011, relativi agli agenti e rappresentanti.
sabato 25 febbraio |
Contributi Enpaia – Versamento
Versamento dei contributi dovuti all’Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.
Contributi Enpals – Denuncia mensile
Denuncia mensile unificata all’Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.
L’Enpals, con nota del 12 dicembre 2011, ricordando che il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ha previsto la soppressione dell’ente stesso e il trasferimento delle relative funzioni all’Inps, rende noto che assicurerà la continuità gestionale e che per l'assolvimento degli adempimenti obbligatori a carico delle aziende, gli utenti potranno continuare a rivolgersi agli uffici dell'Istituto.
Inps – Richiesta autorizzazione Cig e Cigs
Presentazione all’Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente.
martedì 28 febbraio |
Cud – Sostituti d’imposta
Consegna della certificazione dei compensi corrisposti, nel 2011, ai lavoratori dipendenti ed ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
mercoledì 29 febbraio |
Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEMens relativa al mese precedente.
Fasi – Versamento
Pagamento dei contributi relativi al primo trimestre dell’anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali
Inail - Domanda riduzione tasso
Termine per la presentazione alla competente sede Inail della domanda per la concessione della riduzionedeltasso medio per prevenzione (art. 24 D.M. 12 dicembre 2000).
PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2012
Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di febbraio 2012.
Autotrasporto merci e logistica (Accordi 10 dicembre 2010 - 17 dicembre 2010 - 26 gennaio 2011) |
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Aumento minimi tabellar |
Trasporto merci Livello Q; € 1.928,86 Logistica Livello Q; € 1.928,86 |
Comunicazione - Piccola e media industria - Accordo 16 settembre 2010 |
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Aumento minimi tabellari |
Settori Grafico-editoriale, Informatico-servizi innovativi Livello Q; € 1.711,68 Settore Cartario-cartotecnico Livello Q; € 1.671,10 |
Premi produttività – indennità sostitutiva |
L'indennità verrà riproporzionata in relazione agli eventi di malattia registrati nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente. |
Grafica ed editoria - Aziende industriali - Accordo 30 maggio 2011 |
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Una tantum |
Livello Q; € 265,68 |
Recapito telegrammi ed espressi - Accordo 8 febbraio 2011 |
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Una tantum terza tranche |
Livello 1Q; € 156,52 |
Studi professionali – CCNL 29 novembre 2011 |
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Aumento Minimi Tabellari - Arretrati |
Corresponsione del 40% delle mensilità precedenti arretrate. |
* Si ricorda che l’art.18 del D.Lgs. 241 del 1997, recita: “Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti unitari che si effettuano tramite modello F24) devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”.